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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 27 giugno 2013 – Procedimento penale a carico di Markus D.

(Causa C-358/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Imputato nella causa principale

Markus D.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, del 6 novembre 2001 1 , come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del 31 marzo 2004 2 , debba essere interpretato nel senso che sostanze o associazioni di sostanze ai sensi di tale disposizione, atte unicamente ad incidere sulle funzioni fisiologiche - quindi senza ripristinarle o correggerle -, debbano essere considerate quali medicinali, solamente qualora apportino un beneficio terapeutico o, comunque, producano effetti positivi sulle funzioni fisiologiche. Se, dunque, non rientrino nella definizione di medicinale di cui alla direttiva le sostanze o associazioni di sostanze consumate solamente per i loro effetti psicoattivi - produttivi di uno stato euforico – e che comportino comunque effetti dannosi per la salute.

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1 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag.67).

2 Direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136, pag. 34).