Language of document : ECLI:EU:C:2012:777

Causa C‑430/11

Md Sagor

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunale di Rovigo)

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2008/115/CE — Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Normativa nazionale che prevede un’ammenda sostituibile con l’espulsione o con un obbligo di permanenza domiciliare»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 dicembre 2012

1.        Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Presupposti — Questioni che presentano una relazione con la realtà o con l’oggetto della lite

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica dell’immigrazione — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio a norma della direttiva 2008/115 — Normativa nazionale che sanziona il soggiorno irregolare con un’ammenda sostituibile con l’espulsione — Ammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115)

3.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica dell’immigrazione — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio a norma della direttiva 2008/115 — Normativa nazionale che sanziona il soggiorno irregolare con l’obbligo di permanenza domiciliare — Permanenza domiciliare che può perdurare malgrado la possibilità di trasferimento fisico dell’interessato — Inammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 8)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punto 29)

2.        La direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che essa non osta alla normativa di uno Stato membro che sanziona il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria sostituibile con la pena dell’espulsione, nella misura in cui né la circostanza che sia pendente un procedimento penale previsto da tale normativa, né la possibilità che tale procedimento penale conduca alla pena dell’ammenda abbiano l’effetto di ritardare o in altro modo ostacolare l’adozione e l’esecuzione delle misure di rimpatrio previste dalla direttiva 2008/115 e nella misura in cui la facoltà offerta al giudice penale di sostituire la pena dell’ammenda con la pena dell’espulsione accompagnata da un divieto d’ingresso di almeno cinque anni sia ristretta alle situazioni in cui è possibile realizzare immediatamente il rimpatrio dell’interessato.

(v. punti 35-37, 47 e dispositivo)

3.        La direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che essa osta alla normativa di uno Stato membro che consente di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire che l’esecuzione di tale pena debba cessare a partire dal momento in cui sia possibile il trasferimento fisico dell’interessato fuori di tale Stato membro.

Infatti, è evidente che irrogare ed eseguire una pena di permanenza domiciliare nel corso della procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva 2008/115 non contribuisce alla realizzazione dell’allontanamento che detta procedura persegue, ossia al trasporto fisico dell’interessato fuori dello Stato membro in parola. Siffatta pena, pertanto, non integra una «misura» o una «misura coercitiva» necessaria per eseguire la decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/115.

(v. punti 44, 47 e dispositivo)