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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Prahova (Romania) il 14 agosto 2017 – Cartrans Spedition Srl / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

(Causa C-495/17)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Prahova

Parti

Ricorrente: Cartrans Spedition Srl

Convenute: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

Questioni pregiudiziali

Se, ai fini dell’esenzione dall’IVA per le operazioni e le prestazioni di trasporto afferenti all’esportazione di beni, conformemente alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 1 , il carnet TIR vidimato dall’ufficio doganale del paese di destinazione costituisca documento giustificativo dell’esportazione dei beni trasportati, tenendo conto del regime di tale documento di transito doganale stabilito mediante il Manuale sul transito per il regime TIR n. TAXUD/1873/2007 dal Comitato del codice doganale – sezione Transito nell’ambito della Direzione generale fiscalità e unione doganale della Commissione europea.

Se l’articolo 153 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto osti a una prassi fiscale che impone al contribuente di dimostrare l’esportazione delle merci trasportate unicamente mediante una dichiarazione doganale di esportazione, negando la concessione del diritto a detrarre l’IVA per le prestazioni di trasporto delle merci esportate in assenza di tale dichiarazione, sebbene esista un carnet TIR vidimato dalla dogana del paese di destinazione.

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1     GU 2006 L 347, pag. 1.