Language of document : ECLI:EU:C:2014:1795

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate il 5 giugno 2014 (1)

Causa C‑117/13

Technische Universität Darmstadt

contro

Eugen Ulmer KG

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d’autore e diritti connessi – Eccezioni e limitazioni – Articolo 5, paragrafo 3, lettera n) – Utilizzo a scopo di ricerca o di attività privata di studio di opere o altri materiali protetti – Opera messa a disposizione di singoli individui su terminali dedicati situati in una biblioteca accessibile al pubblico – Nozione di “opera non soggetta a vincoli di vendita o di licenza” – Diritto della biblioteca di digitalizzare un’opera facente parte della propria collezione ai fini della sua messa a disposizione su terminali dedicati – Messa a disposizione dell’opera su terminali dedicati che ne consentano la stampa su carta o la memorizzazione su chiave USB»





I –    Introduzione

1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (2).

2.        La controversia principale vede opposta la Technische Universität Darmstadt (in prosieguo: la «TU Darmstadt») ad una casa editrice, la Eugen Ulmer KG, in relazione alla messa a disposizione del pubblico, da parte della prima, su terminali installati nei locali di una biblioteca, di un libro scientifico facente parte della collezione della biblioteca medesima, i cui diritti di autore sono detenuti dalla Eugen Ulmer KG.

3.        Le questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof (Corte federale suprema, Germania), riguardano una biblioteca accessibile al pubblico e hanno ad oggetto l’interpretazione della nozione di «opera non soggetta a vincoli di vendita o di licenza», la digitalizzazione di opere in possesso delle biblioteche e la questione se gli utenti possano non solo consultare (leggere) le opere digitalizzate, ma anche stamparle su carte e salvarle su una chiave USB.

4.        Il procedimento principale riveste la natura di procedimento «pilota». La TU Darmstadt è sostenuta dal Deutscher Bibliotheksverband e. V. (federazione tedesca delle biblioteche), nonché dall’omologo europeo di quest’ultima, l’European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (Eblida). La Eugen Ulmer KG è sostenuta dalla Börsenverein des deutschen Buchhandels (unione tedesca del commercio del libro). Ciò denota l’importanza rivestita dalla presente causa per le biblioteche, gli autori e le case editrici e, in particolare, le case editrici scientifiche (3).

II – Contesto normativo

A –    Diritto dell’Unione

5.        I considerando 31, 34, 36, 40 e 44 della direttiva 2001/29 così recitano:

«(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.

(…)

(34)      Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per l’utilizzo a scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi (...)

(...)

(36)      Gli Stati membri possono prevedere l’equo compenso dei titolari anche allorché si applicano le disposizioni facoltative sulle eccezioni o limitazioni che non lo comportano.

(…)

(40)      Gli Stati membri possono prevedere un’eccezione o una limitazione a favore di taluni organismi senza scopo di lucro, quali per esempio le biblioteche accessibili al pubblico e le istituzioni equivalenti nonché gli archivi. Tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione. Detta eccezione o limitazione non dovrebbe comprendere l’utilizzo effettuato nel contesto della fornitura “on-line” di opere o altri materiali protetti. (...) È quindi opportuno incoraggiare la concessione di contratti o di licenze di tipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali organismi e la realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.

(...)

(44)      La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti. L’introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell’accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti».

6.        L’articolo 2 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di riproduzione», esige, al suo punto a), che gli «Stati membri riconosc?a?no (…) il diritto esclusivo di autorizzare o vietare» la riproduzione, segnatamente, «agli autori, per quanto riguarda le loro opere».

7.        L’articolo 3 della direttiva medesima, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», esige, al suo paragrafo 1, segnatamente che gli «Stati membri riconosc?a?no agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico (…) delle loro opere».

8.        Il successivo articolo 5, intitolato «Eccezioni e limitazioni», prevede, al paragrafo 2:

«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

a)      le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;

b)      le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati;

c)      gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;

(...)».

9.        L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva stessa così dispone:

«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti: (...)

n)      quando l’utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;

(...)».

10.      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della medesima direttiva:

«Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

B –    Il diritto tedesco

11.      L’articolo 52b della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Urheberrechtsgesetz), del 9 settembre 1965 (4), nel testo applicabile alla data dei fatti oggetto del procedimento principale (in prosieguo: l’«UrhG»), così recita:

«Riproduzione di opere presso posti di lettura elettronica nelle biblioteche pubbliche, musei e archivi

È consentita la messa a disposizione, a scopi di ricerca e di attività privata di studio, esclusivamente nei locali della rispettiva istituzione presso i posti di lettura elettronica dedicati, di opere pubblicate in possesso di biblioteche, musei o archivi accessibili al pubblico che non perseguono uno scopo economico o lucrativo, diretto o indiretto, purché non vi ostino vincoli contrattuali. Presso i posti di lettura elettronica non possono essere messi contemporaneamente a disposizione esemplari di un’opera in numero superiore rispetto a quello in possesso dell’istituzione. La messa a disposizione dà luogo al pagamento di un compenso equo. Tale compenso può essere preteso soltanto da una società di gestione collettiva».

III – Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12.      La TU Darmstadt gestisce una biblioteca accessibile al pubblico. Essa ha allestito nei propri locali posti di lettura elettronica in cui mette a disposizione determinate opere della propria collezione bibliotecaria. Tale collezione annoverava, dal gennaio o dal febbraio del 2009, il manuale dal titolo «Einführung in die neuere Geschichte» [Introduzione alla storia moderna] di Winfried Schulze, pubblicato dalla Eugen Ulmer KG.

13.      La TU Darmstadt aveva digitalizzato l’opera al fine di renderla fruibile dai posti di lettura elettronica (5). I posti di lettura non consentivano di consultare simultaneamente un numero di esemplari dell’opera superiore a quello disponibile nel fondo bibliotecario. Gli utenti di detti posti potevano stampare l’opera su carta ovvero memorizzarla su chiave USB, in tutto o in parte, e portarla in tale forma al di fuori della biblioteca.

14.      La TU Darmstadt non accettava la proposta formulata dalla Eugen Ulmer KG il 29 gennaio 2009, consistente nell’acquisto e nell’utilizzazione come libri elettronici («e-book») dei manuali da essa pubblicati. Non è pacifico tra le parti se la proposta fosse già stata sottoposta alla convenuta nel procedimento principale al momento della digitalizzazione del manuale controverso.

15.      Adito dalla Eugen Ulmer KG, il Landgericht Frankfurt am Main (tribunale di Francoforte sul Meno) ha ritenuto, con sentenza del 6 marzo 2011, che, per poter escludere l’applicazione dell’articolo 52b dell’UrhG, il titolare dei diritti e l’istituzione devono avere preliminarmente raggiunto un accordo sull’utilizzazione digitale dell’opera. Il giudice medesimo ha inoltre respinto la domanda della Eugen Ulmer KG intesa a inibire alla TU Darmstadt di digitalizzare o fare digitalizzare il manuale controverso, accogliendo peraltro la domanda intesa a vietare agli utenti della biblioteca della TU Darmstadt di stampare tale opera e/o di memorizzarla su una chiave USB e/o di portare tali riproduzioni fuori dalla biblioteca, a partire da posti di lettura elettronica installati nella medesima.

16.      Il Bundesgerichtshof, adito con ricorso diretto di «Revision» (cassazione) proposto dalla TU Darmstadt, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se si applichino vincoli di vendita o di licenza ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, qualora il titolare del diritto proponga alle istituzioni ivi menzionate la conclusione a condizioni ragionevoli di contratti di licenza relativi all’utilizzo dell’opera.

2)      Se, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, gli Stati membri possano concedere alle istituzioni il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle loro collezioni, qualora ciò sia necessario ai fini della messa a disposizione di tali opere sui terminali.

3)      Se i diritti previsti dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 si estendano al punto di consentire agli utenti dei terminali di stampare su carta le opere ivi messe a loro disposizione ovvero di memorizzarle su chiavi USB».

17.      La TU Darmstadt, la Eugen Ulmer KG, i governi tedesco, italiano, polacco e finlandese, nonché la Commissione europea, tutti rappresentati all’udienza tenutasi il 26 febbraio 2014, hanno presentato osservazioni scritte, ad eccezione dei governi polacco e finlandese.

IV – Analisi

A –    Sulla questione se un’opera sia soggetta a vincoli di vendita o di licenza qualora il titolare del diritto proponga alle istituzioni la conclusione, a condizioni ragionevoli, di contratti di licenza relativi all’utilizzo dell’opera stessa

18.      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un’opera sia soggetta a «vincoli di vendita o di licenza», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, qualora il titolare del diritto proponga alle biblioteche, agli istituti di istruzione, ai musei o agli archivi presi in considerazione da tale disposizione, la conclusione, a condizioni ragionevoli, di contratti di licenza relativi all’utilizzo di tale opera.

19.      Tutte le parti che hanno presentato osservazioni scritte, ad eccezione della Eugen Ulmer KG, propongono di rispondere negativamente a questa prima questione.

20.      Si pone pertanto la questione se la mera proposta di un equo contratto di licenza implichi l’assoggettamento «a vincoli di vendita o di licenza», ed escluda dunque un’eccezione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, ovvero se, in caso contrario, debba esigersi che il titolare e l’istituzione addivengano ad un accordo in merito. Secondo il giudice del rinvio, la giurisprudenza della Corte non consente di eliminare ogni dubbio quanto alla soluzione della questione.

21.      Come giustamente osservato dalla TU Darmstadt, il rapporto fra i diritti di sfruttamento, da un lato, e la disciplina delle limitazioni, dall’altro, si spiega alla luce del dettato dei considerando 45 e 51 della direttiva 2001/29. Questi ultimi indicano, segnatamente, che «[l]e eccezioni e limitazioni (…) non dovrebbero tuttavia ostacolare la definizione delle relazioni contrattuali volte ad assicurare un equo compenso ai titolari dei diritti» e che «[g]li Stati membri dovrebbero promuovere l’adozione di misure volontarie da parte dei titolari, comprese la conclusione e l’attuazione di accordi fra i titolari e altre parti interessate, per tener conto, a norma della presente direttiva della realizzazione degli obiettivi di determinate eccezioni o limitazioni previste nella normativa nazionale» (6).

22.      Questi due considerando prendono inequivocabilmente in considerazione, nella loro versione tedesca, le relazioni contrattuali esistenti e la conclusione e l’attuazione di accordi contrattuali esistenti, e non mere prospettive di licenza. Le diverse versioni linguistiche di detti considerando confermano anch’esse tale conclusione (7).

23.      Il fatto che debba essere promossa la conclusione di accordi volontari non incide dunque sul requisito della conclusione effettiva di tali accordi ai fini della disposizione di cui trattasi.

24.      Né l’interpretazione sistematica né l’interpretazione teleologica conducono a diversa conclusione. Secondo l’interpretazione sistematica, occorrerebbe interpretare restrittivamente la portata di un’eccezione relativa ad un diritto esclusivo dell’autore (8). Tuttavia, nella specie si tratta di interpretare la condizione di applicazione di un’eccezione, la quale definisce le opere alle quali l’eccezione è suscettibile di essere applicata. L’equilibrio previsto dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 viene conseguito quando l’autore e l’utente si accordano sulle condizioni di vendita o di licenza ovvero quando il beneficiario dell’eccezione si conforma alle condizioni limitative previste dal legislatore nazionale nell’ambito della trasposizione di suddetta direttiva (9). In tale ottica, accontentarsi di una semplice proposta del titolare del diritto d’autore consentirebbe di subordinare l’applicazione di suddetta eccezione a decisioni unilaterali, il che, di conseguenza, priverebbe l’eccezione di effetto utile per le istituzioni interessate. L’interpretazione teleologica, quanto ad essa, esige parimenti, alla luce dell’obiettivo di interesse generale perseguito dal legislatore dell’Unione, ossia la promozione della diffusione del sapere e della cultura, che l’utente possa invocare tale eccezione.

25.      Propongo, pertanto, alla Corte di risolvere la prima questione nel senso che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che un’opera non è soggetta a vincoli di vendita o di licenza qualora il titolare del diritto proponga alle istituzioni contemplate in tale disposizione la conclusione a condizioni ragionevoli di contratti di licenza di utilizzo di tale opera.

B –    Sulla possibilità degli Stati membri di concedere alle istituzioni il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle loro collezioni, qualora ciò sia necessario ai fini della messa a disposizione di tali opere su terminali dedicati

26.      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 autorizzi gli Stati membri a concedere alle istituzioni il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle loro collezioni, qualora ciò sia necessario ai fini della messa a disposizione del pubblico su terminali dedicati.

27.      A parere del giudice del rinvio, una situazione del genere sembra ricorrere nella specie, con l’aggiunta, tuttavia, che se una competenza di tale natura degli Stati membri non risulta a priori da detta disposizione a titolo di competenza accessoria, essa potrebbe essere desunta dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2001/29.

28.      Tutte le parti che hanno presentato osservazioni scritte, ad eccezione della Eugen Ulmer KG, ritengono che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 autorizzi gli Stati membri a concedere alle istituzioni interessate il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle loro collezioni, qualora ciò sia necessario ai fini della messa disposizione di suddette opere su terminali dedicati.

29.      L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 si applica «quando l’utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza».

30.      A termini del primo periodo del medesimo paragrafo 3 dell’articolo 5, le eccezioni o limitazioni ivi previste riguardano il diritto esclusivo di riproduzione e il diritto esclusivo di comunicazione di opere al pubblico. Di fatto, fra le eccezioni e le limitazioni previste all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, talune riguardano espressamente [ad esempio lettera c)], o quantomeno implicitamente [lettera b)], il diritto esclusivo di riproduzione, nonché il diritto esclusivo di comunicazione, mentre altre prendono in considerazione unicamente un solo diritto [lettera d)].

31.      L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 menziona la comunicazione e la messa a disposizione. Queste due nozioni sono contenute nell’articolo 3 di tale direttiva e, più specificamente, in ciascuno dei suoi tre paragrafi. L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 non contiene alcun riferimento esplicito al diritto di riproduzione. Ne concludo che l’eccezione specifica prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 è principalmente un’eccezione al diritto esclusivo di comunicazione, prevista dal menzionato articolo 3.

32.      Come rilevato dalla Corte, risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, che qualsiasi comunicazione di un’opera al pubblico deve essere autorizzata dal titolare del diritto d’autore. Da tale disposizione si evince, quindi, che la nozione di comunicazione al pubblico consta di due elementi cumulativi, vale a dire «un atto di comunicazione» di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un «pubblico». Perché vi sia «atto di comunicazione» è sufficiente, in particolare, che un’opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso, senza che sia determinante che utilizzino o meno tale possibilità (10).

33.      Ne consegue che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il fatto di fornire al pubblico, composto da utenti di terminali dedicati situati nei locali delle biblioteche pubbliche e altre istituzioni menzionate all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, un accesso ad opere tutelate, deve essere qualificato come «messa a disposizione» e, di conseguenza, come «atto di comunicazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 (11).

34.      Tuttavia, in una prospettiva analoga, il dettato dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 ricomprende parimenti, a mio avviso, una riproduzione accessoria alla comunicazione, nella specie sotto forma di realizzazione di una copia digitale di un’opera ai fini della sua comunicazione o messa a disposizione su terminali dedicati. Cionondimeno, in tal caso, non siamo in presenza di un atto di riproduzione transitorio o accessorio, parte integrante e essenziale di un procedimento tecnico ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, il quale si sottrarrebbe al diritto esclusivo dell’autore avente ad oggetto la riproduzione dell’opera (12).

35.      Il diritto richiesto per atti di riproduzione può altresì essere desunto da un’altra disposizione, ossia l’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2001/29. Tale disposizione si applica agli «atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto».

36.      L’espressione «atti di riproduzione specifici» offre lo spunto per una duplice riflessione.

37.      A mio avviso, essa comprende, in tale contesto, segnatamente, le misure intese alla protezione degli originali delle opere ancora tutelate, sebbene antiche, fragili o rare. Nondimeno, essa comprende parimenti una riproduzione resasi necessaria ai fini dell’«utilizzo ?che? abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione (…) a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati», prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29. Ciò può segnatamente riguardare il caso di opere che devono essere consultate da un elevato numero di studenti nell’ambito dei loro studi e le copie delle quali rischierebbero di provocare un utilizzo sproporzionato.

38.      Tuttavia, trattandosi di «atti di riproduzione specifici», né l’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 né l’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), di quest’ultima, interpretati alla luce della regola generale prevista al paragrafo 5 di suddetto articolo (13), consentono una digitalizzazione globale di una collezione, cosicché l’oggetto di «atti di riproduzione specifici» è limitato alle «opere o altri materiali protetti» individuali. A mio avviso, il requisito di proporzionalità delle limitazioni previste al paragrafo 5 di suddetto articolo esige che la possibilità di utilizzare terminali dedicati non venga sfruttata al fine di eludere l’acquisto di un numero sufficiente di copie fisiche dell’opera, introducendo, ad esempio, una regola come quella di cui all’articolo 52b dell’UrhG, secondo la quale il numero di esemplari di un’opera resa accessibile presso i posti di lettura elettronica non deve essere superiore a quello in possesso dell’istituzione.

39.      Qualora, ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, non esista una copia digitale di un’opera protetta, è dunque possibile realizzarne una, alle condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2001/29. La comunicazione ulteriore di tale copia dell’opera è, quanto ad essa, soggetta alle condizioni enunciate all’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29.

40.      Propongo pertanto alla Corte di dichiarare che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, interpretato alla luce dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva medesima, non osta a che gli Stati membri concedano alle istituzioni contemplate da tale disposizione il diritto di digitalizzare le opere delle loro collezioni, qualora ciò sia necessario ai fini della messa a disposizione del pubblico su terminali dedicati.

C –    Sulla possibilità degli Stati membri di consentire agli utenti dei terminali dedicati di stampare su carta o di memorizzare su chiave USB le opere messe a loro disposizione

41.      Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede se i diritti riconosciuti dagli Stati membri in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, possano estendersi al punto di consentire agli utenti dei terminali dedicati di stampare su carta o di memorizzare su una chiave USB, in tutto o in parte, le opere ivi messe a loro disposizione.

42.      Il giudice del rinvio suggerisce di risolvere affermativamente la prima parte e negativamente la seconda parte di tale questione. La TU Darmstadt, quanto ad essa, propone di risolvere affermativamente entrambe le parti della questione, mentre i governi italiano e finlandese propongono di risolvere affermativamente la prima parte e negativamente la seconda parte. Per contro, la Eugen Ulmer KG e la Commissione propongono di risolvere negativamente le due parti della questione. Il governo tedesco ritiene che la questione sia disciplinata non dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, bensì dall’articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a c), della medesima, mentre il governo polacco svolge talune considerazioni, senza tuttavia proporre una soluzione precisa.

43.      Nell’analisi delle due fattispecie contemplate dalla questione del giudice del rinvio, relativa alla possibilità, per gli utenti dei terminali dedicati, di stampare su carta o di memorizzare su una chiave USB, in tutto o in parte, le opere messe a loro disposizione, occorre tenere conto della nozione del diritto di comunicazione. Secondo la giurisprudenza della Corte, occorre interpretare estensivamente la nozione di comunicazione di cui all’articolo 3 della direttiva 2001/29 (14), interpretando, al contempo, restrittivamente tutte le eccezioni a tale diritto (15).

44.      Come ho appena osservato nell’ambito della seconda questione, l’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 contempla principalmente un’eccezione al diritto esclusivo di comunicazione previsto dall’articolo 3 di suddetta direttiva.

45.      Nell’ambito dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, la limitazione al diritto di comunicazione consiste in un utilizzo, senza autorizzazione dell’autore, di opere su terminali dedicati tramite la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che l’utente possa accedervi nell’istituzione a suo piacimento.

46.      Occorre verificare se tale comunicazione ricomprenda parimenti il salvataggio su una chiave USB e la stampa su carta. Rilevo, anzitutto, che le due ipotesi contemplate sono atti non di comunicazione, bensì di riproduzione. Nel caso di una chiave USB, siamo in presenza di una creazione di una copia dell’opera digitale e, nel caso della copia cartacea, di una copia dell’opera su un supporto fisico.

47.      Per quanto riguarda, anzitutto, il salvataggio su una chiave USB, l’interazione fra un terminale e una chiave USB implica la creazione, sulla chiave USB, di una nuova copia digitale della copia digitale preparata dalla biblioteca. È a questo punto che entra in gioco la nozione di terminali dedicati. Tuttavia, la direttiva 2001/29 non precisa cosa essa intenda con questa espressione.

48.      Ai miei occhi, l’utilizzo di un’opera protetta – come un’opera letteraria, fonografica o cinematografica – su terminali dedicati implica un atto di percezione (16), tramite la lettura, l’ascolto o la visione immediata, il quale deve inoltre avere luogo nei locali della biblioteca. In tal senso, la nozione di terminale dedicato ha ad oggetto l’equipaggiamento fornito a tale scopo, e non una soluzione tecnica specifica (17).

49.      A mio avviso, in tale contesto, la nozione di comunicazione esclude dall’ambito dell’eccezione di cui trattasi la possibilità di salvare l’opera su una chiave USB, in quanto in tale caso siamo in presenza non di una comunicazione da parte della biblioteca pubblica o di un’altra istituzione, nel senso inteso dalla Corte nella sua giurisprudenza, bensì della creazione di una copia digitale privata da parte dell’utente. Inoltre, una siffatta riproduzione non è necessaria per preservare l’effetto utile dell’eccezione considerata, anche qualora essa fosse utile all’utente. Una copia del genere può, d’altra parte, essere ricopiata e distribuita online. Orbene, l’eccezione prevista a favore dei terminali dedicati non ricomprende l’atto mediante il quale la biblioteca rende la propria copia digitale accessibile all’utente, affinché questi possa creare un’ulteriore copia e memorizzarla su una chiave USB.

50.      L’analisi della stampa su carta dovrebbe seguire la medesima logica. Un procedimento che sfoci in una copia (parziale) di un’opera eccede, a mio avviso, le eccezioni e le limitazioni previste all’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29.

51.      Ne desumo che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 non ricomprende né il salvataggio su una chiave USB né la stampa su carta.

52.      Tuttavia, ad abundantiam, e con riferimento alla stampa, osservo parimenti quanto segue.

53.      Il procedimento tecnico moderno di fotocopia è ampiamente basato sulla digitalizzazione dell’originale e sulla stampa di una copia (18).

54.      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, può essere consentita, a certe condizioni, la realizzazione di fotocopie delle opere all’interno della biblioteca. Le fotocopiatrici attuali digitalizzano l’originale e stampano su carta una copia analogica dell’opera originale, il che equivale ad una riproduzione fisica degli originali a seguito di digitalizzazione.

55.      Nella sentenza VG Wort e a. (19), la Corte ha ritenuto che «risult?i? dalla formulazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 che quest’ultimo riguarda non solamente la tecnica fotografica, ma anche “ogni altro procedimento avente effetti analoghi”, vale a dire qualsiasi altro mezzo che consenta di raggiungere un risultato analogo a quello ottenuto con la tecnica fotografica, ossia alla rappresentazione analogica di un’opera o dell’altro materiale protetto».

56.      La Corte ha aggiunto che «[n]ei limiti in cui tale risultato sia assicurato, poco importa il numero di operazioni o la natura della tecnologia o delle tecnologie utilizzate nel procedimento di riproduzione in parola, a condizione, tuttavia, che i diversi elementi o le diverse tappe non autonome di tale unico procedimento agiscano o si svolgano sotto il controllo della medesima persona e siano tutte rivolte alla riproduzione dell’opera o di altro materiale protetto su carta o supporto simile» (20).

57.      Seguendo tale approccio, è possibile stampare delle pagine di un’opera già digitalizzata. Tale fattispecie eccede quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, ma può rientrare nell’ambito dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b) e/o c), della direttiva 2001/29. Così come un utente di una biblioteca, nei limiti fissati dalla legislazione nazionale, può fotocopiare le pagine delle opere fisiche in possesso della biblioteca stessa, e così come quest’ultima può consentirlo, l’utente può stampare delle pagine di una copia digitale e la biblioteca può consentirlo. A differenza di una copia digitale salvata su una chiave USB, consentire di stampare le opere digitalizzate da una biblioteca o da un’altra istituzione contemplata dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 non crea, a tal riguardo, una situazione nuova rispetto a quella in cui non esista un terminale dedicato. Non sussiste neanche il pericolo di una distribuzione illecita di ampia portata, presente nel caso delle copie digitali.

58.      Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo di risolvere la terza questione nel senso che i diritti previsti dagli Stati membri in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, non consentono agli utenti dei terminali dedicati di stampare su carta le opere ivi messe a disposizione ovvero di memorizzarle su una chiave USB.

V –    Conclusione

59.      Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof:

1)      L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che un’opera non è soggetta a vincoli di vendita o di licenza qualora il titolare del diritto proponga alle istituzioni contemplate in tale disposizione la conclusione, a condizioni ragionevoli, di contratti di licenza di utilizzo di tale opera.

2)      L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, interpretato alla luce dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva medesima, non osta a che gli Stati membri concedano alle istituzioni contemplate da tale disposizione il diritto di digitalizzare le opere delle loro collezioni, qualora ciò sia necessario ai fini della messa a disposizione del pubblico su terminali dedicati.

3)      I diritti previsti dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 non consentono agli utenti dei terminali dedicati di stampare su carta le opere ivi messe a disposizione ovvero di memorizzarle su chiave USB.


1 –      Lingua originale: il francese.


2 –      GU L 167, pag. 10.


3 –      Ricordo che la digitalizzazione delle opere detenute dalle biblioteche ha formato anch’essa l’oggetto di una controversia nell’ambito del progetto Google Book Search. V. United States District Court, Southern District of New York, sentenza del 14 novembre 2013 nella causa The Authors Guild et al. vs. Google Inc. (05 CIV 8136), e libro verde, intitolato «Il diritto d’autore nell’economia della conoscenza» [COM(2008) 466 final, pag. 8].


4 –      BGBl. 1965 I, pag. 1273.


5 –      Nelle proprie osservazioni scritte, la TU Darmstadt precisa, senza essere contestata in merito dalla Eugen Ulmer KG, che i file digitali dei diversi capitoli di suddetto libro erano semplici file grafici, i quali non possono essere oggetto di un trattamento testi moderno (ricerca nel testo integrale, copia/incolla, ecc.).


6 –      Il corsivo è mio.


7 –      V., ad esempio, le versioni inglese e francese.


8 –      V. sentenza ACI Adam e a. (C‑435/12, EU:C:2014:254, punti 22 e 23, nonché la giurisprudenza citata).


9 –      Sulla capacità degli Stati membri di precisare la portata delle limitazioni e delle eccezioni ai diritti esclusivi dell’autore, v. sentenza VG Wort e a. (da C‑457/11 a C‑460/11, EU:C:2013:426, punti 52 e 53).


10 –      Sentenza Svensson e a. (C‑466/12, EU:C:2014:76, punti da 15 a 19).


11 –      V., in tal senso, sentenze Svensson e a. (EU:C:2014:76, punto 18), nonché OSA (C‑351/12, EU:C:2014:110, punto 25).


12 –      Sentenza Infopaq International (C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 60).


13 –      Sentenza ACI Adam e a. (EU:C:2014:254, punto 25).


14 –      Sentenze Svensson e a. (EU:C:2014:76, punto 19), nonché OSA (EU:C:2014:110, punto 23).


15 –      V., in tal senso, sentenza Infopaq International (EU:C:2009:465, punto 56 e la giurisprudenza citata).


16 –      Sentenza VG Wort e a. (EU:C:2013:426, punto 67).


17 –      Nulla osta pertanto, a mio avviso, a che ad esempio un PC o un computer portatile possano essere utilizzati quali «terminali dedicati». Tuttavia, la nozione di «terminale dedicato» può esigere che talune potenzialità tecniche dell’equipaggiamento non siano accessibili agli utenti nelle istituzioni.


18 –      V. conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa VG Wort e a. (da C‑457/11 a C‑460/11, EU:C:2013:34, paragrafi 75 e segg.), nelle quali ella fa un’analisi approfondita della riproduzione che richiede una catena di dispositivi.


19 –      Sentenza VG Wort e a. (EU:C:2013:426, punto 68).


20 –      Sentenza VG Wort e a. (EU:C:2013:426, punto 70).