Language of document : ECLI:EU:C:2012:690





Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 novembre 2012 – Commissione / Grecia

(causa C‑528/10)

«Inadempimento di uno Stato – Trasporti – Sviluppo delle ferrovie comunitarie – Direttiva 2001/14/CE – Articoli 6, paragrafi 2-5, e 11 – Capacità e imposizione di diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria – Organismo di controllo – Mancata trasposizione entro il termine previsto»

1.                     Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 26)

2.                     Trasporti – Trasporti ferroviari – Direttiva 2001/14 – Esecuzione – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, artt. 6, §§ 2 ‑5, 11 e 30, §§1, 4 e 5) (v. punti 27-30)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione dell'articolo 6, paragrafi da 2 a 5, e dell'articolo 11 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine prescritto le misure necessarie, in particolare per quanto riguarda le unità di tariffazione dell’infrastruttura nel settore delle ferrovie, di cui agli articoli 6, paragrafi 2-5, e 11, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detti articoli.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

3)

La Repubblica ceca e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese.