Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 13 giugno 2017 – «Varna Holideis» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Causa C-364/17)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Varna
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: «Varna Holideis» EOOD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 90, paragrafo 1, e l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 1 , debbano essere interpretati nel senso che essi impongono una rettifica della detrazione operata per una cessione anche in un caso, come quello del procedimento principale, nel quale il negozio giuridico, per il quale è stato esercitato il diritto alla detrazione, sia stato dichiarato nullo con sentenza definitiva, oppure se in relazione alla definizione contenuta nell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, in un caso siffatto si debba ritenere che non sussista una cessione e che l’imposta non fosse esigibile fin dall’inizio.
Se l’articolo 185, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che, in mancanza di una normativa nazionale che disciplini la rettifica della detrazione operata nel caso di dichiarazione di nullità di un negozio giuridico mediante sentenza, la rettifica possa avvenire in virtù dell’applicazione diretta dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva.
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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).