Language of document : ECLI:EU:C:2012:226

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate il 19 aprile 2012 (1)

Causa C‑133/11

Folien Fischer AG,

Fofitec AG

contro

Ritrama SpA

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]

«Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale – Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenze speciali – Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Nozione – Azione di accertamento negativo (“negative Feststellungsklage”) – Facoltà per l’autore potenziale di un fatto lesivo di citare l’eventuale parte lesa dinanzi al giudice del luogo in cui il fatto sia avvenuto o possa avvenire per far accertare l’inesistenza di una responsabilità da illecito civile doloso»





I –    Introduzione

1.        Il presente procedimento verte in sostanza sulla questione se un’azione diretta ad accertare l’inesistenza di una responsabilità da atto illecito civile doloso o colposo rientri nella competenza giurisdizionale speciale prevista «in materia di illeciti civili dolosi o colposi» per il «giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2). In caso di risposta negativa, il convenuto in un’azione di questo tipo dovrebbe essere citato dinanzi al tribunale nel cui foro si trova il suo domicilio, conformemente alla norma sulla competenza giurisdizionale generale enunciata all’articolo 2 di detto regolamento.

2.        La presente questione pregiudiziale è stata sottoposta dal Bundesgerichtshof nell’ambito di una controversia fra la Folien Fischer AG (in prosieguo: la «Folien Fischer») e la Fofitec AG (in prosieguo: la «Fofitec»), società stabilite in Svizzera, da un lato, e, dall’altro, la Ritrama SpA, con sede legale in Italia. L’azione di accertamento negativo (3), proposta dinanzi a un giudice tedesco dalla Folien Fischer e dalla Fofitec, è diretta a far dichiarare che la Ritrama SpA non può far valere alcun diritto a fronte di un atto illecito civile doloso o colposo potenzialmente commesso dalle due attrici, né di una pratica commerciale della Folien Fischer contestata dalla convenuta, né per effetto del diniego oppostole dalla Fofitec di concederle alcune licenze sui suoi brevetti.

3.        Si tratta di una richiesta di interpretazione inedita, sebbene la Corte sia già stata chiamata a risolvere questioni pregiudiziali relative ad azioni di accertamento negativo in una causa fra proprietari di merci trasportate in forza di polizze di carico al proprietario della nave che le aveva prese in carico (4). La risposta alla presente questione pregiudiziale è tanto più interessante considerato che tanto giudici di diversi Stati membri quanto la dottrina – segnatamente in Germania, come rilevato dal Bundesgerichtshof nella propria ordinanza di rinvio – hanno assunto posizioni assai divergenti in merito all’applicabilità o meno dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 a questo tipo di azioni.

II –       Contesto normativo

4.        Come emerge dal primo e dal secondo considerando del regolamento n. 44/2001, quest’ultimo, nell’interesse del «corretto funzionamento del mercato interno», contempla «disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale (…)» applicabili negli Stati membri (5).

5.        L’undicesimo considerando del suddetto regolamento afferma che «[l]e norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento».

6.        Il dodicesimo considerando del regolamento stabilisce che «[i]l criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».

7.        Le norme sulla competenza sono esposte agli articoli 2‑31 del regolamento n. 44/2001, al relativo capo II.

8.        L’articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, collocato nella sezione 1, del capo II, rubricata «Disposizioni generali», così recita:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

9.        L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, ricompreso nella stessa sezione, così dispone:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

10.      L’articolo 5, punto 3, del regolamento, collocato nella sezione 2 del capo II, rubricata «Competenze speciali», prevede quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (…)

3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» (6).

III –       La causa principale, la questione pregiudiziale e il procedimento dinanzi alla Corte

11.      La Folien Fischer è una società con sede in Svizzera, che si occupa dello sviluppo, della produzione e della vendita di prodotti di carta plastificata e di pellicole adesive. Essa distribuisce in Germania, inter alia, materiale di supporto per moduli continui di schede. La Fofitec, che ha del pari sede in Svizzera e fa parte del gruppo di imprese della Folien Fischer, è titolare di diversi brevetti nel medesimo settore.

12.      La Ritrama SpA, società che ha sede in Italia, sviluppa, produce e distribuisce laminati e pellicole rivestite di vari tipi.

13.      Con lettera del marzo 2007, la Ritrama SpA faceva valere che la prassi di distribuzione della Folien Fischer, nonché il suo rifiuto di concedere licenze di brevetto, erano contrarie al diritto della concorrenza.

14.      A fronte di tale lettera, la Folien Fischer e la Fofitec adivano il Landgericht Hamburg (Germania) con domanda di accertamento negativo al fine di far dichiarare, da un lato, che la Folien Fischer non è tenuta a cessare la sua pratica commerciale per quanto attiene agli sconti e alla configurazione dei contratti di distribuzione e, dall’altro, che la Ritrama SpA non ha il diritto né di far cessare detta pratica commerciale, né di ottenere un risarcimento al riguardo. La Folien Fischer e la Fofitec chiedevano altresì al suddetto giudice di dichiarare che la Fofitec non era tenuta a concedere una licenza inerente a brevetti europei pertinenti di cui essa è titolare.

15.      Successivamente alla proposizione dell’azione di accertamento negativo, la Ritrama SpA e la Ritrama AG, una società controllata con sede in Svizzera, tramite la quale la prima afferma di distribuire i propri prodotti in particolare in Germania, esperivano dinanzi al Tribunale di Milano (Italia) un’azione di esecuzione. A sostegno della loro domanda volta alla concessione del risarcimento dei danni, nonché alla condanna della Fofitec alla concessione delle licenze relative ai brevetti in questione, esse sostenevano che la Folien Fischer e la Fofitec avevano tenuto una condotta anticoncorrenziale.

16.      La sentenza del 9 maggio 2008 pronunciata dal Landgericht Hamburg dichiarava irricevibile, per difetto di competenza giurisdizionale internazionale, l’azione di accertamento negativo proposta dalla Folien Fischer e dalla Fofitec.

17.      Tale decisione veniva confermata il 14 gennaio 2010 dal giudice d’appello, l’Oberlandesgericht Hamburg (Germania), che non riconosceva la competenza giurisdizionale internazionale dei giudici tedeschi, in quanto la competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non poteva applicarsi ad un’azione di accertamento negativo come quella proposta dalla Folien Fischer e dalla Fofitec, considerato che una siffatta azione mira, appunto, a dimostrare che in Germania non sia stato commesso alcun illecito.

18.      Il Bundesgerichtshof (Germania) veniva adito con ricorso per cassazione dalla Folien Fischer e dalla Fofitec, che insistevano sulle rispettive conclusioni formulate in appello. Nella propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice anzidetto osserva che la Corte non si è ancora pronunciata sulla questione se sussista una competenza ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento qualora il potenziale autore del danno promuova un’azione di accertamento negativo con la quale richieda di accertare che il potenziale danneggiato non tragga alcun diritto da un possibile illecito. Secondo tale giudice, la corretta interpretazione di tale disposizione, in detti casi, non è evidente, come dimostrano le tesi divergenti della dottrina e di diversi giudici degli Stati membri dell’Unione, nonché della Confederazione elvetica per quanto attiene alla regola equivalente contenuta nella Convenzione di Lugano.

19.      In tale contesto, il Bundesgerichtshof decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, pur precisando di essere propenso all’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 ad un’azione di accertamento negativo:

«Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che il foro dell’illecito possa essere invocato anche ai fini dell’esperimento di un’azione di accertamento negativo [“negative Festellungsklage”] con la quale il potenziale autore del danno chieda di dichiararsi che al potenziale danneggiato non spetta alcuna azione da atto illecito (nel caso in esame: violazione di norme antitrust) derivante da una determinata situazione di fatto».

20.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 18 marzo 2011.

21.      La Folien Fischer e la Fofitec, la Ritrama SpA, nonché i governi tedesco, francese, olandese, polacco e portoghese e il governo svizzero hanno presentato osservazioni scritte alla Corte. Le osservazioni scritte della Commissione, depositate oltre il termine massimo, sono state respinte con decisione in tal senso del presidente della Corte del 19 luglio 2011.

22.      All’udienza, tenutasi il 15 febbraio 2012, hanno partecipato la Folien Fischer e la Fofitec, la Ritrama SpA, il governo tedesco, nonché la Commissione.

IV –       Analisi

A –          Osservazioni preliminari

–             Sulla rilevanza della questione pregiudiziale

23.      La Ritrama SpA ha innanzi tutto contestato la rilevanza della questione pregiudiziale ai fini della soluzione della causa principale, sulla base del rilievo che la sua lettera del marzo 2007, cui si riferisce il giudice del rinvio, risulterebbe essere non una diffida formale, bensì un mero invito ad avviare trattative per comporre la controversia e che la Folien Fischer e la Fofitec non avrebbero, dunque, avuto alcun interesse ad agire.

24.      Essa ha aggiunto che, anche in caso di risposta affermativa alla questione sottoposta, i giudici tedeschi non disporrebbero della competenza giurisdizionale internazionale basata sull’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, giacché l’atto illecito controverso non avrebbe potuto prodursi in Germania ai sensi del diritto processuale, tenuto conto del fatto che le parti della causa principale non sarebbero concorrenti sul territorio tedesco e che nessuna di esse sarebbe soggetta al diritto tedesco, posto che le rispettive sedi legali non si trovano in detto territorio. La Ritrama SpA ha precisato all’udienza di non essere più presente sul mercato tedesco dal 2004. Ad avviso di quest’ultima, benché la sua controllata svizzera Ritrama AG sia attiva in Germania, è tuttavia impossibile accomunare società aventi personalità giuridica distinta nell’ambito di un procedimento civile in materia di responsabilità extracontrattuale.

25.      Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale, il giudice nazionale, tenuto conto delle particolari circostanze di ciascuna causa, è quello che meglio può valutare tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la sua sentenza quanto la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte (7). Poiché queste vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire, con riserva, tuttavia, al fine di verificare la propria competenza, di un esame delle condizioni in presenza delle quali è stata adita dal giudice del rinvio (8).

26.      Nel caso di specie, il Bundesgerichtshof ha motivato la sua domanda di decisione pregiudiziale in maniera, a mio avviso, sufficiente per dimostrare la rispondenza ad una necessità obiettiva connessa alla decisione della controversia nella causa principale.

–             Sui problemi da distinguere

27.      Alla luce degli elementi in discussione, occorre rammentare che, soprattutto, non vanno confuse le diverse fasi del ragionamento cui deve attenersi il giudice dinanzi al quale sia stata presentata una controversia in materia civile e commerciale che implichi un elemento di estraneità.

28.      Anzitutto, il detto giudice è tenuto a verificare di disporre della competenza giurisdizionale internazionale, in particolare alla luce delle disposizioni del regolamento n. 44/2001. Tale problematica costituisce l’unico oggetto della questione sottoposta dal giudice del rinvio nel presente procedimento.

29.      Il giudice competente deve pertanto verificare che il diritto nazionale contempli norme procedurali (9), come quelle sui requisiti di ricevibilità, che potrebbero impedire di dar corso all’azione. Soltanto in questa fase può porsi la questione dell’interesse ad agire dell’attore.

30.      Il giudice medesimo deve poi verificare quale sia la legge applicabile sulla base delle norme di conflitto di leggi codificate nel diritto dell’Unione, in quello internazionale o, in subordine, nel diritto nazionale, vigenti nello Stato membro in cui esso opera.

31.      Infine, e soltanto in questa fase, il giudice è tenuto ad applicare alla controversia, in termini concreti, la legge indicata dalla norma di conflitto di leggi pertinente. Tali disposizioni di diritto sostanziale determinano, in particolare, le condizioni in presenza delle quali il fatto generatore può essere considerato lesivo nei confronti della vittima, nonché gli elementi di prova che quest’ultima è tenuta a produrre a sostegno della propria domanda di risarcimento (10).

–             Sull’influenza della giurisprudenza relativa a strumenti «paralleli» al regolamento n. 44/2001

32.      Risulta opportuno, se non necessario, far riferimento alla giurisprudenza della Corte sull’interpretazione della Convenzione di Bruxelles o della Convenzione di Lugano, atteso che il regolamento n. 44/2011, che mira a sostituire la prima nei rapporti fra gli Stati membri, contiene disposizioni che possono essere qualificate come sostanzialmente equivalenti (11).

33.      Ciò vale per quanto riguarda l’articolo 5, punto 3, contenuto in ciascuna delle suddette convenzioni, il cui scopo è definire le norme di competenza «in materia di illeciti civili dolosi o colposi», sebbene il testo del regolamento n. 44/2001 differisca da quello della Convenzione di Bruxelles, in quanto prevede espressamente un criterio di competenza legato al «luogo in cui l’evento dannoso (…) può avvenire», come nella Convenzione di Lugano nella sua versione riveduta del 2007. L’indicazione in tal modo aggiunta si limita a introdurre una precisazione (12) – senza inserire alcuna distorsione sostanziale fra tali strumenti – atteso che la Corte ha già avuto modo di affermare che le azioni inibitorie, dirette a prevenire l’insorgere di un danno, rientrano parimenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles (13).

–             Sulla portata del procedimento

34.      Va ricordato che il presente procedimento verte sulla determinazione della materia coperta dalla norma di competenza speciale di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, e, più precisamente, sulla definizione di nesso di collegamento previsto da tale disposizione.

35.      La Corte non è tenuta a pronunciarsi sulla questione se e a quali condizioni le azioni di accertamento negativo siano ammissibili in materia di responsabilità contrattuale. Si tratta di una questione che riguarda soprattutto l’interesse ad agire dell’attore, che rientra nelle norme procedurali vigenti ogni Stato membro, anche se la specificità di tali azioni dev’essere tenuta in considerazione nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

36.      Se la Corte ritiene che la norma di competenza particolare contenuta in tale disposizione derogatoria non sia applicabile a questo tipo di azioni, saranno i giudici indicati dalla norma generale enunciata all’articolo 2 del detto regolamento, ossia quelli dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, ad essere competenti a pronunciarsi sulla ricevibilità e, all’occorrenza, sulla fondatezza di tale azione.

B –          Sull’eventuale applicabilità dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 alle azioni di accertamento negativo in materia di illeciti civili dolosi o colposi

–             Sulla portata della questione pregiudiziale

37.      Il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire se un’azione di accertamento negativo come quella presentata nella causa principale rientri nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. In concreto, ci si chiede se un giudice tedesco possa fondare la propria competenza giurisdizionale internazionale su tale disposizione, che designa «il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», per conoscere della domanda della Folien Fischer e della Fofitec volta a far accertare l’esistenza di una responsabilità civile in materia di concorrenza in ragione di un preteso illecito civile doloso o colposo commesso dalle dette società di diritto svizzero che operano, inter alia, sul mercato tedesco.

38.      La Corte non ha, finora, mai avuto modo di pronunciarsi su tale questione. Per contro, alcuni giudici degli Stati membri dell’Unione e della Confederazione elvetica hanno preso posizioni alquanto diverse. In base alle informazioni non esaustive di cui dispongo, un gran numero di giudici degli Stati membri (14), benché non tutti (15), hanno escluso l’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 riguardo ad azioni di accertamento negativo in materia di illeciti civili dolosi o colposi, mentre il Tribunale federale svizzero si è pronunciato a favore dell’applicazione a tal riguardo delle disposizioni identiche contenute nell’articolo 5, punto 3, della Convenzione di Lugano, quando la competenza svizzera era fondata riguardo all’azione di esecuzione contestata (16).

39.      Il giudice del rinvio fa presente di essere altresì propenso a ritenere che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 consenta di definire la competenza giurisdizionale internazionale in caso di azione diretta a far constatare l’assenza di atto illecito civile doloso o colposo. Il Bundesgerichtshof precisa che nella dottrina tedesca (17) domina l’opinione secondo cui, sulla base di tale disposizione, nel foro dell’illecito può essere proposta anche l’azione di accertamento negativo volta alla dichiarazione dell’insussistenza di diritti derivanti da un possibile illecito civile doloso o colposo.

40.      In proposito, sia gli Stati membri intervenuti nel presente procedimento, sia il giudice del rinvio sostengono che occorra adottare, in maniera speculare, il medesimo approccio delle norme di competenza sia per un’azione di accertamento negativo in materia di illecito civile doloso o colposo, sia per la speculare azione esecutiva o risarcitoria, ad essa diametralmente opposta.

41.      Tuttavia, così come uno specchio può essere deformante, è possibile che la simmetria evocata non sia perfetta, o addirittura non sia pertinente. Nel caso di specie, pur con qualche dubbio propendo a ritenere che la teoria prevalente in questa sede possa essere rimessa in discussione alla luce, in particolare, del contenuto e della finalità dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, dell’irrilevanza nel presente procedimento, dell’identità d’oggetto della controversia fra un’azione di accertamento negativo e un’azione positiva, nonché delle conseguenze pratiche derivanti dall’interpretazione in senso lato qui proposta.

42.      Desidero innanzi tutto precisare che non escludo che le azioni di accertamento negativo possano rientrare nell’ambito delle norme sulla competenza previste dal regolamento n. 44/2001, fermo restando che i requisiti di ammissibilità dinanzi ai giudici degli Stati membri sono invece definiti dalle norme nazionali di procedura. In proposito, rilevo che gli approcci nazionali divergono, ma che la possibilità di ricorrere all’azione di accertamento negativo è, di norma, soggetta a condizioni che riguardano l’oggetto di tale azione e l’interesse giuridico ovvero l’interesse ad agire dell’attore per potersi avvalere di tale forma di protezione giuridica (18).

43.      Tuttavia, ritengo che, qualora venga esperita un’azione di tal genere in materia di illecito civile doloso o colposo, non sia la norma sulla competenza speciale di cui all’articolo 5, punto 3, del suddetto regolamento a doversi applicare, bensì quella sulla competenza generale contenuta nell’articolo 2 del medesimo regolamento, che va applicata per i motivi che illustrerò in prosieguo.

–             Sull’interpretazione letterale dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001

44.      Secondo giurisprudenza costante, onde garantire la piena efficacia e un’applicazione uniforme sul territorio di tutti gli Stati membri, le nozioni contenute nel regolamento n. 44/2001 devono essere interpretate non con un semplice rinvio al diritto interno dell’uno o dell’altro Stato membro interessato bensì in maniera autonoma, riferendosi principalmente al sistema e agli scopi del testo (19).

45.      La Corte ha più volte dichiarato che la nozione di «materia di delitto o quasi-delitto» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, comprende qualsiasi domanda che «miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto» e che «non si ricolleghi alla “materia contrattuale”» di cui all’articolo 5, punto 1, di tale Convenzione, fermo restando che un contratto implicherebbe l’obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra (20). Tale giurisprudenza, trasponibile all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, fissa un criterio di qualificazione che richiede il soddisfacimento di due condizioni, ossia, da un lato, una condizione positiva riguardante l’oggetto dell’azione e, dall’altro, una condizione negativa relativa alla causa dell’azione (21).

46.      Ne deriva che un giudice di uno Stato membro può risultare competente ex articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 soltanto se l’azione di cui è investito «mira a far sorgere la responsabilità da delitto o quasi delitto della parte convenuta» (22) al fine di costringere quest’ultima a porre fine ad un’azione in grado di cagionare un danno ovvero di porvi rimedio qualora questo si sia già verificato. Orbene, nell’ambito di un’azione di accertamento negativo, non è il convenuto ad essere accusato di commettere un atto lesivo e di cui si ricerca la responsabilità, bensì è l’attore a voler dimostrare il contrario, ossia di non essere l’autore di un atto illecito in grado di cagionare un danno da cui deriverebbe un diritto al risarcimento. A tal riguardo, il governo tedesco ha correttamente osservato – sebbene io non condivida la conclusione che trae da tale osservazione – che in un’azione di accertamento negativo esiste un’inversione dei ruoli comunemente noti in materia di illeciti civili dolosi o colposi, posto che l’attore, in questo caso, è il debitore potenziale di un credito basato su un atto illecito civile doloso o colposo mentre il convenuto ne è la potenziale parte lesa.

47.      Pertanto, la domanda di accertamento negativo è diretta non a dimostrare e a far sorgere la responsabilità del convenuto, come nella citata giurisprudenza, bensì, in senso diametralmente opposto, ad escludere la responsabilità dell’attore. Una domanda come quella oggetto della causa principale non è peraltro un’azione di responsabilità extracontrattuale in senso proprio, poiché essa non è diretta a far constatare l’esistenza di violazioni del diritto della concorrenza che le attrici avrebbero commesso sul territorio tedesco, avendo invece lo scopo diametralmente opposto di escludere la loro responsabilità per effetto dell’accertamento della conformità del loro comportamento alla legge di tale paese. Più precisamente, la Folien Fischer e la Fofitec non contestano l’esistenza di atti in grado di costituire un fatto generatore di potenziali danni, bensì affermano che la responsabilità a loro carico non può sorgere, atteso che detti atti non sono illeciti.

48.      Nella giurisprudenza sviluppatasi a seguito della sentenza Bier, denominata «Mines de potasse d’Alsace»(23), la Corte ha interpretato l’articolo 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles in maniera da consentire all’attore la scelta fra il luogo dell’evento generatore e quello in cui il danno si è concretizzato (24). Sebbene la Corte non lo affermi espressamente, ritengo che la scelta fra i due fori competenti in tal modo consentita all’attore di un’azione in materia di illeciti civili colposi o dolosi abbia lo scopo di favorire la presunta vittima che, in linea di principio, occupa tale posizione procedurale(25). Dalla giurisprudenza non emerge alcun elemento dal quale risulti che il medesimo favore andrebbe riconosciuto all’autore di un possibile atto lesivo.

49.      La citata sentenza Henkel sulla Convenzione di Bruxelles, nonché la formulazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 consentono senza dubbio di ricomprendere nella sfera di applicazione di tale disposizione la rilevanza di un pregiudizio non ancora verificatosi, ma potenziale, conseguente ad un fatto lesivo identificato. Il danno derivante da un illecito civile può certo essere soltanto futuro, ma deve essere concreto e non astratto, poiché, diversamente ragionando, il criterio di competenza speciale relativo alla materia degli illeciti civili colposi o dolosi potrebbe sorgere discrezionalmente. Un’azione di responsabilità extracontrattuale può quindi ben fondarsi su un rischio quando la causa di probabili danni esista e sia identificabile ma i danni non siano ancora concreti. Tuttavia, l’azione di accertamento negativo presuppone, dal canto suo, che sia escluso anche il rischio di concretizzazione del danno, il che si risolve nel negare il nesso di collegamento e, dunque, il criterio di competenza specifica ad esso relativo, che è previsto dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

50.      L’azione di accertamento negativo mira a ottenere una constatazione di diritto privato, la quale, a mio parere, comporta necessariamente l’inesistenza del nesso di collegamento nel diritto internazionale processuale. È certamente possibile prevedere un caso in cui l’attore riconosca l’esistenza di un danno subito dal convenuto ma chieda l’accertamento negativo del fatto di non essere il responsabile del danno stesso, per esempio perché l’atto commesso non è illecito o perché non esiste alcun nesso di causalità fra l’atto de quo e il danno fatto valere (26). Cionondimeno, anche in tal caso l’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 a siffatta azione di accertamento negativo non mi sembra compatibile con la giurisprudenza richiamata nella citata sentenza Tacconi, giacché in tale ipotesi, la domanda non mira a «coinvolgere la responsabilità di un convenuto» non rientrando dunque, a mio avviso, in tale disposizione speciale, bensì nella norma di competenza generale connessa al domicilio del convenuto.

51.      Nella specie, il giudice del rinvio rammenta che gli effetti del diniego della Fofitec di concedere licenze si sono prodotti sul territorio della Repubblica federale di Germania, Stato membro la cui legge trova applicazione, secondo il Bundesgerichtshof, in base alle norme di conflitto pertinenti. Tuttavia, nella sentenza Marinari (27), la Corte ha dichiarato che la Convenzione di Bruxelles non ha inteso vincolare le regole in materia di competenza territoriale – ivi definite – alle disposizioni nazionali relative ai presupposti della responsabilità civile extracontrattuale. In proposito, desidero aggiungere che l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 864/2007 (28), autorizza l’attore della domanda di risarcimento a scegliere fra le leggi applicabili ad un’obbligazione extracontrattuale derivante da una restrizione della concorrenza riguardante mercati di diversi Stati membri.

52.      Riguardo all’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, e dunque anche dell’analoga norma di competenza del regolamento n. 44/2001, la Corte ha affermato che un’azione extracontrattuale non rientra nella sfera di applicazione di tale disposizione se essa non è diretta al risarcimento di un danno ai sensi di quest’ultima, quand’anche detta azione sia fondata su un preteso comportamento illecito (29).

53.      Pertanto, l’interpretazione letterale dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non consente di sostenere la tesi secondo cui tale disposizione sarebbe applicabile alle azioni di accertamento negativo.

–             Sull’interpretazione teleologica dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001

54.      Il regolamento n. 44/2001 mira, in particolare, a rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione, consentendo al contempo all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale possa rivolgersi e ad un convenuto normalmente informato di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale possa essere citato (30).

55.      A tal riguardo, dall’undicesimo considerando del regolamento n. 44/2001 emerge che per garantire la prevedibilità e, dunque, la certezza del diritto, il criterio di competenza previsto in via di principio e relativo al domicilio del convenuto dev’essere sempre privilegiato, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichino un diverso criterio di collegamento.

56.      L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 è una norma di competenza derogatoria rispetto alla norma di competenza generale fissata dall’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il cui scopo è quello di tutelare la parte che subisce l’azione avviata dall’attore(31). Pertanto, la relativa interpretazione deve basarsi su una concezione rigorosa, se non restrittiva (32).

57.      Lo scopo della norma sulla competenza speciale di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 è quello di tener conto dell’«esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra [la] controversia e il giudice che può essere adito, circostanza rilevante ai fini dell’economia processuale» (33). Tale disposizione offre all’attore la possibilità di scegliere, in via eccezionale, un giudice situato in uno Stato diverso da quello del domicilio del convenuto in virtù del legame particolare di tale giudice con la natura della controversia. Per poter dunque derogare al foro del domicilio del convenuto, è fondamentale verificare la presenza di un elemento di prossimità riguardo ai dati della controversia interessata (34), che in questa sede risulta ancor più necessario, posto che un collegamento «particolarmente stretto» deve unire la controversia e il giudice adito, ossia quello (35) del «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» ai sensi della disposizione de qua.

58.      Nell’ambito di un’azione di accertamento negativo, tale maggiore prossimità non è identificabile inequivocabilmente. Pertanto, nella causa principale la competenza giurisdizionale internazionale del giudice tedesco adito avrebbe dovuto essere fondata sull’effetto anticoncorrenziale, sul mercato tedesco, delle omissioni o delle azioni commesse da due società con sede in Svizzera, a detrimento di una società italiana, la Ritrama SpA, che nega di aver esercitato attività in Germania ma che ha inequivocabilmente effettuato operazioni di produzione e di commercializzazione in altri Stati membri dell’Unione. Infatti, in materia di concorrenza, esistono fattori diversi in grado di creare una dispersione dei criteri di competenza attinenti agli atti illeciti e alle relative conseguenze.

59.      A mio avviso, la ratio dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non consente di includere nel proprio campo di applicazione controversie vertenti sull’inesistenza di un illecito civile doloso o colposo. La medesima conclusione s’impone per quanto riguarda l’economia complessiva di tale formulazione.

–             Sull’interpretazione sistematica dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001

60.      È ben vero che nella sentenza Tatry, pronunciata nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles (36), riguardante la litispendenza, la Corte ha dichiarato che in materia di trasporto marittimo in forza di polizza di carico esiste un’equivalenza di titolo e di oggetto fra, da un lato, una domanda diretta al risarcimento di un danno e, dall’altro, una domanda in senso contrario, mirante a far dichiarare l’assenza di pregiudizio (37). Il giudice del rinvio, unitamente alle parti che hanno depositato osservazioni, ad eccezione della Ritrama SpA, ritengono che tale giurisprudenza debba essere trasposta all’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e che debba comportare che il criterio di competenza previsto dal detto articolo sia altresì applicabile ad azioni di accertamento negativo (38).

61.      Non ritengo, peraltro, che la giurisprudenza sviluppatasi dalla citata sentenza Tatry osti seriamente all’interpretazione restrittiva da me suggerita dell’articolo 5, punto 3, del regolamento. Riconosco che in materia di illeciti civili dolosi l’oggetto dell’azione di accertamento negativo può coincidere con quello di un’azione positiva ad essa speculare, ove l’una è diretta a ottenere la dichiarazione giudiziale che un potenziale autore non ha commesso un danno lesivo, mentre l’altra mira ad accertare il contrario.

62.      Tuttavia, se la nozione di oggetto della controversia ben consente di identificare la portata del contenzioso proposto a un giudice per quanto riguarda la litispendenza e la forza della cosa giudicata che ne deriva, conformemente alla detta sentenza, da ciò non risulta peraltro che tale nozione consente di stabilire se esiste o meno, nell’ambito di una determinata controversia, il corretto nesso di collegamento ex articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

63.      Infatti, nella citata sentenza Tatry la Corte si è pronunciata unicamente sulla base delle disposizioni relative alla litispendenza, che, in quanto tali, non stabiliscono criteri di competenza, bensì definiscono unicamente quale dei due giudici aditi contemporaneamente debba pronunciarsi in primo luogo al riguardo. La problematica è dunque ben diversa da quella sottoposta alla Corte nella specie.

64.      Inoltre, sono del parere che la conseguenza della tecnica redazionale usata per l’articolo 5 del regolamento n. 44/2001 sia che la competenza giurisdizionale si fondi non sull’oggetto della controversia, bensì sul nesso di collegamento previsto per ogni criterio di competenza speciale – che sono due elementi distinti – come rivela l’analisi comparata delle norme sulla competenza contenute in detto articolo. Così, ad esempio, «in materia contrattuale», il nesso di collegamento si riferisce al «luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita» (articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001), o ancora, «in materia di obbligazioni alimentari», tale nesso riguarda il «luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale» (articolo 5, punto 2, del regolamento n. 44/2001).

65.      Gli intervenienti, secondo i quali l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 ricomprenderebbe le azioni volte ad accertare un’assenza di responsabilità civile da illecito colposo o doloso, deducono che, nell’ambito degli altri criteri di competenza previsti all’articolo 5 del suddetto regolamento, la medesima norma trova applicazione sia per un’azione di accertamento negativo, sia per un’azione positiva.

66.      Ritengo tuttavia che, in fattispecie diverse da quelle contemplate dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la natura positiva o negativa di un’azione giudiziale non incida sul nesso di collegamento previsto dalle disposizioni del medesimo articolo 5. Per contro, in materia di responsabilità civile da illecito colposo o doloso, la natura dell’azione è essenziale ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, posto che ciò che fa la differenza è l’esistenza o meno del fatto lesivo, elemento determinante ai fini del nesso di collegamento.

–             Sulle conseguenze pratiche di un’interpretazione estensiva dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001

67.      Il governo francese presenta una proposta particolare con la quale propugna la limitazione dell’autorità del giudicato della decisione pronunciata sulla base di un’azione di accertamento negativo, del tipo di quella di cui nella causa principale, al territorio dello Stato membro in cui si trova il giudice competente, consapevole che azioni di questo tipo non sono ammesse, in quanto tali, nella disciplina francese della responsabilità extracontrattuale.

68.      Ritengo che sarebbe in contrasto con il sistema istituito dal regolamento n. 44/2001 ammettere, in un primo momento, un criterio di competenza giurisdizionale del tipo di quello evocato nella domanda di pronuncia pregiudiziale e, in un secondo momento, rilevare che, poiché le conseguenze giuridiche e pratiche di tale ammissione sono inaccettabili, occorrerebbe limitare al territorio dello Stato membro di competenza del giudice interessato l’effetto della decisione da questi eventualmente pronunciata.

69.      Le disposizioni del regolamento n. 44/2001 devono poter produrre i loro effetti in tutti gli Stati membri, senza alcuna limitazione al territorio dell’uno o dell’altro Stato, come invece suggerito dal governo francese. In caso contrario, il regolamento perderebbe il suo effetto utile (39). La finalità e l’interesse stesso del regolamento n. 44/2001 è prevedere norme sulla competenza valide per i giudici di tutti gli Stati membri, che comportino che per la medesima controversia sia pronunciata un’unica decisione che abbia validità internazionale (40).

70.      Concedo che la Corte abbia accettato che una parte possa «silurare» o «bruciare» l’azione della controparte, beneficiando di un’eccezione di litispendenza, mediante un’applicazione estensiva dell’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles (41). Tuttavia, il fatto di ammettere che un’azione di accertamento negativo in materia di illecito civile doloso o colposo possa fondarsi sul criterio di competenza speciale previsto dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 potrebbe, a mio avviso, accrescere il rischio di azioni siluramento, fornendo agli autori di fatti lesivi potenziali la scelta di agire dinanzi a un giudice diverso da quello del domicilio del convenuto (42).

71.      Va quindi evitata un’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 che risulti soddisfacente sotto il profilo teorico ma che crei simili problemi pratici.

72.      Conseguentemente, sono del parere che la Corte debba optare per una concezione restrittiva della sfera di applicazione della norma di competenza speciale di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 per quanto riguarda la sua eventuale applicazione alle azioni di accertamento negativo in materia extracontrattuale e privilegiare la norma di competenza generale legata al domicilio del convenuto.

V –    Conclusione

73.      Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sollevata dal Bundesgerichtshof nei seguenti termini:

«L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che la competenza giurisdizionale in materia di responsabilità per fatto illecito non si applica ad una domanda di accertamento negativo con la quale il potenziale autore del danno chieda di dichiararsi che al potenziale danneggiato non spetti alcuna azione da atto illecito derivante da una determinata fattispecie».


1 –      Lingua originale: il francese.


2 – GU 2001, L 12, pag. 1. Per il testo consolidato che integra nel testo di base le modifiche e le rettifiche successive del detto regolamento, non pertinenti nel presente procedimento, v. 2001R0044‑FR‑08.04.2009‑007.001‑1.


3 – Azione denominata «negative Feststellungsklage» nel diritto tedesco.


4 – Sentenza della Corte del 6 dicembre 1994, Tatry (C‑406/92, Racc. pag. I‑5439).


5 – Nelle presenti conclusioni la nozione di «Stato membro» rimanderà agli Stati membri dell’Unione europea ad eccezione del Regno di Danimarca, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001.


6 –      L’articolo 5, punto 3, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), contempla una norma simile nella sostanza ma che non riguarda espressamente il caso in cui l’evento dannoso «può avvenire».


      Una norma del tutto identica a quella del regolamento n. 44/2001 figura all’articolo 5, punto 3, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988 (GU L 319, pag. 9), come modificata dalla convenzione firmata a Lugano il 30 ottobre 2007 [v. decisione 2007/712/CE del Consiglio del 15 ottobre 2007 relativa alla firma, a nome della Comunità, della detta convenzione (GU L 339, pag. 1)], entrata in vigore il 1º maggio 2011 e che vincola la Comunità europea, il Regno di Danimarca, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione elvetica (in prosieguo: la «Convenzione di Lugano»).


7 – V., in particolare, sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan (C‑467/08, Racc. pag. I‑10055, punti 21 e segg. e la giurisprudenza ivi citata).


8 – V., in particolare, sentenza del 4 luglio 2006, Adeneler e a. (C‑212/04 Racc. pag. I‑6057, punti 39 e segg.).


9 – La Corte ha recentemente ribadito che il regolamento n. 44/2001, al pari della Convenzione di Bruxelles, non ha l’obiettivo di unificare le norme di diritto processuale degli Stati membri, ma che, nell’ambito della loro autonomia procedurale, gli Stati membri non possono dettare norme di procedura applicabili alle azioni avviate dinanzi ai loro organi giurisdizionali tali da pregiudicare il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni del regolamento medesimo (sentenza del 15 marzo 2012, G, C‑292/10, punti 44 e 45).


10 – La sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a. (C‑68/93, Racc. pag. I‑415, punti 38‑41) ha precisato che «le questioni sollevate dal giudice a quo devono essere risolte nel senso che le condizioni di valutazione della natura lesiva del fatto controverso e le modalità di prova dell’esistenza e della portata del danno lamentato dalla vittima della diffamazione non sono disciplinate dalla Convenzione [di Bruxelles], bensì dal diritto sostanziale designato dalle norme di conflitto del diritto nazionale del giudice adito, purché tale applicazione non comprometta l’effetto utile della Convenzione». Lo stesso può dirsi per il regolamento n. 44/2001.


11 – V., in particolare, sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a (C‑509/09 e C‑161/10, Racc. pag. I‑10269, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).


12 – V., per analogia, la relazione esplicativa sulla Convenzione di Lugano riveduta, elaborata da F. Pocar (GU 2009, C 319, pag. 15, punto 61).


13 – V. sentenze del 1º ottobre 2002, Henkel (C‑167/00, Racc. pag. I‑8111), concernente un’azione giudiziale intentata da un’associazione per la tutela dei consumatori al fine di far inibire l’uso, da parte di un commerciante, di clausole ritenute abusive in contratti conclusi con privati, nonché del 5 febbraio 2004, DFDS Torline (C‑18/02, Racc. pag. I‑1417), riguardante un’azione preventiva, avviata da un’associazione di armatori per contestare la legittimità del preavviso di un’azione sindacale che essi ritenevano potenzialmente pregiudizievole.


14 – Decisioni di inapplicabilità pronunciate, in particolare, in Germania dal Landgericht München il 23 ottobre 2008 (7 O 17209/07, www.juris.de) e dall’Oberlandesgericht Dresden il 28 luglio 2009 (14 U 1008/08, www.juris.de). Riguardo al criterio di competenza analogo di cui all’articolo 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, v. in Germania: sentenza dell’Oberlandesgericht München del 25 ottobre 2001 (6 U 5508/00, www.juris.de), nei Paesi Bassi: sentenze del Gerechtshof’s‑Gravenhage del 22 gennaio 1998, Evans/Chiron (IEPT19980122) e Rechtbank’s‑Gravenhage, del 19 giugno 2002, Freelift/Stannah Stairlifts (NiPR 2002, Afl. 4, nr. 279) nonché in Italia: sentenza del Tribunale di Bologna del 22 settembre 1998 (Resp. civ. e prev., 2000, pag. 754), sentenze della Corte suprema di cassazione del 19 dicembre 2003 (n. 19550, Riv. Dir. Ind., 2005, II, pag. 162) e della Corte di appello di Milano del 2 marzo 2004 (Dir. ind., 2004, pag. 431).


15 – Decisioni favorevoli all’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 pronunciate in Germania: dall’Oberlandesgericht Düsseldorf il 12 maggio 2005 (I‑2 U 67/03, n. 34, www.juris.de) e dal Landgericht Frankfurt il 25 marzo 2010 (2‑03 O 580/08, 2/03 O 580/08, 2/3 O 580/08, 2‑3 O 580/08 www.juris.de); nei Paesi Bassi dal Rechtbank Breda il 29 giugno 2011, Mivena/Geogreen c.s. (LJN: BR0157), e, nel Regno Unito: dalla Commercial Court (Queen’s Bench Division), Equitas Ltd and another/Wave City Shipping Co Ltd and others, at para 11 Christopher Clarke LJ (2005) EWHC 923 (Comm). V. anche decisioni favorevoli all’applicazione dell’articolo 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles pronunciate in Italia dalla Corte suprema di cassazione il 17 ottobre 2002 (n. 14769, Riv. dir. inter., 2003, pag. 238) e dal Tribunale di Brescia l’11 novembre 1999 (Riv. Dir. Ind., II, pag. 236).


16 – V;, in particolare, sentenze del Tribunale federale svizzero del 2 agosto 1999 (ATF 125 III 346); del 23 ottobre 2006, G. GmbH/A. AG und B. AG (4C.210/2006, ATF 132 III 778); del 23 ottobre 2006, F. AG/G. GmbH (4C.208/2006/len), e del 13 marzo 2007 (ATF 133 III 282). Sentenze consultabili sul sito della Corte di giustizia (http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/fr/tableau/tableau.htm), nella rubrica «Information au titre du protocole n 2 annexé à la convention de Lugano» (Informativa ai sensi del protocollo n. 2 allegato alla Convenzione di Lugano), rispettivamente ai nn. 2000/19, 2007/14, 2008/19 e 2008/20.


17 – V. punto 13 della domanda di pronuncia pregiudiziale.


18 – Va osservato che questo tipo di azioni può indurre la presunta vittima a partecipare, come potenziale avente diritto a risarcimento, ad un procedimento giudiziale in una fase in cui essa non è ancora in grado di fornire le prove necessarie a soddisfare l’onere di dimostrare la sussistenza della responsabilità extracontrattuale da cui la controparte tenta di esimersi.


19 – Le suddette nozioni devono dunque essere interpretate a prescindere dalla definizione risultante dal diritto sostanziale indicato dalle norme di conflitto di leggi in vigore nello Stato membro del giudice adito. V., in particolare, per quanto riguarda la Convezione di Bruxelles, sentenze del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler (C‑261/90, Racc. pag. I‑2149, punto 15), del 20 gennaio 2005, Engler (C‑27/02, Racc. pag. I‑481, punto 33) nonché, per quanto riguarda il regolamento n. 44/2001, sentenza del 16 luglio 2009, Zuid‑Chemie (C‑189/08, Racc. pag. I‑6917, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata).


20 –      V., segnatamente, sentenza del 17 settembre 2002, Tacconi (C‑334/00, Racc. pag. I‑7357, punti 21‑23, nonché la giurisprudenza ivi citata).


21 – Nel presente procedimento, la seconda condizione di applicabilità dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non pone alcun problema, essendo evidente che i rapporti giuridici intercorrenti tra la Folien Fischer nonché la Fofitec e la Ritrama S.p.A. esulano dalla materia contrattuale.


22 –      V. sentenza Henkel, cit. (punto 41).


23 –      Sentenza del 30 novembre 1976 (21/76, Racc. pag. 1735).


24 –      V., in particolare, sentenza del 19 settembre 1995, Marinari (C‑364/93, Racc. pag. I‑2719, punti 11 e 12).


25       Al paragrafo 17 delle proprie conclusioni nella causa Wintersteiger (C‑523/10), attualmente pendente, l’avvocato generale Cruz Villalòn suggerisce, a tal riguardo, di «conferire alla vittima del danno un potere decisionale».


26 – Sulla necessità di accertare un nesso causale fra il danno e il fatto dal quale esso trae origine, v., in particolare, sentenza DFDS Torline, cit. (punto 32 e giurisprudenza ivi citata).


27 – Sentenza cit. (punti 16 e segg.).


28 –      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma II») (GU L 199, pag. 40). 


29 – In tal senso, la sentenza Reichert e Kockler (cit., punti 19 e 20) ha escluso l’actio pauliana, esistente nel diritto francese, dal suddetto campo di applicazione, atteso che il relativo oggetto «non mira a far condannare il debitore al risarcimento dei danni causati al creditore con l’atto fraudolento, bensì ad eliminare, nei confronti del creditore stesso, gli effetti dell’atto dispositivo compiuto dal debitore» (…) e che non si tratta, dunque, di una «domanda intesa a far sorgere la responsabilità di un convenuto nel senso voluto dall’art. 5, punto 3), della Convenzione».


30 –      V., in particolare, sentenze del 19 febbraio 2002, Besix (C‑256/00, Racc. pag. I‑1699, punto 26 e la gurisprudenza ivi citata), nonché G, cit. (punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).


31       La regola enunciata al detto articolo 2 è volta a favorire il convenuto, parte generalmente più debole essedo colui che subisce l’azione, consentendogli una difesa più agevole. V. sentenze del 20 marzo 1997, Farrel (C-295/95, Racc. pag. I‑1683, punto 19) e del 13 luglio 2000, Group Josi (C-412/98, Racc. pag. I‑5925, punto 35).


32 – La Corte ha espressamente affermato che le norme sulla competenza che derogano al principio generale della competenza giurisdizionale dello Stato sul cui territorio è domiciliato il convenuto non possono essere interpretate in modo da conferire al regime derogatorio una portata che vada oltre i casi contemplati dalla Convenzione di Bruxelles. V. sentenze del 27 ottobre 1998, Réunion européenne e a. (C‑51/97, Racc. pag. I‑6511, punto 16), nonché Zuid‑Chemie, cit. (punto 22 e la giurisprudenza ivi citata). Ciò vale altresì per il regolamento n. 44/2001.


33 – Per quanto riguarda l’articolo 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, v. sentenza del 10 giugno 2004, Kronhofer (C‑168/02, Racc. pag. I‑6009, punto 15, e la giurisprudenza ivi citata). Per quanto riguarda l’articolo 5, puto 3, del regolamaneto n. 44/2001, v. sentenza eDate Advertising e a., cit. (punto 40 e la gurisprudenza ivi citata).


34 – Il dodicesimo considerando del regolamento n. 44/2001 afferma che un criterio di collegamento speciale, diverso da quello relativo al domicilio del convenuto, in taluni casi è giustificato in presenza di un collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. V. parimenti la risoluzione del Parlamento Europeo del 7 settembre 2010 sull’attuazione e sulla revisione del regolamento n. 44/2010, che propone di introdurre l’esigenza di un «vincolo sufficiente, sostanziale o significativo» al fine di «limitare la possibilità di ricorrere al “forum shopping”» in materia di illecito civile [2009/2140 (INI), P7 TA (2010)0304, considerando Q e punto 25].


35 – Va precisato che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 determina un criterio di competenza che non è esteso a tutti i giudici di uno Stato membro, come ai sensi dell’articolo 2 del medesimo regolamento, bensì è limitato al giudice più prossimo all’illecito civile doloso o colposo.


36 – La disposizione equivalente del regolamento n. 44/2001 figura al relativo articolo 27, che dispone, nei paragrafi 1 e 2, che, «qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.» e che, «se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo». L’articolo 27 della Convenzione di Lugano, come riveduta nel 2007, è sostanzialmente simile.


37 – Secondo la citata sentenza Tatry, «il [detto] art. 21 deve essere interpretato nel senso che la domanda volta ad ottenere che il convenuto venga dichiarato responsabile di un danno e condannato al risarcimento ha lo stesso titolo e lo stesso oggetto di una precedente domanda del medesimo convenuto volta ad ottenere la dichiarazione che egli non è responsabile del detto danno».


38 – Va osservato che da tale giurisprudenza sono derivati spunti per rimetterla in discussione. Invero, si è pensato di escludere l’applicazione della norma sulla litispendenza in caso di concomitanza fra un’azione che si limiti a una domanda di accertamento negativo e un’azione sul merito, in particolare quando il fine occulto della prima sia quello di «silurare» la seconda. V. relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull’applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 [COM(2009) 174 def., punti 3.3 e 3.4] nonché libro verde sulla revisione del regolamento n. 44/2001 [COM(2009) 175 def., pagg. 5 e 7].


39 – Gli effetti di una sentenza pronunciata da un giudice di uno Stato membro si estendono, in linea di principio, all’intero territorio dell’Unione, a norma di quanto previsto nel capo III del regolamento n. 44/2001. Ogni Stato membro è, in tal senso, obbligato a riconoscere e applicare una decisione pronunciata in un altro Stato membro, attribuendo dunque a quest’ultima l’efficacia transfrontaliera prevista da tale regolamento.


40 – Non vi è contraddizione fra questa affermazione e la giurisprudenza risultante dalle citate sentenze Shevill e a. nonché eDate Advertising, in cui la Corte ha limitato la competenza territoriale dei giudici in determinate situazioni ma non l’efficacia del giudicato delle decisioni pronunciate dai giudici medesimi.


41 – V. sentenza Tatry, cit. supra, letta in combinato disposto con la sentenza del 9 dicembre 2003, Gasser (C‑116/02, Racc. pag. I‑14693, punto 41 nonché punti 70 e segg.).


42 – Nella sua relazione sull’applicazione del regolamento n. 44/2001 (cit.alla nota 38, punto 3.4) la Commissione ha sottolineato che alcune parti cercano «di impedire l’esercizio della competenza da parte del giudice competente instaurando procedimenti dinanzi a un altro giudice, che solitamente – anche se non sempre – è incompetente, preferibilmente in uno Stato dove i procedimenti sulla competenza o di merito sono lunghi. Questa tattica (nota come “siluramento”) può risultare particolarmente scorretta ove l’azione preventivamente proposta sia volta ad ottenere una declaratoria di insussistenza della responsabilità, impedendo così, de facto, alla controparte di avviare un procedimento di merito dinanzi al giudice competente. Può persino impedire del tutto la proposizione dell’azione di risarcimento».