Language of document : ECLI:EU:C:2014:2317

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

23 ottobre 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE – Tutela dei consumatori – Mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale – Normativa nazionale che determina il contenuto dei contratti conclusi con i consumatori nell’ambito dell’obbligo generale di approvvigionamento – Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista – Informazione, in tempo utile prima dell’entrata in vigore di tale modifica, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima»

Nelle cause riunite C‑359/11 e C‑400/11,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, proposte dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisioni, rispettivamente, del 18 maggio e del 29 giugno 2011, pervenute alla Corte l’8 e il 28 luglio 2011, nei procedimenti

Alexandra Schulz

contro

Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG,

e

Josef Egbringhoff

contro

Stadtwerke Ahaus GmbH,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský, M. Safjan (relatore), A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 febbraio 2014,

considerate le osservazioni presentate:

–        per A. Schulz, da K. Guggenberger, Rechtsanwalt;

–        per J. Egbringhoff, da L. Voges‑Wallhöfer, Rechtsanwalt;

–        per la Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG, da P. Rosin, Rechtsanwalt;

–        per la Stadtwerke Ahaus GmbH, da P. Rosin e A. von Graevenitz, Rechtsanwälte;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e B. Beutler, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid, O. Beynet, M. Owsiany‑Hornung e J. Herkommer, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 maggio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 5, e dell’allegato A, lettere b) e c), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37, e rettifica GU 2004, L 16, pag. 74), nonché dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’allegato A, lettere b) e c), della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie tra, da un lato, la sig.ra Schulz e la Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG (in prosieguo: la «TWS») e, dall’altro, il sig. Egbringhoff e la Stadtwerke Ahaus GmbH (in prosieguo: la «SA») in merito all’utilizzo, da parte della TWS e della SA, di clausole asseritamente illecite in contratti conclusi con i consumatori nell’ambito dell’obbligo generale di approvvigionamento.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 La direttiva 93/13/CEE

3        Conformemente all’articolo 1 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29):

«1.      La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

2.      Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

 La direttiva 2003/54

4        I considerando 24 e 26 della direttiva 2003/54 sono formulati come segue:

«(24) Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili (...) il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e ragionevoli. Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. (...)

(...)

(26)      Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione comune, della sicurezza degli approvvigionamenti (...) e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria».

5        L’articolo 3 della direttiva 2003/54 così dispone:

«(...)

2.      Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato (...) gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture (...). Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili (...).

3.      Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili (...) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. (...)

(...)

5.      Gli Stati membri adottano le misure adeguate per tutelare i clienti finali, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l’interruzione delle forniture. In questo contesto, gli Stati membri possono adottare misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell’allegato A.

(...)».

6        L’allegato A della direttiva 2003/54, che concerne le misure relative alla tutela dei consumatori, dispone quanto segue:

«Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19),] e 93/13/CE (...), le misure di cui all’articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

(...)

b)      ricevano adeguata comunicazione dell’intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della trasporto della notifica. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell’aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio di energia elettrica,

c)      ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l’accesso ai servizi di energia elettrica e all’uso dei medesimi,

(...)».

 La direttiva 2003/55

7        I considerando 26 e 27 della direttiva 2003/55 così recitano:

«(26) Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia di elevati livelli qualitativi di pubblico servizio, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. (...)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i clienti, quando sono collegati al sistema del gas, siano informati circa il loro diritto di essere approvvigionati in gas naturale di una qualità specifica a prezzi ragionevoli. (...)

(27)      Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione dei consumatori, della sicurezza dei rifornimenti (...) e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto del diritto comunitario».

8        L’articolo 3 della direttiva 2003/55 è formulato nei seguenti termini:

«(...)

2.      Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, (...) gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture (...). Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili (...).

3.      Gli Stati membri adottano le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l’interruzione delle forniture. In questo contesto possono adottare misure adeguate per la tutela dei clienti nelle zone isolate che sono allacciati al sistema del gas. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili queste misure comprendono quelle che figurano nell’allegato A.

(...)».

9        L’allegato A alla direttiva 2003/55, che concerne le misure relative alla tutela dei consumatori, è così redatto:

«Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7 (...) e 93/13 (...), le misure di cui all’articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

(...)

b)      ricevano adeguata comunicazione dell’intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della comunicazione. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell’aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio del gas;

c)      ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l’accesso ai servizi del gas e all’uso dei medesimi;

(...)».

 Il diritto tedesco

10      Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della legge tedesca sull’approvvigionamento di energia elettrica e di gas [Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)], del 7 luglio 2005 (BGBl. 2005 I, pag. 1970; in prosieguo: l’«EnWG»):

«Le società di fornitura di energia sono tenute, per le zone della rete di distribuzione in cui assicurano la fornitura di base dei clienti civili, a rendere pubblici le condizioni e i prezzi generali relativi all’approvvigionamento a basso voltaggio o a bassa pressione e di pubblicarli su Internet, nonché ad approvvigionare a tali condizioni e a tali prezzi tutti i clienti civili (...)».

11      L’articolo 39 dell’EnWG così dispone:

«1.      Il ministero federale (...) può (...) regolamentare con decreto (...) la fissazione dei prezzi generali del fornitore di base (...). Esso può inoltre prescrivere norme relative al contenuto e alla struttura dei prezzi generali e regolamentare i diritti e gli obblighi tariffari dei fornitori di energia elettrica e dei loro clienti.

2.      Il ministero (...) può (...) definire in maniera adeguata, con decreto (...), le condizioni generali della fornitura di energia a basso voltaggio o a bassa pressione ai clienti civili nell’ambito della fornitura di base o della fornitura sostitutiva e, al tempo stesso, fissare in maniera uniforme le disposizioni contrattuali, prescrivere le norme relative alla conclusione, all’oggetto e alla cessazione dei contratti, nonché stabilire i diritti e gli obblighi delle parti contrattuali. Nel fare ciò, devono essere tenuti in debita considerazione gli interessi delle due parti. Le frasi 1 e 2 si applicano per analogia alle condizioni dei contratti di fornitura di diritto pubblico, fatta salva la normativa sul procedimento amministrativo».

12      Il regolamento tedesco sulle condizioni generali di fornitura di gas a clienti soggetti a tariffa standard (Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden), del 21 giugno 1979 (BGBl 1979 I, pag. 676; in prosieguo: l’«AVBGasV»), applicabile alla controversia principale nella causa C‑359/11, è stato abrogato dal regolamento tedesco sulle condizioni generali di fornitura di base del gas ai clienti civili e di fornitura sostitutiva del gas dalla rete a bassa pressione (Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz), del 26 ottobre 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 2396).

13      L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell’AVBGasV disponeva quanto segue:

«(1)      Le condizioni generali alle quali le imprese fornitrici di gas sono tenute (...) ad allacciare ogni persona alla propria rete di distribuzione e a effettuare le forniture a prezzi tariffari generali sono fissate dagli articoli da 2 a 34 del presente regolamento. Tali condizioni fanno parte del contratto di fornitura.

(2)      Ai sensi del presente regolamento, per cliente si intende il cliente soggetto a tariffa standard».

14      L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell’AVBGasV così recitava:

«(1)      L’impresa fornitrice somministra il gas alle tariffe e alle condizioni generali di volta in volta applicabili. Il potere calorifico con la variazione risultante dalle condizioni di produzione e di acquisto da parte dell’impresa nonché la pressione statica del gas applicabile per la fornitura al cliente sono determinati secondo le tariffe generali.

(2)      Le modifiche delle tariffe e delle condizioni generali divengono efficaci solo dopo la loro pubblicazione.

(...)».

15      L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, dell’AVBGasV così prevedeva:

«(1)      Il rapporto contrattuale prosegue ininterrottamente fintantoché una delle parti non receda dal contratto con un preavviso di un mese con effetto dalla fine di un mese civile (...).

(2)      Qualora le tariffe generali mutino o l’impresa di distribuzione del gas modifichi, nell’ambito del presente regolamento, le proprie condizioni generali, il cliente può recedere dal contratto con un preavviso di due settimane con effetto dalla fine del mese civile successivo alla pubblicazione.

(...)».

16      Il regolamento sulle condizioni generali di fornitura di energia elettrica a clienti soggetti a tariffa standard (Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden), del 21 giugno 1979 (BGBl. 1979 I, pag. 684; in prosieguo: l’«AVBEltV»), è stato abrogato dal regolamento sulle condizioni generali di fornitura principale dell’energia elettrica ai clienti civili e di fornitura sostitutiva dell’energia elettrica dalla rete a basso voltaggio (Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz, Stromgrundversorgungsverordnung), del 26 ottobre 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 2391; in prosieguo: la «StromGVV»).

17      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell’AVBEltV:

«(1)      Le condizioni generali alle quali le imprese fornitrici di energia elettrica sono tenute (...) ad allacciare i clienti alla propria rete di distribuzione e a effettuare le forniture a prezzi tariffari generali a basso voltaggio sono fissate agli articoli da 2 a 34 del presente regolamento. Tali condizioni fanno parte del contratto di fornitura.

(2)      Ai sensi del presente regolamento, per cliente si intende il cliente soggetto a tariffa standard».

18      L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell’AVBEltV così disponeva:

«(1)      L’impresa fornitrice somministra l’energia elettrica alle tariffe e alle condizioni generali di volta in volta applicabili:

energia elettrica (...).

(2)      Le modifiche apportate alle tariffe generali e alle condizioni generali hanno effetto solo a partire dalla loro pubblicazione ufficiale».

19      L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, dell’AVBEltV prevedeva quanto segue:

«(1)      Il rapporto contrattuale prosegue ininterrottamente fintantoché una delle parti non receda dal contratto con un preavviso di un mese con effetto dalla fine di un mese civile (...).

(2)      Qualora le tariffe generali mutino o l’impresa di distribuzione dell’energia elettrica modifichi, nell’ambito del presente regolamento, le proprie condizioni generali, il cliente può recedere dal contratto con un preavviso di due settimane con effetto dalla fine del mese civile successivo alla pubblicazione».

20      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della StromGVV:

«Il presente regolamento stabilisce le condizioni generali alle quali le imprese fornitrici devono fornire energia elettrica a basso voltaggio, a prezzi generali, ai clienti civili nell’ambito della fornitura di base, conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, dell’EnWG. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono parte integrante del contratto di fornitura di base in essere tra i fornitori di base e i clienti civili (...)».

21      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della StromGVV:

«(2)      Le revisioni dei prezzi generali e delle condizioni integrative acquistano di volta in volta efficacia all’inizio del mese e solo in seguito alla loro pubblicazione, che deve avvenire almeno sei settimane prima della revisione prevista. Il fornitore di base è tenuto a inviare al cliente, contestualmente alla pubblicazione, una comunicazione scritta e a pubblicare le modifiche sul proprio sito Internet.

(3)      (...) Le revisioni dei prezzi generali e delle condizioni integrative non si applicano ai clienti che, in caso di disdetta del contratto con il fornitore di base, dimostrino di avere avviato un cambio di fornitore con relativa conclusione di un contratto entro il mese successivo al ricevimento della disdetta».

 Cause principali e questioni pregiudiziali

 La causa C‑359/11

22      Al momento dell’acquisto di un terreno da un consorzio di comuni nel 1990, la sig.ra Schulz si era impegnata, nel contratto di acquisto, a garantire che il gas naturale avrebbe costituito la principale fonte energetica degli edifici da costruire su tale terreno e che avrebbe coperto l’intero fabbisogno di gas, necessario per il riscaldamento dei locali e per la produzione di acqua calda, acquistandolo dalla municipalizzata di Weingarten (Germania).

23      Nel 1991 è stato concluso tra la sig.ra Schulz e la municipalizzata di Weingarten un contratto di fornitura di gas. La TWS, un fornitore di gas naturale che assume le funzioni di tale municipalizzata, ha fornito il suddetto gas alla sig.ra Schulz in qualità di cliente soggetto a tariffa standard.

24      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’AVBGasV, le condizioni generali dei contratti di fornitura di gas previste dal regolamento stesso sono state integrate direttamente nel contratto di cui trattasi.

25      La suddetta normativa consentiva ai fornitori di modificare unilateralmente i prezzi del gas, senza indicare il motivo, le condizioni e la portata di una simile modifica, ma garantendo al contempo che i clienti fossero informati di ogni aumento tariffario e che, eventualmente, fossero liberi di recedere dal contratto.

26      Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 1° gennaio 2007, la TWS ha aumentato per quattro volte il prezzo del gas. La sig.ra Schulz ha contestato i conguagli annui per gli anni dal 2005 al 2007, ritenendo eccessivi i suddetti aumenti.

27      L’Amtsgericht, adito dalla TWS per ottenere il pagamento, da parte della sig.ra Schulz, degli importi dovuti a titolo dei conguagli di cui sopra, ha condannato quest’ultima al pagamento di un importo pari a EUR 2 733,12, maggiorato degli interessi di mora e delle spese.

28      La sig.ra Schulz, rimasta soccombente in appello, ha presentato ricorso in cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio.

29      Ritenendo che la soluzione della controversia nella causa principale dipendesse dall’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2003/55, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 3, paragrafo 3, [della direttiva 2003/55 in combinato disposto con l’allegato A, lettera b), e/o c), della medesima], debba essere interpretato nel senso che una disposizione legislativa nazionale, concernente le revisioni dei prezzi contenute in contratti di fornitura di gas naturale conclusi con clienti civili che ricevono le forniture nell’ambito dell’obbligo generale di approvvigionamento (clienti soggetti a tariffa standard), soddisfi i requisiti attinenti al necessario grado di trasparenza, qualora, pur non figurando nella medesima il motivo, i requisiti e la portata di una revisione dei prezzi, sia tuttavia assicurato che l’impresa di distribuzione del gas comunichi anticipatamente ai suoi clienti, con un ragionevole preavviso, ogni aumento di prezzo, e questi ultimi siano liberi di recedere dal contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni loro notificate».

 La causa C‑400/11

30      L’impresa di distribuzione comunale SA fornisce energia elettrica e gas al sig. Egbringhoff. Nel periodo dal 2005 al 2008 la SA ha aumentato per diverse volte i prezzi dell’energia elettrica e del gas. Il sig. Egbringhoff ha contestato i conguagli annui per il 2005, non ritenendo equi i suddetti aumenti. Fatta salva tale contestazione, egli ha pagato le fatture per il periodo dal 2005 al 2007.

31      Il sig. Egbringhoff ha agito in giudizio per ottenere dalla SA il rimborso dell’importo di EUR 746,54, maggiorato degli interessi, nonché per far dichiarare che la SA è tenuta, nel calcolare i prezzi dell’energia elettrica e del gas per il 2008, ad applicare i prezzi in vigore nel 2004.

32      Non avendo ottenuto risultati in primo grado e in appello, il sig. Egbringhoff ha presentato un ricorso in cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio.

33      Quest’ultimo rileva che, per quanto riguarda la fornitura dell’energia elettrica, le condizioni generali dei contratti conclusi con i consumatori erano stabilite, durante il periodo controverso, dall’AVBEltV e dalla StromGVV e integrate, in forza di tale normativa, nei contratti conclusi con i clienti soggetti a tariffa standard.

34      La suddetta normativa consentiva ai fornitori di modificare unilateralmente i prezzi dell’energia elettrica, senza indicare il motivo, le condizioni e la portata di una simile modifica, ma garantendo al contempo che i clienti fossero informati di ogni aumento tariffario e che fossero eventualmente liberi di recedere dal contratto.

35      Tenuto conto del fatto che, nella causa C‑359/11, il Bundesgerichtshof aveva adito la Corte per ottenere l’interpretazione della direttiva 2003/55, il giudice del rinvio ritiene sufficiente, nell’ambito della causa C‑400/11, chiedere alla Corte di interpretare la direttiva 2003/54. Di conseguenza, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 3, paragrafo 5, [della direttiva 2003/54, in combinato disposto con l’allegato A, lettera b), e/o c), della medesima], debba essere interpretato nel senso che una disposizione legislativa nazionale concernente le revisioni dei prezzi contenute in contratti di fornitura di energia elettrica conclusi con clienti civili che ricevono le forniture nell’ambito dell’obbligo generale di approvvigionamento (clienti soggetti a tariffa standard) soddisfi i requisiti attinenti al necessario grado di trasparenza, qualora, pur non figurando nella medesima il motivo, i requisiti e la portata di una revisione dei prezzi, sia tuttavia assicurato che l’impresa di distribuzione dell’energia elettrica comunichi anticipatamente ai suoi clienti, con un ragionevole preavviso, ogni aumento di prezzo, e questi ultimi siano liberi di recedere dal contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni loro notificate».

 Procedimento dinanzi alla Corte

36      Il 14 settembre 2011 il presidente della Corte ha deciso di sospendere il procedimento nelle cause C‑359/11 e C‑400/11 fino alla pronuncia, il 21 marzo 2013, della sentenza nella causa C‑92/11.

37      Con decisione della Corte del 7 gennaio 2014, le cause C‑359/11 e C‑400/11 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

38      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2003/54, in combinato disposto con l’allegato A della medesima, e l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55, in combinato disposto con l’allegato A della medesima, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che determina il contenuto dei contratti di fornitura dell’energia elettrica e del gas conclusi con i consumatori nell’ambito dell’obbligo generale di approvvigionamento e prevede la possibilità di modificare la tariffa di tale fornitura, ma che non garantisce che i consumatori siano informati, in tempo utile prima dell’entrata in vigore di tale modifica, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima.

39      In via preliminare, si deve rilevare che l’obiettivo di tali direttive consiste nel migliorare il funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica e del gas. L’accesso alla rete senza discriminazioni, trasparente e a prezzi ragionevoli è necessario per il buon funzionamento della concorrenza ed è di fondamentale importanza per completare il mercato interno dell’energia elettrica e del gas (v., in tal senso, sentenza Sabatauskas e a., C‑239/07, EU:C:2008:551, punto 31).

40      Le preoccupazioni di tutela dei consumatori sono sottese alle disposizioni delle direttive 2003/54 e 2003/55 (v., in tal senso, sentenza Enel Produzione, C‑242/10, EU:C:2011:861, punti 39, 54 e 56). Tali preoccupazioni sono strettamente connesse sia alla liberalizzazione dei mercati in esame sia all’obiettivo, anch’esso perseguito da tali direttive, di assicurare un approvvigionamento stabile di energia elettrica e di gas (v., in tal senso, sentenza Essent e a., C‑105/12 a C‑107/12, EU:C:2013:677, punti da 59 a 65).

41      A tale riguardo, gli articoli 3, paragrafo 5, della direttiva 2003/54 e 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55 contengono le disposizioni che permettono di conseguire l’obiettivo di cui al punto precedente.

42      Da un lato, dal tenore letterale di tali disposizioni risulta che gli Stati membri adottano le misure appropriate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione, comprendente misure idonee a consentire loro di evitare l’interruzione delle forniture di energia. A tal fine, in forza dell’articolo 3, paragrafo 3, di ognuna di tali direttive, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza.

43      Nella fattispecie, come sostenuto dal governo tedesco nelle sue osservazioni, i contratti di fornitura di cui ai procedimenti principali sono contratti conclusi da fornitori in qualità di fornitori di ultima istanza con clienti che ne hanno fatto richiesta.

44      Dal momento che tali fornitori di energia elettrica e di gas sono tenuti, nell’ambito degli obblighi imposti dalla normativa nazionale, a concludere contratti con i clienti che ne hanno fatto richiesta e che ne hanno diritto alle condizioni previste da detta normativa, gli interessi economici dei suddetti fornitori dovrebbero essere presi in considerazione nei limiti in cui i medesimi non possono scegliere l’altra parte contrattuale e non sono liberi di porre fine al contratto.

45      Dall’altro lato, per quanto concerne più precisamente i diritti dei clienti, come statuito al punto 45 della sentenza RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180) per quanto riguarda la direttiva 2003/55, quest’ultima obbliga, in forza del suo articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto. Tale constatazione vale altresì per l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2003/54.

46      Oltre al loro diritto di recedere dal contratto di fornitura, sancito all’allegato A, lettera b), di ognuna di tali direttive, i clienti dovrebbero anche avere il diritto di contestare la revisione del prezzo della fornitura.

47      Nelle condizioni previste ai punti 43 e 44 della presente sentenza, al fine di poter beneficiare pienamente ed effettivamente di tali diritti e di prendere, con piena cognizione di causa, una decisione relativa all’eventuale recesso dal contratto o alla contestazione della revisione del prezzo della fornitura, i clienti dovrebbero essere informati, in tempo utile prima dell’entrata in vigore di tale modifica, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima.

48      Di conseguenza, una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, che nelle sue condizioni non garantisce che l’informazione di cui al punto precedente sia trasmessa in tempo utile ad un cliente civile, non soddisfa i requisiti delle direttive 2003/54 e 2003/55.

49      Vero è che, nella sentenza RWE Vertrieb (EU:C:2013:180), relativa ai contratti di fornitura di gas disciplinati dalle direttive 93/13 e 2003/55, la Corte ha statuito che riveste un’importanza essenziale l’informazione, trasmessa al consumatore in modo trasparente prima della conclusione di un contratto, relativa al motivo e alle modalità di variazione delle spese della fornitura di tale gas.

50      Si deve tuttavia rilevare che, nella causa che ha dato origine alla sentenza RWE Vertrieb (EU:C:2013:180), anche l’obbligo d’informazione precontrattuale in esame trovava il suo fondamento nelle disposizioni della direttiva 93/13.

51      Orbene, conformemente all’articolo 1 della direttiva 93/13, le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non sono soggette alle norme di detta direttiva.

52      Posto che, nella fattispecie, il contenuto dei contratti oggetto delle controversie principali è determinato dalle disposizioni regolamentari tedesche di natura imperativa, la direttiva 93/13 non trova applicazione.

53      Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2003/54, in combinato disposto con l’allegato A della medesima, e l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55, in combinato disposto con l’allegato A della medesima, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che determina il contenuto dei contratti di fornitura dell’energia elettrica e del gas conclusi con i consumatori rientranti nell’ambito dell’obbligo generale di approvvigionamento e prevede la possibilità di modificare la tariffa di tale fornitura, ma che non garantisce che i consumatori siano informati, in tempo utile prima dell’entrata in vigore di tale modifica, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima.

 Sulla limitazione nel tempo degli effetti della presente sentenza

54      Nel caso in cui la sentenza che sarà pronunciata determini la non conformità della normativa nazionale di cui al procedimento principale ai requisiti di trasparenza richiesti dalle direttive 2003/54 e 2003/55, la TWS e la SA hanno chiesto, nelle loro osservazioni scritte, di limitare nel tempo degli effetti della sentenza che sarà pronunciata, rinviandoli di 20 mesi in modo da consentire al legislatore nazionale di adeguarsi alle conseguenze di tale sentenza. Il governo tedesco, nelle sue osservazioni scritte, ha invitato la Corte a considerare l’opportunità di limitare nel tempo gli effetti di tale sentenza.

55      A sostegno di tale domanda, la TWS e la SA hanno fatto valere le gravi conseguenze che subirebbe l’intero settore della fornitura di energia elettrica e di gas in Germania. Infatti, qualora le modifiche alle tariffe fossero ritenute in contrasto con il diritto dell’Unione, i fornitori sarebbero costretti a procedere a un rimborso retroattivo degli importi versati dai consumatori nel corso degli anni, circostanza che potrebbe minacciare l’esistenza stessa di tali fornitori ed avere conseguenze negative sull’approvvigionamento di energia elettrica e di gas ai consumatori tedeschi.

56      Dette parti hanno aggiunto che, come risulta dalla relazione dell’agenzia federale tedesca di rete (Bundesnetzagentur) per il 2012, a 4,1 milioni di clienti civili è stato fornito gas in base alle disposizioni vincolanti del regolamento del 26 ottobre 2006 sulle condizioni generali di fornitura di base del gas ai clienti civili e di fornitura sostitutiva del gas dalla rete a bassa pressione. Da tale relazione risulterebbe altresì che al 40 % dei 46 milioni di clienti civili è fornita energia elettrica conformemente al regime imperativo della StromGVV.

57      A tale riguardo si deve ricordare che solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (sentenza RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

58      Più specificamente, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in presenza di circostanze ben precise, segnatamente quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, in particolare, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede in base alla normativa ritenuta validamente vigente, e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad un comportamento non conforme al diritto dell’Unione, in ragione di una obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni del diritto dell’Unione (v. sentenza Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C‑190/12, EU:C:2014:249, punto 110 e giurisprudenza ivi citata).

59      Quanto al rischio di gravi inconvenienti, occorre rilevare che la TWS e la SA hanno invero fatto riferimento, nelle loro osservazioni scritte, alle statistiche dell’agenzia federale tedesca di rete per il 2012 che indicano il numero di clienti che hanno concluso i contratti nell’ambito degli obblighi generali di approvvigionamento e relativi alla sicurezza, compresa la sicurezza degli approvvigionamenti, la regolarità, la qualità e il prezzo della fornitura dell’energia elettrica e del gas, soggetti alla normativa nazionale di cui al procedimento principale.

60      Tuttavia non è stato dimostrato che rimettere in discussione rapporti giuridici che hanno esaurito i loro effetti nel passato perturberebbe retroattivamente l’intero settore della fornitura dell’energia elettrica e del gas in Germania.

61      Inoltre, per quanto riguarda il governo tedesco, esso ha ammesso nelle sue osservazioni scritte di non essere in grado di valutare le conseguenze che la sentenza che sarà pronunciata potrebbe avere sulle imprese del settore della fornitura dell’energia elettrica e del gas.

62      Si deve pertanto constatare che non può ritenersi accertata l’esistenza di un rischio di gravi inconvenienti, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 57 della presente sentenza, tale da giustificare una limitazione nel tempo degli effetti della presente sentenza.

63      Dal momento che il secondo criterio di cui al punto 57 della presente sentenza non è soddisfatto, non è necessario verificare se sia soddisfatto il criterio relativo alla buona fede degli ambienti interessati.

64      Dalle considerazioni che precedono risulta che non è necessario limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.

 Sulle spese

65      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, in combinato disposto con l’allegato A della medesima, e l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, in combinato disposto con l’allegato A della medesima, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che determina il contenuto dei contratti di fornitura dell’energia elettrica e del gas conclusi con i consumatori rientranti nell’ambito dell’obbligo generale di approvvigionamento e prevede la possibilità di modificare la tariffa di tale fornitura, ma che non garantisce che i consumatori siano informati, in tempo utile prima dell’entrata in vigore di tale modifica, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.