Language of document : ECLI:EU:C:2014:2381

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 18 novembre 2014 (1)

Causa C‑147/13

Regno di Spagna

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento – Attuazione di una cooperazione rafforzata – Istituzione di una tutela brevettuale unitaria – Regolamento (UE) n. 1260/2012 – Regime di traduzione – Principio di non discriminazione – Delega di poteri a organi esterni all’Unione – Scelta della base giuridica – Sviamento di potere – Principio di autonomia del diritto dell’Unione»





1.        Con il proprio ricorso, il Regno di Spagna chiede l’annullamento del regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile (2).

2.        Il regolamento impugnato è stato adottato a seguito della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (3).

3.        Esso forma un «pacchetto brevetto unitario» con il regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (4) e con l’accordo su un tribunale unificato dei brevetti, firmato il 19 febbraio 2013 (5).

I –     Contesto normativo

4.        Farò riferimento alle mie conclusioni nella causa Spagna/Parlamento e Consiglio (C‑146/13), attualmente pendente dinanzi alla Corte, per quanto attiene alle disposizioni pertinenti che sono già state ivi illustrate.

A –          Il diritto internazionale

5.        L’articolo 14 della Convenzione sul rilascio di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo), firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 7 ottobre 1977 (6), recante il titolo «Lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti, delle domande di brevetto europeo e di altri documenti», prevede quanto segue:

«1.      Le lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti (7) sono il tedesco, l’inglese e il francese.

2.      Ogni domanda di brevetto europeo deve essere depositata in una delle lingue ufficiali o, se è depositata in un’altra lingua, tradotta in una lingua ufficiale, conformemente al regolamento di esecuzione. Durante l’intera procedura dinanzi all’[UEB], tale traduzione può essere resa conforme al testo originale della domanda. Se la traduzione richiesta non è stata presentata in tempo, la domanda è ritenuta ritirata.

3.      La lingua ufficiale dell’[UEB] nella quale la domanda è stata depositata o tradotta deve essere utilizzata in tutte le procedure dinanzi all’[UEB], salvo diversa disposizione del regolamento di esecuzione.

4.      Le persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede sul territorio di uno Stato contraente la cui lingua ufficiale è diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese, come pure i cittadini di tale Stato domiciliati all’estero possono depositare i documenti da fornire in una lingua ufficiale di tale Stato entro un termine stabilito. Devono tuttavia presentare una traduzione in una lingua ufficiale dell’[UEB] conformemente al regolamento di esecuzione. Se un documento estraneo alla documentazione della domanda di brevetto europeo non è presentato nella lingua richiesta o se una traduzione richiesta non è presentata in tempo, il documento è considerato non ricevuto.

5.      Le domande di brevetto europeo sono pubblicate nella lingua della procedura.

6.      I fascicoli [(8)] di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura e contengono una traduzione delle rivendicazioni [(9)] nelle altre due lingue ufficiali dell’[UEB].

(…)

8.      Le iscrizioni nel Registro europeo dei brevetti vengono apportate nelle tre lingue ufficiali dell’[UEB]. In caso di dubbio, fa fede l’iscrizione nella lingua della procedura».

B –          Il diritto dell’Unione

6.        I considerando 5 e 6 del regolamento impugnato così recitano:

«(5)      [Il] regime di traduzione [dei brevetti europei con effetto unitario (10)] dovrebbe assicurare la certezza del diritto e incentivare l’innovazione e, in particolare, favorire le piccole e medie imprese [in prosieguo: le “PMI”]. Esso dovrebbe rendere l’accesso al [BEEU] e al sistema brevettuale in generale più facile, meno costoso e giuridicamente sicuro.

(6)      Dal momento che l’UEB è responsabile della concessione di brevetti europei, è opportuno che il regime di traduzione per il [BEEU] si basi sulla procedura in vigore presso l’UEB. Tale regime dovrebbe mirare a conseguire il necessario equilibrio tra gli interessi degli operatori economici e il pubblico interesse, in termini di costo del procedimento e di disponibilità delle informazioni tecniche».

7.        Il successivo considerando 15 prevede quanto segue:

«Il presente regolamento non pregiudica le norme che disciplinano il regime linguistico delle istituzioni dell’Unione istituito conformemente all’articolo 342 TFUE e il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea [(11)]. Il presente regolamento si basa sul regime linguistico dell’UEB e non dovrebbe essere considerato alla stregua di un nuovo regime linguistico specifico per l’Unione, né un precedente volto a creare un regime linguistico limitato in qualsiasi futuro strumento giuridico dell’Unione».

8.        Gli articoli 3 e 7 del regolamento impugnato così dispongono:

«Articolo 3

Regime di traduzione per il [BEEU]

1.      Fatti salvi gli articoli 4 e 6 del presente regolamento, se il fascicolo di un brevetto europeo che beneficia dell’effetto unitario è stato pubblicato conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, della CBE, non sono necessarie ulteriori traduzioni.

2.      La richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012 è presentata nella lingua del procedimento.

Articolo 4

Traduzione in caso di controversia

1.      In caso di controversia relativa ad una presunta contraffazione di un [BEEU], il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e secondo la scelta di un presunto contraffattore, una traduzione integrale del [BEEU] in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante [alla cooperazione rafforzata (12)] nel quale ha avuto luogo la presunta contraffazione o dello Stato membro nel quale è domiciliato il presunto contraffattore.

2.      In caso di controversia riguardante un [BEEU], il titolare del brevetto fornisce nel corso del procedimento giudiziario, su richiesta del tribunale competente negli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti i [BEEU], una traduzione integrale del brevetto nella lingua utilizzata nel procedimento dinanzi a tale tribunale.

3.      Il costo delle traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è a carico del titolare del brevetto.

4.      In caso di controversia riguardante una domanda di risarcimento, il tribunale adito valuta e prende in considerazione, in particolare se il presunto contraffattore è una PMI, una persona fisica o un’organizzazione senza fini di lucro, un’università o un’organizzazione pubblica di ricerca, se il presunto contraffattore abbia agito senza sapere o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il [BEEU], prima di poter disporre della traduzione di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Gestione di un regime di compensazione

1.      Dato che le domande di brevetto europeo possono essere presentate in qualsiasi lingua a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della CBE, gli Stati membri partecipanti, conformemente all’articolo 9 del regolamento (…) n. 1257/2012, assegnano all’UEB, ai sensi dell’articolo 143 della CBE, il compito di gestire un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione entro un massimale per i richiedenti che depositano le domande di brevetto presso l’UEB in una delle lingue ufficiali dell’Unione che non sia una lingua ufficiale dell’UEB.

2.      Il regime di compensazione di cui al paragrafo 1 è alimentato dalle tasse di cui all’articolo 11 del regolamento (…) n. 1257/2012 ed è disponibile unicamente per le PMI, le persone fisiche, le organizzazioni senza fini di lucro, le università e gli istituti pubblici di ricerca che hanno la residenza o la sede principale di attività in uno Stato membro.

Articolo 6

Misure transitorie

1.      Durante un periodo transitorio che comincia dalla data di applicazione del presente regolamento, la richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 9 del regolamento (…) n. 1257/2012 è presentata unitamente a quanto segue:

a)      se la lingua del procedimento è il francese o il tedesco, una traduzione integrale in inglese del fascicolo del brevetto europeo; o

b)      se la lingua del procedimento è l’inglese, una traduzione integrale del fascicolo del brevetto europeo in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.

2.      Conformemente all’articolo 9 del regolamento (…) n. 1257/2012, gli Stati membri partecipanti assegnano all’UEB, ai sensi dell’articolo 143 della CBE, il compito di pubblicare le traduzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima possibile dopo la data di presentazione della richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 9 del regolamento (…) n. 1257/2012. Il testo di tali traduzioni è privo di effetti giuridici e serve unicamente a fini informativi.

3.      Sei anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni due anni, un comitato di esperti indipendenti effettua una valutazione oggettiva della disponibilità di traduzioni automatiche di alta qualità delle domande e dei fascicoli di brevetti in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, nel quadro del sistema sviluppato dall’UEB. Tale comitato di esperti è istituito dagli Stati membri partecipanti nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti ed è composto da rappresentanti dell’UEB e delle organizzazioni non governative che rappresentano gli utenti del sistema brevettuale europeo invitate dal consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti in qualità di osservatori, conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, della CBE.

4.      Sulla base della prima delle valutazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e successivamente ogni due anni sulla base delle valutazioni successive, la Commissione presenta una relazione al Consiglio e, se del caso, formula proposte per porre fine al periodo transitorio.

5.      Se non si pone fine al periodo transitorio sulla base di una proposta della Commissione, tale periodo termina dodici anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

1.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.      Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell’accordo [TUB], se successiva».

II – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

9.        Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 22 marzo 2013, il Regno di Spagna ha proposto il presente ricorso.

10.      Con decisioni del presidente della Corte del 12 settembre 2013, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Parlamento europeo e la Commissione europea sono stati autorizzati a intervenire a sostegno del Consiglio, a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

11.      Tutte le menzionate parti intervenienti, ad eccezione del Granducato di Lussemburgo, hanno depositato osservazioni scritte.

12.      Il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:

–        annullare il regolamento impugnato;

–        in subordine, annullare gli articoli 4, 5, 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, del suddetto regolamento, e

–        condannare il Consiglio alle spese.

13.      Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

–        respingere il ricorso, e

–        condannare il Regno di Spagna alle spese.

III – Sul ricorso

14.      A fondamento del proprio ricorso il Regno di Spagna deduce cinque motivi in via principale.

15.      Il primo motivo verte sulla violazione del principio di non discriminazione fondata sulla lingua. Il secondo motivo si riferisce alla violazione dei principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità (13) in ragione dell’intervenuta delega all’UEB di compiti amministrativi relativi al BEEU. Il terzo motivo verte su una mancanza di fondamento normativo. Il quarto motivo si riferisce alla violazione del principio di certezza del diritto. Infine, il quinto motivo riguarda la violazione del principio di autonomia del diritto dell’Unione.

16.      In subordine, il Regno di Spagna chiede l’annullamento parziale del regolamento impugnato, come indicato al paragrafo 12 supra.

A –          Sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione fondata sulla lingua

1.      Argomenti delle parti

17.      Il Regno di Spagna sostiene essenzialmente che, nell’adottare il regolamento impugnato, il Consiglio ha violato il principio di non discriminazione sancito nell’articolo 2 TUE, instaurando, per il BEEU, un regime linguistico che lede le persone la cui lingua non rientra tra le lingue ufficiali dell’UEB, vale a dire il tedesco, l’inglese e il francese. Detto regime creerebbe una situazione di disparità tra, da un lato, i cittadini e le imprese dell’Unione che dispongono dei mezzi per comprendere, con un certo grado di competenza, i documenti redatti nelle suddette lingue e, dall’altro, quelli che non ne dispongono e devono provvedere a effettuare le traduzioni a proprio carico. Ogni limitazione all’impiego delle lingue ufficiali dell’Unione dovrebbe essere debitamente giustificato nel rispetto del principio di proporzionalità.

18.      Innanzitutto, non sarebbe garantito l’accesso alle traduzioni dei documenti che riconoscono diritti alla collettività, dal momento che il fascicolo di un BEEU è pubblicato nella lingua della procedura e contiene la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell’UEB, senza possibilità di un’altra traduzione, il che sarebbe discriminatorio e lederebbe il principio della certezza del diritto. Il regolamento impugnato non preciserebbe neppure la lingua in cui il BEEU deve essere emesso e neppure se tale elemento sia oggetto di pubblicazione. Il fatto che il legislatore dell’Unione si sia fondato sul regime dell’UEB per stabilire il regime linguistico del BEEU non garantirebbe la sua compatibilità con il diritto dell’Unione. Contrariamente a quanto previsto per il regime del marchio comunitario, il regolamento impugnato non realizzerebbe un equilibrio tra gli interessi degli operatori economici e quelli della collettività (14).

19.      Poi, il regolamento di cui trattasi sarebbe sproporzionato e non potrebbe essere giustificato sulla base di ragioni di interesse generale. Anzitutto, la mancanza di una traduzione del fascicolo del brevetto e soprattutto delle sue rivendicazioni comporterebbe una situazione di grave incertezza del diritto e potrebbe ripercuotersi negativamente sulla concorrenza. In effetti, da una parte tale situazione renderebbe più difficile l’accesso al mercato e, dall’altra, avrebbe un impatto negativo sulle imprese che devono sostenere le spese di traduzione. Il BEEU costituirebbe, inoltre, un titolo di proprietà industriale essenziale per il mercato interno. Infine, la disciplina di cui trattasi non prevederebbe un regime transitorio atto a garantire un’adeguata conoscenza del brevetto. Né lo sviluppo di traduzioni automatiche, né l’obbligo di presentare una traduzione completa in caso di controversia costituirebbero misure sufficienti a tal proposito.

20.      Ne conseguirebbe che l’introduzione di un’eccezione al principio di uguaglianza tra le lingue ufficiali dell’Unione avrebbe dovuto essere giustificata da criteri diversi da quelli, puramente economici, menzionati ai considerando 5 e 6 del regolamento impugnato.

21.      Il Consiglio replica, in primo luogo, osservando che dai Trattati non è possibile desumere nessun principio in base al quale le lingue ufficiali dell’Unione debbano essere trattate, in tutti i casi, in modo paritario, circostanza questa che troverebbe conferma peraltro nell’articolo 118, secondo comma, TFUE, che sarebbe destituito di ogni significato se esistesse un solo regime linguistico possibile ricomprendente tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

22.      In secondo luogo, nel regime attuale, ogni persona fisica o giuridica può richiedere un brevetto europeo a prescindere dalla lingua, a condizione, tuttavia, di produrre, entro il termine di due mesi, una traduzione in una delle tre lingue ufficiali dell’UEB, che diverrà la lingua della procedura, mentre le rivendicazioni sono pubblicate poi nelle altre due lingue ufficiali dell’UEB. È per questo motivo che una domanda verrà tradotta in lingua spagnola soltanto ove sia chiesta la convalida del brevetto in Spagna.

23.      In terzo luogo, la mancata pubblicazione in lingua spagnola produrrebbe soltanto effetti limitati, poiché il regolamento impugnato prevederebbe un regime di compensazione dei costi; i brevetti sarebbero di norma gestiti da consulenti specializzati in materia di proprietà intellettuale che conoscono altre lingue dell’Unione; l’impatto sull’accesso alle informazioni scientifiche in lingua spagnola sarebbe limitato; solo una ridotta parte delle domande di brevetti europei sarebbe tradotta attualmente in lingua spagnola; il regolamento impugnato prevederebbe l’attuazione di un sistema di traduzione automatica di alta qualità in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, e l’articolo 4 del regolamento impugnato fisserebbe un limite all’eventuale responsabilità delle PMI, delle persone fisiche, delle organizzazioni senza scopo di lucro, delle università e degli enti pubblici di ricerca.

24.      In quarto luogo, la limitazione del numero di lingue utilizzate nell’ambito del BEEU perseguirebbe un obiettivo legittimo attinente al costo ragionevole del medesimo.

25.      Le parti intervenienti aderiscono alle argomentazioni formulate dal Consiglio. Esse sottolineano che la ricerca di un equilibrio tra i diversi operatori economici è stato particolarmente difficile, dal momento che le differenti posizioni negli Stati membri sul regime linguistico avrebbero fatto arenare tutti i precedenti progetti di brevetto unitario.

26.      La Repubblica francese, il Regno di Svezia e il Regno Unito aggiungono che l’attuazione di un regime linguistico che implichi la necessità di prevedere la traduzione del fascicolo o, quanto meno, delle sue rivendicazioni in tutte le lingue ufficiali dell’Unione sarebbe talmente costosa da non poter essere presa in considerazione. Da una parte, il regime linguistico del BEEU sarebbe stato scelto in quanto le lingue tedesca, inglese e francese sono le lingue ufficiali dell’UEB. Dall’altra, quasi il 90% dei richiedenti un brevetto europeo presenterebbe attualmente le proprie domande in tali lingue, prima della traduzione del fascicolo e delle rivendicazioni.

2.            Analisi

27.      Il Regno di Spagna nega che le argomentazioni da esso dedotte portino a sostenere la necessità di una traduzione del brevetto in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Tuttavia, ho motivo di dubitarne dal momento che, al punto 25 della memoria di replica, esso conclude che il BEEU è un titolo di tale importanza da richiedere che tutti i soggetti, e non soltanto quelli che conoscono le lingue tedesca, inglese o francese, possano conoscere in modo sufficiente le informazioni applicabili e precisa che il sistema creato non offre soluzioni intermedie che garantirebbero, insieme alla riduzione degli oneri finanziari, anche un’adeguata conoscenza da parte di tutti i soggetti cui può essere opposto il brevetto, come previsto per i marchi comunitari.

28.      In via preliminare, occorre ricordare il contesto in cui si colloca la presente causa.

a)            Il contesto della causa in esame

29.      La causa in esame si inserisce nel contesto dell’attuazione della cooperazione rafforzata nell’ambito dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

30.      Con il Trattato di Lisbona, l’articolo 118, secondo comma, TFUE riconosce al Consiglio un fondamento normativo idoneo per l’istituzione dei «regimi linguistici dei titoli europei».

31.      Come sottolineato dal Consiglio e da alcune delle parti intervenienti nelle rispettive memorie, tale disposizione dimostra, alla luce del suo tenore letterale, che il trattato FUE ammette, in taluni casi, l’istituzione di regimi linguistici diversi e conferma che è possibile limitare il numero delle lingue utilizzabili (15).

32.      Per quanto riguarda il BEEU, il legislatore dell’Unione, considerata la disposizione suddetta, ha optato per un regime linguistico fondato sul regime dell’UEB, organo internazionale che ha come lingue ufficiali il tedesco, l’inglese e il francese.

33.      Nella sentenza Kik/UAMI (16), la Corte ha riconosciuto che il diritto dell’Unione non conosce un principio di uguaglianza delle lingue. Nessuno dei riferimenti all’impiego di lingue nell’Unione contenuti nei Trattati può essere considerato infatti come un’espressione di un principio generale dell’Unione volto a garantire a ciascun cittadino il diritto a che tutto quello che potrebbe incidere sui suoi interessi sia redatto «in ogni caso» nella sua lingua (17).

34.      Ciononostante, il potere sovrano del legislatore dell’Unione conosce dei limiti, considerato che la Corte ha indicato che i cittadini non possono essere discriminati in ragione della loro lingua (18).

35.      A tal riguardo, occorre osservare che, nel regolamento impugnato, il legislatore dell’Unione ha disciplinato il regime di traduzione applicabile. Talune modalità di tale regime trovano applicazione soltanto durante un periodo transitorio, fino a che non divenga disponibile un meccanismo di traduzione automatica di alta qualità delle domande e dei fascicoli di brevetti (19).

36.      Nell’ambito del suo primo motivo, il Regno di Spagna non rimette in discussione la scelta del legislatore dell’Unione di fondarsi sul regime dell’UEB, ma sostiene, invece, che tale regime sarebbe discriminatorio nella misura in cui esso istituisce un trattamento differenziato, poiché gli operatori economici la cui lingua non è il tedesco, l’inglese o il francese godrebbero di un trattamento deteriore rispetto a quelli che padroneggiano tali lingue, non avendo i primi accesso alle traduzioni nella loro lingua.

37.      A parere di detto Stato membro, il regime linguistico del BEEU è restrittivo e non è giustificato.

38.      A termini dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, «[f]atti salvi gli articoli 4 e 6 del presente regolamento, se il fascicolo di un brevetto europeo che beneficia dell’effetto unitario è stato pubblicato conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, della CBE [(20)] non sono necessarie ulteriori traduzioni».

39.      Non vi è dubbio che nel caso di specie le persone che non conoscono le lingue ufficiali dell’UEB siano discriminate e che, così facendo, il legislatore dell’Unione abbia previsto un trattamento differenziato.

40.      Occorre pertanto verificare la legittimità dell’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione nel prevedere una disciplina discriminatoria e, eventualmente, se tale trattamento differenziato sia adeguato e proporzionato (21).

b)            L’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione

41.      Attualmente il regime di tutela del brevetto europeo è caratterizzato da costi molto elevati (22). Infatti, quando un brevetto è concesso da parte dell’UEB, esso deve essere convalidato in ciascuno degli Stati membri in cui è richiesta la tutela. Affinché il brevetto sia convalidato sul territorio di uno Stato membro, il diritto nazionale può pretendere che il titolare del brevetto de quo presenti una sua traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro medesimo (23).

42.      Le parti interessate, ivi comprese le imprese di ogni settore economico, le associazioni di PMI, gli esperti in brevetti, le pubbliche autorità e gli esponenti del mondo accademico, hanno ritenuto che i costi elevati del brevetto europeo costituissero un ostacolo alla tutela brevettuale nell’Unione (24).

43.      Di fronte a tale constatazione e considerato che l’Unione si propone l’obiettivo di favorire il funzionamento del mercato interno, la capacità di innovazione (25), la crescita e la competitività delle imprese europee, è essenziale e necessario che il legislatore dell’Unione intervenga a tal fine nel settore dei brevetti. Il sistema istituito deve quindi garantire una tutela unitaria del brevetto sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti evitando, grazie al regime linguistico, costi eccessivi.

44.      Il regime di traduzione per i BEEU mira, quindi, a semplicità ed efficienza in termini di costi (26), ad assicurare la certezza del diritto e incentivare l’innovazione e, in particolare, favorire le PMI (27).

45.      Per quanto riguarda il raffronto compiuto dal Regno di Spagna con il marchio comunitario, ritengo che esso evidenzi qui i suoi limiti.

46.      Certamente il marchio comunitario e il brevetto europeo costituiscono due forme di titoli di proprietà intellettuale create a beneficio di operatori economici, e non dell’insieme dei cittadini, e questi operatori economici non sono tenuti a farvi ricorso (28).

47.      Per la tutela unitaria che accordano, essi permettono agli operatori di non dover depositare una pluralità di domande nazionali di convalida con i costi di traduzione che ciò comporta.

48.      È invece sulla questione di tali spese che il marchio comunitario e il BEEU si differenziano in maniera significativa, come osservano il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Regno di Svezia, il Regno Unito e il Parlamento. Nei due casi non viene, infatti, tradotta la stessa cosa. Per il marchio si tratta di una scheda standardizzata, mentre per il brevetto è necessaria una descrizione molto tecnica (29).

49.      Esiste pertanto una differenza intrinseca di tecnicità tra i due titoli di proprietà intellettuale. Orbene, una tale tecnicità ha necessariamente un impatto sui costi di traduzione richiedendo che siano tradotti documenti più lunghi e complicati. Le rivendicazioni (30) necessitano, di norma, del ricorso a un traduttore specializzato e contano, generalmente, una ventina di pagine (31), arrivando peraltro talvolta persino a 200 (32).

50.      Si deve quindi riconoscere che il legislatore dell’Unione ha adottato il regolamento impugnato con l’obiettivo legittimo di trovare una soluzione linguistica in linea con gli obiettivi dell’Unione menzionati supra al paragrafo 43. In altri termini, il regime linguistico scelto comporta, di certo, una restrizione all’utilizzo delle lingue, ma persegue un obiettivo legittimo di riduzione dei costi di traduzione.

51.      Posto che il trattamento differenziato delle lingue ufficiali dell’Unione persegue tale obiettivo, occorre ora valutare l’adeguatezza e la proporzionalità di tale scelta (33).

c)            Appropriatezza e proporzionalità del trattamento differenziato

52.      Sono solo pochi gli elementi su cui il legislatore dell’Unione può intervenire per far diminuire i costi di traduzione mantenendo una tutela unitaria del brevetto europeo sul territorio degli Stati membri partecipanti.

53.      Orbene, risulta impossibile limitare il numero di pagine di un brevetto. È il fascicolo, in particolare le rivendicazioni, a delimitare l’oggetto della protezione. Peraltro, i costi medi della traduzione (34) difficilmente possono essere più contenuti, vista la tecnicità dei brevetti.

54.      Per contro, più aumenta il numero di lingue nelle quali occorre tradurre, più aumenta il costo delle traduzioni.

55.      Di conseguenza, per limitare tali costi, il legislatore dell’Unione non ha altra scelta che limitare il numero delle lingue nelle quali il BEEU deve essere tradotto.

56.      Appare quindi appropriato limitare il numero delle lingue del BEEU, poiché ciò garantisce una tutela unitaria dei brevetti pur permettendo una riduzione notevole dei costi di traduzione.

57.      Non solo, il legislatore dell’Unione ha scelto di fondarsi sul sistema dell’UEB, una scelta coerente dato che tale sistema ha già dato prova di funzionare correttamente (35), posto che il ricorso alle lingue tedesca, inglese e francese nel quadro del BEEU non risulta priva di significato, trattandosi delle lingue ufficiali dell’UEB. Tale scelta garantisce una certa stabilità agli operatori economici e ai professionisti del settore dei brevetti che hanno già acquisito l’abitudine a lavorare nelle suddette tre lingue.

58.      Inoltre, la scelta di tali lingue è in linea con quella che, dal punto di vista linguistico, è la prassi nel settore dei brevetti. A tal proposito, osservo, come sottolineato dal Consiglio, che la maggior parte dei lavori scientifici sono pubblicati in lingua tedesca, inglese o francese. È quindi innegabile che i ricercatori europei siano in grado di comprendere i brevetti in tali lingue. Parimenti, dalla succitata valutazione d’impatto redatta dalla Commissione, oltre che dalle argomentazioni sollevate dal Regno di Svezia, risulta che le lingue tedesca, inglese e francese sono le lingue parlate negli Stati membri dai quali proviene la maggior parte delle domande di brevetti nell’Unione (36).

59.      La limitazione alle tre lingue ufficiali dell’UEB mi sembra pertanto adeguata, tenuto conto degli obiettivi legittimi perseguiti dal legislatore dell’Unione.

60.      Tale scelta rispetta peraltro il principio di proporzionalità.

61.      A tal riguardo, dalla sentenza Kik/UAMI (37) risulta che il trattamento differenziato operato dal legislatore dell’Unione è ammissibile nella misura in cui è garantito il necessario equilibrio tra gli interessi in causa (38).

62.      Il legislatore dell’Unione ha disciplinato nel regolamento impugnato il regime di traduzione applicabile in modo, giustamente, da mitigare le disparità di trattamento nella scelta delle lingue oltre all’impatto che questa potrebbe avere sugli operatori economici e sulle persone interessate.

63.      Benché il Regno di Spagna si limiti a sottolineare il trattamento meno favorevole riservato a quanti non siano in grado di comprendere le informazioni in quanto privi di accesso a una traduzione delle domande di brevetti europei nella propria lingua (articoli 4 e 6 del regolamento impugnato), ciò non toglie che, nel valutare la proporzionalità della scelta operata dal legislatore dell’Unione, va parimenti considerato il trattamento differenziato di chi deposita la domanda di brevetto europeo (articolo 5 del regolamento impugnato) (39).

64.      Così, in primo luogo, il legislatore dell’Unione si è curato, all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento impugnato, di indicare che il sistema è instaurato «[f]atti salvi gli articoli 4 e 6 [di detto] regolamento» (40).

65.      Da una parte, il legislatore prevede disposizioni che disciplinano la traduzione in caso di controversia.

66.      Innanzitutto, in caso di controversia relativa ad una presunta contraffazione, è prevista la possibilità di accedere alle informazioni nella lingua scelta dal presunto contraffattore. Così, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento impugnato, quando si ritiene che una persona abbia contraffatto un BEEU, il titolare del brevetto fornisce, a proprie spese, su richiesta del presunto contraffattore, una traduzione integrale del BEEU in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante nel quale ha avuto luogo la presunta contraffazione o dello Stato membro nel quale è domiciliato il presunto contraffattore, secondo la scelta di quest’ultimo (41).

67.      Poi, in caso di controversia riguardante un BEEU, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento impugnato prevede che il titolare del brevetto debba fornire, a proprie spese, una traduzione integrale del brevetto nella lingua utilizzata nel procedimento dinanzi al tribunale competente negli Stati membri partecipanti su richiesta di quest’ultimo (42).

68.      Infine, in caso di controversia riguardante una domanda di risarcimento, il tribunale adito dovrebbe prendere in considerazione la buona fede del presunto contraffattore che abbia agito prima di poter disporre della traduzione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento impugnato, senza sapere o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il BEEU, «in particolare» se il presunto contraffattore è una PMI, una persona fisica o un’organizzazione senza fini di lucro, un’università o un’organizzazione pubblica di ricerca (43).

69.      Dall’altra, il legislatore dell’Unione prevede misure transitorie a decorrere dall’applicazione del regolamento impugnato, e ciò fintantoché l’UEB non disporrà per le domande di brevetto e per i fascicoli di un sistema di traduzione automatico di alta qualità (44).

70.      Così, durante il periodo transitorio, l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento impugnato stabilisce che la richiesta di BEEU è presentata, se la lingua della procedimento è il francese o il tedesco, unitamente ad una traduzione integrale in inglese del fascicolo, o, se la lingua del procedimento è l’inglese, a una traduzione integrale del fascicolo in un’altra lingua ufficiale dell’Unione. Esiste quindi la garanzia che, durante tale periodo, tutti i BEEU siano disponibili in lingua inglese. Inoltre, le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’Unione sono manuali e possono servire a perfezionare il sistema di traduzione automatica.

71.      In secondo luogo, il legislatore dell’Unione prevede, nell’articolo 5 del regolamento impugnato, un regime di compensazione diretto a rimborsare i costi della traduzione a favore dei soggetti che non hanno presentato la domanda di brevetto europeo in una delle lingue ufficiali dell’UEB.

72.      In forza di tale disposizione, posto che una domanda di brevetto europeo può essere depositata in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione, tali soggetti possono essere rimborsati di tutti i costi di traduzione entro un certo massimale. Tra tali beneficiari rientrano espressamente le PMI, le persone fisiche, le organizzazioni senza fini di lucro, le università e gli istituti pubblici di ricerca che hanno la residenza o la sede principale di attività in uno Stato membro (45).

73.      Il legislatore dell’Unione ha voluto così salvaguardare le persone o i soggetti più vulnerabili rispetto alle strutture più potenti che dispongono di mezzi maggiori e che contano, tra il proprio personale, soggetti muniti delle competenze necessarie per redigere le domande di brevetti europei direttamente in una delle lingue ufficiali dell’UEB.

74.      Dalle suesposte considerazioni risulta che la scelta linguistica operata dal legislatore dell’Unione persegue un obiettivo legittimo ed è adeguata e proporzionata tenuto conto delle garanzie e degli elementi volti a mitigare l’effetto discriminatorio di tale scelta.

75.      Alla luce dei suesposti rilievi, propongo quindi alla Corte di respingere il primo motivo del Regno di Spagna in quanto infondato.

B –          Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi sanciti nella sentenza Meroni/Alta Autorità

1.            Argomenti delle parti

76.      Il Regno di Spagna sostiene che, nel delegare all’UEB, agli articoli 5 e 6, paragrafo 2, del regolamento impugnato, la gestione del regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione e la pubblicazione delle traduzioni nell’ambito del regime transitorio, il Consiglio avrebbe violato i principi sanciti nella sentenza Meroni/Alta Autorità (46), confermata nella giurisprudenza successiva.

77.      Il Consiglio, che si interroga sulla ricevibilità del presente motivo in considerazione del rinvio a talune argomentazioni presentate nella causa Spagna/Parlamento e Consiglio (C‑146/13), attualmente pendente dinanzi alla Corte, osserva, in via preliminare, che il Regno di Spagna non contesta il fatto che la gestione del regime di compensazione e il compito di pubblicare le traduzioni siano rimessi agli Stati membri partecipanti con l’intermediazione dell’UEB. Orbene, l’attuazione del diritto dell’Unione spetterebbe, in primo luogo, agli Stati membri e, per i compiti relativi al regime di compensazione e alla pubblicazione delle traduzioni, non sarebbe necessario avere condizioni uniformi di esecuzione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. I principi sanciti nella sentenza Meroni/Alta Autorità (47) e confermati nella successiva giurisprudenza non sarebbero pertinenti. Tali principi sarebbero, in ogni caso, rispettati.

78.      Le parti intervenienti condividono le osservazioni del Consiglio, il quale ritiene che i principi enunciati nella menzionata sentenza non trovino applicazione e siano, in ogni caso, rispettati.

2.            Analisi

79.      Suggerisco alla Corte di respingere il secondo motivo del Regno di Spagna in quanto infondato, alla luce degli elementi di risposta forniti in sede di valutazione del quarto e del quinto motivo nell’ambito delle mie conclusioni nella causa Spagna/Parlamento e Consiglio (C‑146/13), attualmente pendente dinanzi alla Corte.

C –          Sul terzo motivo, vertente sulla mancanza di fondamento normativo dell’articolo 4 del regolamento impugnato

1.            Argomenti delle parti

80.      Il Regno di Spagna sostiene che il fondamento normativo cui si è fatto ricorso per introdurre nel regolamento impugnato l’articolo 4 che disciplina la «traduzione in caso di controversia» è errato, dal momento che tale disposizione non verte sul «regime linguistico» di un titolo europeo a norma dell’articolo 118, secondo comma, TFUE, ma incorpora talune garanzie procedurali nel quadro di un procedimento giurisdizionale.

81.      Secondo il Consiglio, l’articolo 4 del regolamento impugnato non è una norma procedurale, ma stabilisce invece una regola attinente al regime linguistico e tale regola costituisce una parte integrante ed importante del regime linguistico generale del BEEU istituito dal regolamento de quo. Il Consiglio precisa che tale disposizione svolge un ruolo importante andando a colmare un vuoto giuridico, posto che il regime linguistico previsto dalla CBE non disciplina i requisiti linguistici in caso di controversia. A suo avviso, inoltre, posto che le regole procedurali degli Stati membri non sono state armonizzate dal diritto dell’Unione, occorre vigilare affinché il presunto contraffattore abbia sempre il diritto di ottenere la traduzione del BEEU interessato nella sua interezza. Sarebbero quindi soddisfatte le condizioni di applicazione dell’articolo 118, secondo comma, TFUE che prevede il regime linguistico applicabile all’intera «vita» del brevetto.

82.      Le parti intervenienti aderiscono agli argomenti del Consiglio.

83.      La Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno di Svezia sottolineano che l’articolo 118, secondo comma, TFUE non esige che il legislatore dell’Unione armonizzi completamente tutti gli aspetti del regime linguistico o del regime di traduzione del titolo di proprietà intellettuale in causa. Per il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l’Ungheria, il Regno di Svezia, il Regno Unito, il Parlamento e la Commissione, l’articolo 4 del regolamento impugnato può effettivamente essere introdotto in un regolamento adottato sul fondamento dell’articolo 118, secondo comma, TFUE, poiché tale disposizione costituirebbe un elemento essenziale del regime di traduzione previsto dal regolamento in parola. Anche supponendo che la disposizione di cui trattasi non costituisca un elemento intrinseco del regime di traduzione istituito dal regolamento in esame, la sua introduzione nel regolamento impugnato non avrebbe richiesto il ricorso a un fondamento normativo diverso dall’articolo 118, secondo comma, TFUE. Secondo la giurisprudenza (48), infatti, se l’esame di un atto dell’Unione dimostra che esso persegue una duplice finalità o che esso ha una doppia componente e se una di esse è identificabile come principale o preponderante, mentre l’altra è solo accessoria, l’atto deve fondarsi su un solo fondamento normativo. Orbene, così sarebbe nel caso di specie.

2.            Analisi

84.      Il Regno di Spagna ritiene che l’articolo 4 del regolamento impugnato non costituisca una disposizione riguardante un regime linguistico ai sensi dell’articolo 118, secondo comma, TFUE e che, pertanto, quest’ultima norma non possa essere assunta a fondamento normativo per incorporare talune garanzie processuali nell’ambito di un procedimento giurisdizionale.

85.      Non posso condividere tale tesi e ciò per le ragioni esposte di seguito.

86.      Occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, «la scelta del fondamento normativo di un atto dell’Unione deve fondarsi su elementi oggettivi suscettibili di controllo giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto in questione» (49).

87.      Osservo, anzitutto, che il Regno di Spagna ha indicato, al punto 48 del ricorso – nell’ambito del primo motivo –, che il regolamento impugnato prevede, in effetti, un regime molto particolare di utilizzo e limitazione delle lingue ufficiali dell’Unione, il che implica, in senso stretto, un vero «regime linguistico» come richiesto dalla base normativa, vale a dire l’articolo 118, secondo comma, TFUE, e dalla decisione stessa di cooperazione rafforzata.

88.      Alla luce del considerando 16 del regolamento impugnato, in cui si dichiara che l’obiettivo del regolamento è la creazione di un regime di traduzione uniforme e semplice per i BEEU, nonché delle considerazioni da me svolte in relazione al primo motivo e di quelle che compirò in sede di valutazione del quarto motivo (50) e della domanda di annullamento parziale del regolamento impugnato (51), cui si rinvia, ritengo invece che l’articolo 4 del regolamento de quo sia legato in maniera intrinseca al regime linguistico nella misura in cui esso ha come obiettivo di mitigare la scelta del legislatore dell’Unione rispetto al regime linguistico del BEEU.

89.      Aggiungo che, benché l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento impugnato si differenzi dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dello stesso, nella misura in cui non prevede regole in materia di traduzione, in quanto tale, in caso di controversia, resta il fatto che tale prima disposizione è legata all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento impugnato. Essa permette infatti al legislatore dell’Unione di prendere in considerazione il periodo durante il quale le persone interessate non hanno avuto conoscenza del brevetto per mancanza di una sua traduzione (52) e che lede in particolare le PMI, le persone fisiche, le organizzazioni senza fini di lucro, le università e gli istituti pubblici di ricerca. L’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento impugnato mitiga così la mancata traduzione, prendendo in considerazione la buona fede dei suddetti soggetti o delle suddette entità in particolare.

90.      A tal proposito, il considerando 9 del regolamento impugnato precisa che il tribunale che sarà competente dovrà valutare le circostanze del singolo caso e dovrà tener conto della lingua del procedimento dinanzi all’UEB e, durante il periodo transitorio, della traduzione trasmessa unitamente alla richiesta di effetto unitario.

91.      Alla luce dei suesposti rilievi, propongo alla Corte di respingere il terzo motivo del Regno di Spagna in quanto infondato.

D –          Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto

1.            Argomenti delle parti

92.      Il Regno di Spagna sostiene essenzialmente che il regolamento impugnato viola il principio di certezza del diritto nella misura in cui limiterebbe, anzitutto, le possibilità per gli operatori economici di accedere alle informazioni. Esso non preciserebbe poi le modalità di pubblicazione della concessione dell’effetto unitario e della registrazione nel registro per la tutela brevettuale unitaria (53). Inoltre, esso non indicherebbe, nell’ambito della gestione del regime di compensazione, il massimale dei costi né le modalità della sua fissazione. Esso non prevederebbe peraltro le conseguenze concrete nel caso in cui un contraffattore abbia agito in buona fede. Il sistema di traduzione automatica non sarebbe, infine, esistito al momento dell’adozione del regolamento impugnato.

93.      Il Consiglio ritiene che le affermazioni del Regno di Spagna non tengano conto dei principi di amministrazione indiretta e di sussidiarietà su cui si fonda il diritto dell’Unione. Il regolamento impugnato lascerebbe agli Stati membri il compito di disciplinare aspetti quali il regime di compensazione o le traduzioni automatiche. Il principio di certezza del diritto non esigerebbe che tutte le regole siano fissate fin nei minimi dettagli nel regolamento impugnato, potendo determinate regole essere stabilite dagli Stati membri o definite negli atti delegati o negli atti di esecuzione.

94.      Peraltro, l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento impugnato fisserebbe gli elementi essenziali e i criteri in vista della loro applicazione da parte del giudice nazionale. Tale disposizione non impedirebbe al giudice nazionale di condannare il contraffattore a una pena e gli consentirebbe perfettamente di esercitare il proprio potere giurisdizionale.

95.      Le parti intervenienti condividono gli argomenti del Consiglio.

96.      In primo luogo, il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione affermano che il regolamento impugnato, letto in combinato disposto con il regolamento n. 1257/2012, prevede in modo chiaro e preciso il regime linguistico e le modalità di pubblicazione e di registrazione del BEEU.

97.      In secondo luogo, il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Regno di Svezia, il Regno Unito e la Commissione sostengono che il regolamento impugnato non impedisce alle persone interessate di accedere alle informazioni indispensabili per esercitare la loro attività, posto che tutti i BEEU sono iscritti nel registro per la tutela brevettuale unitaria, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e h), del regolamento n. 1257/2012, che sarebbe disponibile in rete. È pur vero che il fascicolo relativo al BEEU sarebbe pubblicato solo in una lingua. Tuttavia, tale limite non sarebbe fonte di incertezza giuridica per le persone interessate, in ragione del regime di traduzione automatica dell’UEB.

98.      In terzo luogo, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, l’Ungheria, il Regno di Svezia, il Regno Unito e la Commissione ritengono che le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento impugnato rafforzino la certezza del diritto nel caso delle controversie riguardanti una presunta contraffazione di un BEEU. Il mancato riconoscimento di valore giuridico alla traduzione non lederebbe il principio di certezza del diritto, essendo quest’ultimo meglio garantito quando a fare fede è una sola lingua. L’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento impugnato proteggerebbe specificamente determinate persone coinvolte in caso di controversie riguardanti una domanda di risarcimento.

99.      Infine, in quarto luogo, la Repubblica francese, il Regno di Svezia, il Regno Unito e la Commissione sottolineano che il regolamento impugnato non ingenera alcuna incertezza del diritto quanto alla disciplina del regime di compensazione previsto al suo articolo 5, poiché non sarebbe necessario che sia il regolamento de quo a fissare il massimale a concorrenza del quale i richiedenti possono chiedere il rimborso di tutti i costi di traduzione da essi sostenuti, potendo tali modalità essere definite da un atto di esecuzione successivo.

2.            Analisi

100. In via preliminare occorre ricordare che il principio della certezza del diritto, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che le norme di diritto siano «chiare, precise e prevedibili nei loro effetti», affinché gli interessati possano orientarsi nelle situazioni e nei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione (54).

101. Occorre quindi verificare se gli argomenti invocati dal Regno di Spagna integrino una violazione di detto principio.

102. Per quanto riguarda l’argomento dedotto dallo Stato membro medesimo, secondo cui il regolamento impugnato violerebbe il principio della certezza del diritto nella misura in cui il BEEU non è tradotto in tutte le lingue risultandone, in tal modo, limitate le possibilità per gli operatori economici di accedere alle informazioni, rimando alla valutazione compiuta nell’ambito del primo motivo, da cui risulta che tale argomento deve essere respinto.

103. Quanto all’affermazione del Regno di Spagna secondo cui il regolamento impugnato non prevederebbe né la pubblicazione della concessione dell’effetto unitario, né le modalità di registrazione nel registro per la tutela brevettuale unitaria, e neppure qualora dovesse essere compiuta in tre lingue in linea con l’articolo 14 della CBE, ritengo che essa debba essere respinta e ciò per le medesime ragioni dedotte dalle parti intervenienti, fondate sulla lettura del combinato disposto delle disposizioni del regolamento impugnato, del regolamento n. 1257/2012 e della CBE.

104. L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento impugnato stabilisce, infatti, che la richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 9 del regolamento n. 1257/2012 è presentata nella lingua del procedimento (55), come definita all’articolo 2, lettera b), del regolamento impugnato (56).

105. L’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1257/2012, da parte sua, sancisce che l’UEB è chiamato a garantire che l’effetto unitario sia indicato nel registro per la tutela brevettuale unitaria, se una richiesta di effetto unitario è stata depositata.

106. Inoltre, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento, «[u]n brevetto europeo concesso con la stessa serie di rivendicazioni con riguardo a tutti gli Stati membri partecipanti beneficia di un effetto unitario in detti Stati membri, a condizione che il suo effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria» (57).

107. D’altro canto, l’articolo 14, paragrafo 8, della CBE indica che le iscrizioni nel registro europeo dei brevetti vengono apportate nelle tre lingue ufficiali dell’UEB e che, in caso di dubbio, fa fede l’iscrizione nella lingua della procedura.

108. A mio avviso, dall’ultima disposizione citata e dall’articolo 2, lettera e), del regolamento n. 1257/2012 risulta che l’iscrizione nel registro per la tutela brevettuale unitaria è effettuata nelle tre lingue ufficiali dell’UEB.

109. Per quanto attiene all’argomento del Regno di Spagna relativo alla disciplina del regime di compensazione previsto all’articolo 5 del regolamento impugnato, secondo cui né il massimale ai rimborsi, né le sue modalità di fissazione sarebbero stati precisati, occorre tener conto degli elementi che seguono al fine di respingere tale argomento.

110. L’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1257/2012 prevede che nella loro qualità di Stati contraenti della CBE, gli Stati membri partecipanti garantiscono la governance e la sorveglianza delle attività relative ai compiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del regolamento in parola (58) e che, a tal fine, essi istituiscono un comitato ristretto del consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti (59), ai sensi dell’articolo 145 della CBE (60).

111. Competerebbe, quindi, al comitato ristretto emettere una decisione riguardo al regime della compensazione di cui all’articolo 5 del regolamento impugnato, regime la cui gestione è rimessa all’UEB.

112. A tal proposito, osservo che il comitato ristretto, in occasione della 7ª riunione tenutasi a Monaco il 26 marzo 2014, ha adottato le regole relative al regime di compensazione delle spese di traduzione delle domande depositate in una lingua ufficiale dell’Unione diversa dalle lingue ufficiali dell’UEB. Gli aspetti finanziari del regime di compensazione, compreso l’importo del rimborso, saranno tuttavia oggetto di discussioni ulteriori (61).

113. Gli operatori economici e tutte le persone interessate saranno quindi in grado di conoscere le modalità del regime di compensazione, non appena gli Stati membri contraenti metteranno in atto, tramite il comitato ristretto, tali modalità.

114. Le suddette modalità devono in ogni caso tener conto del considerando 10 del regolamento impugnato, secondo cui i rimborsi supplementari delle spese di traduzione dalla lingua della domanda di brevetto verso la lingua del procedimento dinanzi all’UEB dovrebbero sommarsi a quelli attualmente previsti presso l’UEB.

115. Per quanto attiene all’osservazione secondo cui la traduzione fornita in caso di controversia dal titolare di un brevetto non avrebbe alcun valore giuridico, condivido l’argomentazione dedotta da talune delle parti intervenienti secondo cui il principio della certezza del diritto sarebbe innegabilmente meglio garantito quando sia solo una lingua a far fede. Non vedo, infatti, nel caso di pluralità di presunti contraffattori in diversi Stati, come tale principio potrebbe essere meglio rispettato. Se tutte le traduzioni facessero fede, ciò implicherebbe il rischio di divergenze tra le diverse versioni linguistiche e, quindi, una situazione di incertezza giuridica. Tale argomentazione non può quindi essere accolta.

116. Per quanto riguarda l’argomento secondo cui, a differenza del regime relativo al marchio comunitario, non esisterebbe una disposizione volta a escludere che i terzi che abbiano contraffatto un brevetto in buona fede siano condannati al risarcimento del danno, poiché l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento impugnato non prevede le conseguenze concrete della contraffazione di un brevetto da parte di un terzo in buona fede, obietto che nulla impone al legislatore dell’Unione di prevedere uno stesso regime giuridico per il marchio comunitario e il BEEU. Ricordo, oltretutto, che il legislatore in parola ha avuto cura di ristabilire, nella valutazione caso per caso che spetterà al giudice nazionale effettuare, un certo equilibrio prevedendo che tale giudice prenderà in considerazione la buona fede del presunto contraffattore (62). Le conseguenze concrete per il presunto contraffattore deriveranno da tale valutazione di fatto e di diritto. Il giudice medesimo potrà così prevedere una condanna al risarcimento dei danni come potrà escluderla, in assoluta indipendenza. Dalla lettura dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento impugnato risulta, quindi, chiaramente che spetta al giudice competente tener conto della buona fede del presunto contraffattore.

117. Infine, per quanto riguarda le osservazioni del Regno di Spagna in merito al regime di traduzione automatica e alle disposizioni transitorie, osservo che la durata del periodo transitorio si fonda sul periodo che si ritiene essere necessario per sviluppare il sistema di traduzione automatica affinché le traduzioni delle domande di brevetti e dei fascicoli in tutte le lingue ufficiali dell’Unione siano effettive e di alta qualità.

118. A tal proposito, osservo che l’attuazione di tale sistema è stata avviata nel 2004 con un numero limitato di lingue. Il sistema in parola è stato poi esteso affinché sia possibile, entro il 2014, effettuare traduzioni automatiche nelle lingue di tutti gli Stati parte della CBE, e quindi nelle lingue ufficiali dell’Unione, da e verso la lingua inglese (63).

119. Inoltre, non si può dimenticare che il regolamento impugnato si applicherà dalla data di entrata in vigore dell’accordo TUB e che il legislatore dell’Unione indica che, se non si pone fine al periodo transitorio sulla base di una proposta della Commissione (64), tale periodo termina dodici anni dopo tale data (65). Ciò lascia all’UEB un margine sufficiente, a mio avviso, per pervenire a un sistema di traduzione automatica di alta qualità, tanto più che tale sistema sarà perfezionato mediante le traduzioni manuali effettuate nel corso del periodo in parola, garanzia di un’affidabilità delle informazioni (66).

120. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di respingere il quarto motivo del Regno di Spagna, nella misura in cui l’esame degli argomenti invocati da tale Stato membro non ha rilevato la violazione del principio della certezza del diritto, posto che le disposizioni del regolamento impugnato, del regolamento n. 1257/2012 e della CBE sono sufficientemente chiare, precise e prevedibili nei loro effetti.

E –          Sul quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di autonomia del diritto dell’Unione

1.            Argomenti delle parti

121. Il Regno di Spagna sostiene che l’articolo 7 del regolamento impugnato lede il principio di autonomia del diritto dell’Unione, dal momento che distingue tra, da una parte, l’entrata in vigore del regolamento in parola e, dall’altra, l’applicazione di quest’ultimo al 1° gennaio 2014 indicando che tale data sarà posticipata in caso di mancata entrata in vigore dell’accordo TUB. Nel caso di specie, alle parti contraenti dell’accordo TUB sarebbe stato attribuito il potere di stabilire la data di entrata in vigore (67) di una norma dell’Unione e, di conseguenza, l’esercizio della sua competenza.

122. Ad avviso del Consiglio, da una lettura congiunta dei considerando 9, 24 e 25 del regolamento n. 1257/2012 emerge che la scelta politica compiuta dal legislatore dell’Unione per garantire il buon funzionamento del BEEU, la coerenza della giurisprudenza e, quindi, la certezza del diritto, oltre a un’adeguata efficienza in termini di costi per i titolari dei brevetti è stata di legare il BEEU al funzionamento di un organo giurisdizionale distinto, che dovrebbe essere individuato prima che sia concesso il primo BEEU. Non esisterebbe a questo riguardo alcun ostacolo giuridico alla previsione di un legame tra il BEEU e il tribunale unificato dei brevetti, che sarebbe sufficientemente motivato ai considerando 24 e 25 del regolamento n. 1257/2012. Esisterebbero peraltro, nella prassi normativa, molti esempi di collegamento tra l’applicabilità di un atto dell’Unione e un avvenimento estraneo a tale atto.

123. Le parti intervenienti condividono le osservazioni del Consiglio.

2.            Analisi

124. Per quanto riguarda la valutazione del quinto motivo, richiamo le conclusioni da me formulate nella causa Spagna/Parlamento e Consiglio (C‑146/13), attualmente pendente dinanzi alla Corte, e, più in particolare, l’esame dell’ultima parte del sesto motivo e del settimo motivo di ricorso, al fine di proporre alla Corte di respingere detto quinto motivo in quanto infondato.

F –          Sulla domanda di annullamento parziale del regolamento impugnato, formulata in via subordinata

1.            Argomenti delle parti

125. Il Consiglio, senza opporsi formalmente alla domanda formulata in via subordinata dal Regno di Spagna, si interroga sulla pertinenza dei motivi invocati a suo fondamento e aggiunge che un annullamento parziale fondato sull’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento impugnato è, in ogni caso, impossibile, dal momento che la disposizione in parola non è separabile da altre disposizioni di tale regolamento. La Repubblica federale di Germania aggiunge che il ricorso è irricevibile in quanto ha ad oggetto l’annullamento degli articoli 4, 5, 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, di detto regolamento, mentre gli articoli da 4 a 6 del regolamento impugnato costituirebbero parte integrante del regime linguistico del BEEU e l’annullamento dell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento modificherebbe la natura del BEEU e, quindi, del regolamento medesimo.

126. Il Regno di Spagna sottolinea di aver formulato tale domanda di annullamento parziale soltanto in via subordinata. Le argomentazioni dedotte dalla Repubblica federale di Germania ostacolerebbero, inoltre, qualsiasi domanda di annullamento parziale.

2.            Analisi

127. Ricordo che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto. La Corte ha ripetutamente dichiarato che tale requisito della separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto avrebbe l’effetto di modificare la sostanza dell’atto medesimo (68).

128. Dall’analisi del primo, terzo e quarto motivo risulta che gli articoli 4 e 5 del regolamento impugnato mirano a mitigare la scelta del legislatore dell’Unione rispetto al regime linguistico del BEEU. Ciò premesso, è impossibile estrapolare le disposizioni in esame del regolamento impugnato senza modificarne la sostanza.

129. Per quanto attiene agli articoli 6, paragrafo 2, – che rinvia all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1257/2012 – e 7, paragrafo 2, del regolamento impugnato, richiamo rispettivamente i paragrafi da 189 a 195 e 198 delle mie conclusioni nella causa Spagna/Parlamento e Consiglio (C‑146/13), attualmente pendente dinanzi alla Corte, per concludere che le disposizioni in parola non possono essere separate dal resto del regolamento impugnato.

130. Ritengo, di conseguenza, che la richiesta di annullamento parziale del regolamento impugnato formulata in via subordinata dal Regno di Spagna sia irricevibile.

131. Considerato che nessuno dei motivi dedotti dal Regno di Spagna a fondamento del ricorso può trovare accoglimento, quest’ultimo dev’essere pertanto respinto.

IV – Conclusione

132. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di:

1)      respingere il ricorso;

2)      condannare il Regno di Spagna alle proprie spese e il Consiglio dell’Unione europea e le parti intervenienti a sostenere le proprie.


1 –      Lingua originale: il francese.


2 –      GU L 361, pag. 89; in prosieguo: il «regolamento impugnato».


3 –      GU L 76, pag. 53; in prosieguo: la «decisione di cooperazione rafforzata». La decisione in parola è stata oggetto di due ricorsi di annullamento presentati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica italiana, rigettati dalla Corte con la sentenza Spagna e Italia/Consiglio (C‑274/11 e C‑295/11, EU:C:2013:240).


4 – GU L 361, pag. 1.


5 –      GU C 175, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo TUB».


6 –      In prosieguo: la «CBE».


7      In prosieguo: l’«UEB».


8 –      Secondo la definizione ripresa dal glossario dell’UEB, il fascicolo è il «document décrivant l’invention et exposant l’étendue de la protection. [Il] [c]omprend la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins [il documento che descrive l’invenzione e illustra la portata della protezione. Esso comprende la descrizione, le rivendicazioni ed eventualmente i disegni]».


9 –      Secondo la definizione ripresa da questo stesso glossario, la rivendicazione costituisce la «partie d’une demande de brevet ou d’un fascicule de brevet. [Elle] [d]éfinit l’objet de la protection demandée en termes de caractéristiques techniques [parte di una domanda di brevetto o di un fascicolo di un brevetto. Essa definisce l’oggetto della protezione richiesta sotto il profilo dei requisiti tecnici]».


10 –      In prosieguo: il/i «BEEU».


11 –      GU 1958, n. 17, pag. 385.


12 –      In prosieguo: lo «Stato membro partecipante».


13 –      9/56, EU:C:1958:7.


14 –      Il termine «collettività» è stato impiegato nella sentenza Kik/UAMI (C‑361/01 P, EU:C:2003:434).


15 –      V. considerando 15 del regolamento impugnato, secondo cui quest’ultimo non dovrebbe essere considerato alla stregua di un nuovo regime linguistico specifico per l’Unione, né un precedente volto a creare un regime linguistico limitato in qualsiasi futuro strumento giuridico dell’Unione.


16 –      EU:C:2003:434. La causa verteva sul regime linguistico introdotto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), e riguardante l’applicazione delle lingue da parte dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


17 –      Punto 82. V. altresì la seconda ipotesi di classificazione formulata dall’avvocato generale Maduro nelle sue conclusioni Spagna/Eurojust (C‑160/03, EU:C:2004:817, paragrafi 42 e segg.) nella causa che ha portato alla sentenza Spagna/Eurojust (C‑160/03, EU:C:2005:168), cui la presente causa assomiglia, ma qui nel particolare contesto della cooperazione rafforzata e del sistema dell’UEB.


18 –      V. Vanhamme, J., «L’équivalence des langues dans le marché intérieur: l’apport de la Cour de justice», Cahiers de droits européens, n. 3-4, 2007, pag. 359, che indica come l’«existence [du] principe [d’égalité des langues] est, de toute manière, difficilement concevable, le droit au traitement égal étant une prérogative qui s’attache aux personnes, et non à leurs caractéristiques ou à leurs idiomes[, en] revanche le principe d’égalité de traitement est pleinement reconnu aux citoyens de l’Union et aux entreprises qui y sont établies [sia in ogni caso difficile immaginare l’esistenza di un principio di eguaglianza tra le lingue, dal momento che la parità di trattamento è una prerogativa delle persone e non delle loro caratteristiche o delle loro lingue, mentre il principio della parità di trattamento è pienamente riconosciuto ai cittadini dell’Unione (…) e alle imprese ivi stabilite» (pagg. 378 e 379).


19 –      V. articolo 6, paragrafo 3, del regolamento impugnato.


20 –      Rammento che, in forza della suddetta disposizione, i fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura e contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell’UEB.


21 –      Sentenza Kik/UAMI (EU:C:2003:434, punto 94).


22 –      V. pag. 2 della proposta di regolamento del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile [COM(2011) 216 definitivo].


23 –      Salvo che per gli Stati membri che sono parte dell’accordo sull’applicazione dell’articolo 65 della CBE, concluso a Londra il 17 ottobre 2000, in forza del quale le parti si impegnano a rinunciare, integralmente o in ampia misura, al deposito di una traduzione dei brevetti europei nella loro lingua nazionale quando hanno una lingua dell’UEB come lingua ufficiale.


24 –      V. pagg. 4 e 5 della proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell’Unione europea [COM(2010) 350 definitivo]. V. altresì il punto 2 della valutazione d’impatto della Commissione dal titolo «Impact assessment accompanying document to the proposal for a regulation of the European Parliament and the Council implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection and proposal for a Council regulation implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements» [SEC(2011) 482 c], disponibile in lingua inglese.


25 –      V. pag. 14 della comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» [COM(2010) 2020 definitivo], incentrata sull’iniziativa faro: «L’Unione dell’innovazione».


26 –      V. considerando 4 del regolamento impugnato.


27 –      V. considerando 5 del regolamento in parola.


28 –      V. sentenza Kik/UAMI (EU:C:2003:434, punto 88).


29 –      V. note esplicative sul modulo di domanda di marchio comunitario, disponibile sul sito Internet dell’UAMI, e domanda di rilascio di un brevetto europeo, disponibile sul sito Internet dell’UEB.


30 –      V. definizione di cui alla nota a piè di pagina 9.


31 –      V. punto 4.1, pag. 14 della valutazione d’impatto della Commissione citata alla nota a piè di pagina 24.


32 –      V. punto 5.2.2.2, pagg. 18 e 19 della proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria [COM(2010) 790 definitivo].


33 –      V. sentenza Kik/UAMI (T‑120/99, EU:T:2001:189, punto 63).


34 –      Il costo di una tale traduzione ammonta a EUR 85 a pagina (v. punto 4.1, pag. 14, della valutazione d’impatto della Commissione citata alla nota a piè di pagina 24).


35 –      V. paragrafo 45 delle mie conclusioni nella causa Spagna/Parlamento e Consiglio (C‑146/13), attualmente pendente dinanzi alla Corte.


36 –      V. allegato 2, pag. 43, della valutazione d’impatto della Commissione, citata alla nota a piè di pagina 24.


37 –      EU:C:2003:434.


38 –      Punto 92.


39 –      V., in tal senso, sentenza Kik/UAMI (EU:C:2003:434, punto 92).


40 –      Il corsivo è mio.


41 –      V. altresì considerando 8 del regolamento impugnato.


42 –      Idem.


43 –      V. altresì considerando 9 del regolamento impugnato.


44 –      Spetterà alla Commissione formulare proposte per porre fine a tale periodo transitorio alla luce delle valutazioni compiute da un comitato di esperti indipendenti. In ogni caso, il suddetto periodo terminerà dodici anni dopo la data di applicazione del regolamento impugnato (v. articolo 6, paragrafi da 3 a 5, del regolamento impugnato).


45 –      V. altresì considerando 10 del regolamento impugnato.


46 –      EU:C:1958:7.


47 –      Idem.


48 –      V. sentenza Parlamento/Consiglio (C‑130/10, EU:C:2012:472, punto 43 e giurisprudenza citata).


49 –      V. sentenza Regno Unito/Consiglio (C‑431/11, EU:C:2013:589, punto 44 e giurisprudenza citata).


50 –      V., più specificamente, paragrafi 113 e 114 infra.


51 –      V., più specificamente, paragrafi 127 e 128 infra.


52 –      Periodo che si pone proprio prima del ricevimento della traduzione prevista nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento impugnato.


53 Il registro per la tutela brevettuale unitaria è definito all’articolo 2, lettera e), del regolamento impugnato nel senso del registro facente parte del registro europeo dei brevetti in cui sono registrati l’effetto unitario e qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento, revoca o estinzione di un BEEU. Tale registro è disponibile in rete (v. sito Internet http://www.epo.org/searching/free/register_fr.html).


54 –      V. sentenza LVK – 56 (C‑643/11, EU:C:2013:55, punto 51 e giurisprudenza citata).


55 –      Ricordo che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1257/2012 prevede che l’UEB «[garantisce] che una richiesta di effetto unitario da parte del titolare di un brevetto europeo sia presentata nella lingua del procedimento ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della CBE», non oltre un mese dalla pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione.


56 –      La lingua del procedimento è la lingua utilizzata nel procedimento dinanzi all’UEB ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della CBE.


57 –      Il corsivo è mio.


58 –      V. paragrafi da 128 a 131 delle mie conclusioni nella causa Spagna/Parlamento e Consiglio (C‑146/13), attualmente pendente dinanzi alla Corte.


59 –      In prosieguo: il «comitato ristretto».


60 –      In base a tale norma, il gruppo di Stati contraenti può istituire un comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione per controllare l’attività degli organi speciali istituiti a norma dell’articolo 143, paragrafo 2, della CBE. La composizione, le competenze e le attività del comitato ristretto sono determinate dal gruppo di Stati contraenti.


61 –      V. il sito Internet http://www.epo.org/news-issues/news/2014/20140328a_fr.html.


62 –      La disposizione in parola, come abbiamo già visto, mitiga le conseguenze della traduzione dei BEEU in un numero limitato di lingue.


63 –      V. punto 7.3.2, pag. 34, della valutazione d’impatto della Commissione citata nella nota a piè di pagina 24.


64 –      A norma dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento in parola, la Commissione può porre fine al periodo transitorio a partire da sei anni dopo la data di applicazione del suddetto regolamento, alla luce della prima valutazione redatta da un comitato di esperti indipendenti, e successivamente ogni due anni sulla base delle valutazioni successive di tale comitato.


65 –      V. articolo 6, paragrafo 5, del regolamento impugnato.


66 –      V. considerando 12 del regolamento de quo.


67 –      Intendo la data di applicazione.


68 –      V. sentenza Commissione/Parlamento e Consiglio (C‑427/12, EU:C:2014:170, punto 16 e giurisprudenza citata).