Language of document : ECLI:EU:C:2010:706





Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 22 novembre 2010 – Selipar – Sociedade Unipessoal / Fazenda Pública

(causa C‑199/10)

«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Artt. 56 CE e 58 CE – Tassazione dei dividendi – Ritenuta alla fonte – Normativa tributaria nazionale che prevede l’esenzione dei dividendi versati alle società residenti»

1.                     Diritto comunitario – Principi – Parità di trattamento – Discriminazione in base alla nazionalità – Rapporto tra l’art. 12 CE e gli artt. 43 CE e 56 CE (Artt. 12 CE, 43 CE e 56 CE) (v. punti 23-24)

2.                     Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Tassazione dei dividendi (Artt. 56 CE e 58 CE) (v. punti 36-38, 40-41, 43 e dispositivo)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Supremo Tribunal Administrativo – Compatibilità con gli artt. 12 CE, 43 CE, 46 CE, 56 CE e 58, n. 3, CE (divenuti artt. 18, 49, 63 e 65, n. 3, TFUE), nonché con l’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6) di una normativa tributaria nazionale relativa all’imposizione sui dividendi distribuiti da una società residente ad una società beneficiaria non residente che detiene una partecipazione nel capitale della società distributrice inferiore al 25% – Imposizione tramite ritenuta alla fonte con aliquota del 15% prevista dalla convenzione intesa a prevenire la doppia imposizione conclusa fra i due Stati di cui trattasi – Esenzione per i dividendi versati alle società residenti.

Dispositivo

Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad un regime fiscale derivante da una convenzione intesa a prevenire la doppia imposizione conclusa fra due Stati membri, che prevede una ritenuta alla fonte con aliquota del 15% sui dividendi distribuiti da una società residente in uno Stato membro ad una società beneficiaria residente nell’altro Stato membro, quando la normativa nazionale del primo Stato membro esenta da tale ritenuta i dividendi versati ad una società beneficiaria residente. Diverso potrebbe essere il caso solo qualora l’imposta ritenuta alla fonte potesse essere imputata all’imposta dovuta nel secondo Stato membro fino a concorrenza dell’importo della differenza di trattamento. Spetta al giudice del rinvio verificare se siffatta neutralizzazione della differenza di trattamento sia realizzata applicando il complesso delle pattuizioni della convenzione intesa a prevenire la doppia imposizione e l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, conclusa il 26 ottobre 1993 tra la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna.