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Impugnazione proposta il 19 luglio 2016 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 10 maggio 2016, causa T-47/15, Repubblica federale di Germania/Commissione europea

(Causa C-405/16 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti, assistiti da T. Lübbig, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale (Terza Sezione) del 10 maggio 2016 nella causa T-47/15,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione si fonda su tre motivi:

Primo motivo, vertente sul fatto che la sentenza del Tribunale non avrebbe tenuto conto dei limiti della fattispecie dell’aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nell’interpretare le nozioni di «risorse statali» e di «controllo» dello Stato sui finanziamenti delle imprese private. La sentenza impugnata partirebbe dall’erroneo presupposto che, a motivo delle disposizioni della legge tedesca sulle energie rinnovabili, talune «autorità» della Repubblica federale di Germania eserciterebbero un «controllo» e pertanto un potere di gestione sui fondi dei gestori del sistema di trasmissione e delle società di fornitura di energia, integrati nel sistema di incentivo delle energie rinnovabili vigente in Germania. Correttamente, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la legge sulle energie rinnovabili disciplina solamente rapporti contrattuali di diritto civile tra singole imprese del mercato energetico tedesco, senza tuttavia istituire alcun controllo statale sui fondi di tali imprese.

Secondo motivo, con cui la ricorrente contesta al Tribunale di avere erroneamente ritenuto che la legge tedesca sulle energie rinnovabili procuri un vantaggio, rilevante come aiuto, alle imprese a forte consumo di energia quali consumatori finali. In tal modo il Tribunale avrebbe disatteso la giurisprudenza relativa alla compensazione dei vantaggi strutturali, nonché il presupposto relativo alla selettività dell’aiuto.

Terzo motivo, con cui la ricorrente da ultimo lamenta una motivazione insufficiente della sentenza per quanto riguarda la posizione tanto dei gestori del sistema di trasmissione quanto delle società di fornitura di energia.

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