Language of document : ECLI:EU:C:2009:12

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

15 gennaio 2009 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2002/22/CE – Art. 26, n. 3 – Numero di emergenza unico europeo – Informazioni relative all’ubicazione del chiamante – Messa a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso – Mancato recepimento nel termine prescritto»

Nella causa C‑539/07,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 27 novembre 2007,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra E. Montaguti e dal sig. A. Nijenhuis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta dal sig. A. Ó Caoimh, presidente di sezione, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues e J. Klučka (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di mettere a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso le informazioni relative all’ubicazione del chiamante per tutte le chiamate telefoniche effettuate al numero di emergenza unico europeo «112», nella misura in cui ciò era tecnicamente fattibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51; in prosieguo: la «direttiva»).

2        Ai sensi dell’art. 26, n. 3, della direttiva:

«Gli Stati membri provvedono affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo “112”, le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all’ubicazione del chiamante».

3        In conformità all’art. 38, n. 1, della direttiva, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 24 luglio 2003 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano, peraltro, le suddette disposizioni a partire dal 25 luglio 2003.

4        Non avendo ricevuto informazioni in merito alle misure adottate dalla Repubblica italiana per conformarsi all’art. 26, n. 3, della direttiva, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento previsto dall’art. 226 CE.

5        Dopo aver formalmente invitato, con lettera del 4 aprile 2006, la Repubblica italiana a presentare le sue osservazioni e in seguito al riconoscimento dell’obbligo di cui all’art. 26, n. 3, della direttiva da parte di tale Stato membro, la Commissione ha emesso, il 12 ottobre 2006, un parere motivato nel quale invitava detto Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarsi ad esso nel termine di due mesi a decorrere dal suo ricevimento.

6        In risposta a tale parere motivato, le autorità italiane hanno informato la Commissione, con lettera del 20 dicembre 2006, che gli operatori di telefonia avevano auspicato «un contributo tecnico-operativo per l’implementazione del servizio».

7        Non avendo ottenuto altre informazioni da parte di dette autorità, idonee a far ritenere che gli obblighi derivanti della direttiva fossero stati osservati, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

8        La Repubblica italiana non contesta la fondatezza della censura di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 26, n. 3, della direttiva, che le viene addebitata. Tuttavia, essa afferma di essersi impegnata a trovare una soluzione al problema che è all’origine delle censure mosse dalla Commissione. Essa si riferisce al riguardo e da ultimo al decreto 22 gennaio 2008 (Supplemento ordinario alla GURI n. 59 del 10 marzo 2008) e afferma che il numero di emergenza unico europeo «112» potrà essere reso disponibile dal 10 luglio 2008 nella provincia di Salerno ed essere poi esteso progressivamente a tutte le altre province italiane.

9        Occorre al riguardo ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 30 gennaio 2002, causa C‑103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑1147, punto 23, e 30 maggio 2002, causa C‑323/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑4711, punto 8).

10      Orbene, nella fattispecie, è pacifico che, alla scadenza del termine assegnato nel parere motivato, la Repubblica italiana non aveva adottato le misure necessarie per conformarsi agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 26, n. 3, della direttiva.

11      Occorre aggiungere che, secondo costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva (v., in particolare, sentenze 7 novembre 2002, causa C‑352/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑10263, punto 8; 11 settembre 2003, causa C‑22/02, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑9011, punto 9, nonché 8 novembre 2007, causa C‑40/07, Commissione/Italia, punto 12).

12      Il fatto che la Repubblica italiana abbia incontrato difficoltà organizzative nel conformarsi agli obblighi previsti dalla direttiva non può dunque esercitare alcuna influenza sulla fondatezza del ricorso proposto dalla Commissione.

13      Date le circostanze, il ricorso in esame deve essere considerato fondato.

14      Da quanto precede risulta che occorre constatare che la Repubblica italiana, avendo omesso di mettere a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso le informazioni relative all’ubicazione del chiamante per tutte le chiamate telefoniche effettuate al numero di emergenza unico europeo «112», nella misura in cui ciò era tecnicamente fattibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 26, n. 3, della direttiva.

 Sulle spese

15      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica italiana, avendo omesso di mettere a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso le informazioni relative all’ubicazione del chiamante per tutte le chiamate telefoniche effettuate al numero di emergenza unico europeo «112», nella misura in cui ciò era tecnicamente fattibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»).

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.