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Impugnazione proposta il 19 settembre 2014 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 luglio 2014, causa T-52/12, Grecia / Commissione

(Causa C- 431/14P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e A. Vasilopoulou)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

accogliere il presente ricorso di impugnazione;

annullare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale dell’Unione europea;

secondo quanto più specificamente esposto, accogliere il ricorso della Repubblica ellenica;

annullare la decisione controversa della Commissione europea;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo di impugnazione si basa sulla violazione del diritto dell’Unione, ovvero su una violazione delle forme sostanziali. Più in particolare, nella prima parte del motivo si deduce che il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente la nozione di risorse statali attribuite allo Stato, di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ovvero il Tribunale avrebbe commesso un errore di fatto nella qualificare come tale l’importo dei contributi obbligatori versati dagli agricoltori beneficiari degli aiuti e assicurati presso l’Organismos Ellinikon Georgikon Asfaliseon (ELGA; ente greco di assicurazioni agricole), mentre nella seconda parte del medesimo motivo si deduce che la sentenza del Tribunale è stata pronunciata in violazione delle forme sostanziali nella parte in cui il Tribunale non ha esaminato o motivato in modo specifico in che misura gli importi versati come contributi dagli agricoltori beneficiari degli aiuti di Stato ritenuti illeciti conferivano ai medesimi un vantaggio indebito ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE , ossia un vantaggio idoneo a falsare la concorrenza, ovvero il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato ed applicato tale disposizione respingendo tacitamente l’argomento in parola.

Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotto che la sentenza impugnata è stata pronunciata in violazione del diritto dell’Unione e, in particolare, che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE è stato applicato ed interpretato erroneamente dal Tribunale, il quale ha ritenuto che i pagamenti compensativi del 2009 costituissero per i beneficiari un vantaggio economico selettivo, idoneo a minacciare di falsare la concorrenza e il commercio tra gli Stati membri senza tener conto delle circostanze eccezionali in cui si trovava all’epoca e si trova ancora l’economia greca.

Con il terzo motivo di impugnazione si sostiene, da un lato, che il Tribunale è incorso in un’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE in quanto, per i pagamenti controversi del 2009, ha limitato l’ambito di applicazione di tale disposizione ai termini della comunicazione sul Quadro comunitario di sostegno nonostante le circostanze eccezionali in cui all’epoca si trovava l’economia greca (prima parte del terzo motivo) e, dall’altro, che la sentenza impugnata contiene una motivazione insufficiente in quanto non viene esaminata in alcun modo la censura della Repubblica ellenica secondo cui la decisione della Commissione europea è sproporzionata in quanto dispone il recupero degli aiuti nel dicembre 2011 (seconda parte del terzo motivo).