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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 25 febbraio 2016 – Indėlių ir investicijų draudimas

(Causa C-109/16)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente in cassazione: VĮ Indėlių ir investicijų draudimas

Resistente in cassazione: Alvydas Raišelis

Questioni pregiudiziali

Se qualora un ente creditizio operi come impresa di investimento cui sono stati trasferiti fondi per l’acquisizione di titoli di debito emessi dal medesimo ente creditizio, ma l’emissione di titoli non abbia luogo e il trasferimento di tali titoli alla proprietà della persona che ha versato i fondi non avvenga, benché i fondi siano già stati addebitati sul conto bancario di tale persona e trasferiti su un conto aperto a nome dell’ente creditizio e non siano rimborsabili e, inoltre, l’intento normativo nazionale circa l’applicazione di uno specifico sistema di tutela non sia chiaro l’articolo 1, punto 1), della direttiva depositi 1 e l’articolo 1, punto 4), della direttiva investitori 2 possano applicarsi direttamente al fine di individuare il sistema di copertura applicabile, se la destinazione dei fondi sia il criterio decisivo a tal fine e se tali disposizioni delle direttive siano sufficientemente chiare, precise e incondizionate e creino diritti soggettivi, tanto da poter essere invocate da privati dinanzi ai giudici nazionali a sostegno delle loro domande di indennizzo nei confronti dell’ente statale che fornisce la copertura assicurativa.

Se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva investitori, che specifica le tipologie di crediti coperte dal sistema di indennizzo degli investitori, debba essere inteso e interpretato nel senso che riguarda anche i diritti alla restituzione di fondi che un’impresa di investimento deve agli investitori e che non sono detenuti a nome di questi ultimi.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva investitori, che specifica le tipologie di crediti coperte dal sistema di indennizzo, sia sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato e crei diritti soggettivi, tanto da poter essere invocato da privati dinanzi ai giudici nazionali a sostegno delle loro domande di indennizzo nei confronti dell’ente statale che fornisce la copertura assicurativa.

Se l’articolo 1, punto 1), della direttiva depositi debba essere inteso e interpretato nel senso che la definizione di «deposito» di cui a tale direttiva ricomprenda anche i fondi trasferiti da un conto personale, previo consenso del titolare, a un conto aperto a nome dell’ente creditizio, detenuto presso il medesimo ente e destinato al pagamento dell’emissione futura di titoli di debito di detto ente.

5)    Se il combinato disposto degli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 3, della direttiva depositi debba essere inteso nel senso che un pagamento della garanzia dei depositi, a concorrenza dell’importo specificato all’articolo 7, paragrafo 1, deve essere effettuato a favore di tutti coloro i cui diritti di credito possano essere stabiliti anteriormente alla data dell’adozione della conclusione o della decisione di cui all’articolo 1, punto 3), i) e ii), della direttiva depositi.

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1 Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135, pag. 5).

2 Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84, pag. 22).