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Impugnazione proposta il 27 maggio 2015 dalla Maxcom Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 marzo 2015 nella causa T-413/13, City Cycle Industries / Consiglio dell’Unione europea

(causa C-248/15P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Maxcom Ltd (rappresentante: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: City Cycle Industries, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;

annullare le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale quanto alla seconda parte del primo motivo;

respingere integralmente il primo motivo sollevato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e

condannare la ricorrente dinanzi al Tribunale alle spese sostenute dalla ricorrente in sede di impugnazione e di intervento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente ha avanzato i seguenti argomenti:

Il Tribunale ha commesso un errore manifesto nel dichiarare che, in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base1 , il Consiglio non poteva concludere che la ricorrente dinanzi al Tribunale fosse coinvolta nel trasbordo dal fatto che essa non fosse un effettivo produttore cingalese e che non avesse effettuato operazioni di assemblaggio che andavano oltre la soglia di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

In subordine: l’annullamento del regolamento n. 501/20132 , nella parte in cui riguarda la ricorrente dinanzi al Tribunale, non è giustificato anche supponendo che le conclusioni del Consiglio relative al trasbordo fossero errate, in quanto la Corte ha confermato che la ricorrente dinanzi al Tribunale ha effettuato operazioni di assemblaggio che non andavano oltre la soglia di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base e ha confermato altresì la sussistenza di tutti gli altri criteri richiesti per non concedere alla ricorrente dinanzi al Tribunale un’esenzione dalle misure di elusione.

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1 Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, p. 51).

2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153, pag. 1).