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Comunicazione sulla GU

 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division), con ordinanza 25 agosto 2004, nel procedimento Test claimants in Class IV of the Act Group Litigation contro The Commissioners of Inland Revenue.

(Causa C-374/04)

Con ordinanza 25 agosto 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte il 30 agosto 2004, nel procedimento Test claimants in Class IV of the Act Group Litigation contro The Commissioners of Inland Revenue, la High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1.     Se sia in contrasto con gli artt. 43 CE o 56 CE (alla luce degli artt. 57 CE e 58 CE) (o alle disposizioni cui questi ultimi sono subentrati) il fatto che:

(a)     lo Stato membro A (ad esempio il Regno Unito)

(i)     adotti e mantenga in vigore una normativa volta a conferire il diritto a un credito d'imposta pieno per dividendi versati da società residenti nello Stato membro A (i "dividendi in oggetto") a singoli azionisti residenti in quest'ultimo Stato;

(ii)     dia attuazione a una disposizione contenuta in convenzioni sulla doppia imposizione stipulate con determinati altri Stati membri e Stati terzi che attribuisce il diritto a un credito d'imposta pieno (detratta l'imposta prevista in tali convenzioni) per i dividendi in oggetto a singoli azionisti residenti in tali altri Stati membri e in Stati terzi;

ma che non attribuisca il diritto a un qualsivoglia credito d'imposta (sia esso parziale o pieno) per i dividendi in oggetto versati da una società controllata avente sede nello Stato membro A (ad esempio il Regno Unito) a una capogruppo residente nello Stato membro B (ad esempio la Germania) ai sensi di disposizioni nazionali o di convenzioni sulla doppia imposizione vigenti tra tali Stati;

(b)     lo Stato membro A (ad esempio il Regno Unito) recepisca una disposizione di cui all'applicabile convenzione sulla doppia imposizione che conferisce il diritto a un credito d'imposta parziale per i dividendi in oggetto a una capogruppo avente sede nello Stato membro C (ad esempio i Paesi Bassi), ma non a una capogruppo stabilita nello Stato membro B (ad esempio la Germania), laddove la convenzione sulla doppia imposizione tra lo Stato membro A e lo Stato membro B non preveda assolutamente un credito d'imposta parziale;

(c)     lo Stato membro A (ad esempio il Regno Unito) non conferisca il diritto a un credito d'imposta parziale per i dividendi in oggetto a una società avente sede nello Stato membro C (ad esempio i Paesi Bassi) controllata da una società residente nello Stato membro B (ad esempio la Germania) quando lo Stato membro A ma dia attuazione a disposizioni contenute nelle convenzioni sulla doppia imposizione che conferiscono un tale diritto a:

(1)    società aventi sede nello Stato membro C controllate da residenti dello Stato membro C;

(2)    società residenti nello Stato membro C controllate da residenti dello Stato membro D (ad esempio l'Italia) laddove la convenzione sulla doppia imposizione tra lo Stato membro A e lo Stato membro D contenga una disposizione che attribuisca il diritto a un credito d'imposta parziale per i dividendi in oggetto;

(3)    società residenti nello Stato membro D, indipendentemente da chi esercita il controllo su tali società.

(d)    Se per la soluzione della questione n. 1, sub c), rilevi il fatto che la società residente nello Stato membro C sia controllata non da una società avente sede nello Stato membro B ma da una avente sede in uno Stato terzo.

2.    In caso di risposta affermativa alla questione n. 1, sub a), b) e c), o a parte della stessa quali principi sancisca il diritto comunitario in relazione ai diritti e ai mezzi di ricorso previsti da tale normativa disponibili nelle circostanze descritte nella menzionata questione. In particolare:

(a)    se lo Stato membro sia tenuto a pagare:

i)    l'intero credito d'imposta o un importo ad esso equivalente;

ii)     il credito d'imposta parziale o un importo ad esso equivalente;

iii)    il credito d'imposta pieno o parziale o un importo ad esso equivalente:

1.    al netto di qualsivoglia imposta sui redditi da versare, o che avrebbe dovuto versare, se il dividendo pagato alla società interessata originasse o avesse originato un credito d'imposta;

2.    al netto di tale imposta calcolata su altre basi;

(b)     se tale pagamento debba essere effettuato a favore:

i.     della capogruppo di cui al caso di specie avente sede nello Stato membro B o nello Stato membro C; o

ii.     della società controllata di cui al caso di specie stabilita nello Stato membro A.;

(c)     se il diritto a tale pagamento costituisca:

i.    un diritto al rimborso di somme indebitamente corrisposte, di modo che la suddetta restituzione rappresenta una conseguenza, e un complemento, del diritto attribuito dagli artt. 43 CE e/o 56 CE; e/o

ii.    un diritto alla restituzione o al risarcimento che deve soddisfare le condizioni per il rimborso sancite nel cause riunite della Corte di giustizia C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame; e/o

iii.    un diritto a ottenere un'indennità indebitamente negata e, in tal caso:

1.     se tale diritto sia una conseguenza, e un complemento, del diritto attribuito dagli artt. 43 CE e/o 56 CE; o

2.     se debbano essere soddisfatte le condizioni per il rimborso sancite nel cause riunite della Corte di giustizia C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame; o

3.     se debbano ricorrere altre condizioni.

(d)     Se per la soluzione della questione n. 2, sub c), rilevi il fatto che ai sensi della normativa nazionale dello Stato A le pretese siano azionate come richieste di rimborso o lo siano, o debbano esserlo, come domande di risarcimento dei danni.

(e)     Se, per ottenere il rimborso, sia necessario che la società istante provi in modo indiscusso che la stessa (o la sua capogruppo) avrebbe azionato un credito d'imposta (pieno o parziale a seconda del caso) se avesse appreso che ai sensi del diritto comunitario sussisteva una legittimazione in tal senso.

(f)     Se per la soluzione della questione n. 2, sub a), rilevi il fatto che in conformità alla pronuncia della Corte di giustizia nelle cause riunite C-397/98 e C-410/98, Metallgesellschaft Ltd e a., la società controllata avente sede nello Stato membro A possa essere stata rimborsata o possa aver diritto, in linea di principio, al rimborso di, o per, un pagamento anticipato dell'imposta sulle società inerente a un dividendo versato alla capogruppo stabilita nello Stato membro B o nello Stato membro C.

(g)     Quali precisazioni, se del caso, la Corte di giustizia ritenga adeguato fornire, nella fattispecie, in merito alle circostanze che il giudice nazionale dovrebbe prendere in considerazione al momento di valutare se sussista una violazione sufficientemente grave stando al contenuto della sentenza Brasserie du Pêcheur e Factortame, e in particolare se, tenendo conto dello stato della giurisprudenza sull'interpretazione delle disposizioni comunitarie pertinenti, la violazione fosse giustificabile.

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