Language of document : ECLI:EU:C:2017:626

Edizione provvisoria

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

31 luglio 2017 (*)

«Procedimento accelerato»

Nelle cause riunite C‑350/17 e C‑351/17,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanze del 6 aprile 2017, pervenute in cancelleria il 12 giugno 2017, nei procedimenti

Mobit Soc. cons. arl

contro

Regione Toscana (C‑350/17),

nei confronti di:

Autolinee Toscane SpA,

Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP),

e

Autolinee Toscane SpA

contro

Mobit Soc. cons. arl (C‑351/17),

nei confronti di:

Regione Toscana,

Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP),

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti il giudice relatore, E. Juhász, e l’avvocato generale, H. Saugmandsgaard Øe,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).

2        Tali domande sono state presentate, da un lato, nell’ambito di una controversia che contrappone la Mobit Soc. cons. arl, che raggruppa varie imprese che operano nel settore dei trasporti, alla Regione Toscana (Italia) in merito all’aggiudicazione definitiva all’Autolinee Toscane SpA della concessione di servizi di trasporto pubblico locale e, dall’altro, di una controversia, caratterizzata dalle stesse circostanze in fatto, tra l’Autolinee Toscane e la Mobit.

3        Il giudice del rinvio, con ordinanze depositate separatamente il 26 giugno 2017, chiede alla Corte di sottoporre il trattamento delle presenti cause a procedimento accelerato in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

4        A sostegno delle sue domande, il giudice del rinvio indica, in sostanza, che, nelle more di una decisione sull’aggiudicazione dell’appalto in questione, la Regione Toscana si è vista obbligata ad adottare decisioni di affidamento diretto a titolo di provvedimenti di emergenza, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 1370/2007, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto. Orbene, secondo il giudice del rinvio, mentre l’affidamento di un contratto di servizio pubblico attraverso provvedimenti di emergenza siffatti non deve, ai sensi di tale disposizione, superare i due anni, la durata del procedimento giudiziario rischia di essere più lunga.

5        Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che, secondo la Regione Toscana, il valore dell’appalto ammonta a circa EUR 4 miliardi.

6        A tale riguardo, occorre rilevare, da un lato, che la circostanza che il giudice del rinvio sia tenuto a fare tutto il possibile per garantire una rapida soluzione del procedimento principale non è di per sé sufficiente a giustificare il ricorso a un procedimento accelerato (ordinanza del presidente della Corte del 23 dicembre 2015, Vilkas, C‑640/15, non pubblicata, EU:C:2015:862, punto 8 e giurisprudenza ivi citata).

7        Dall’altro, gli interessi economici, per quanto importanti e legittimi essi siano, non sono idonei a giustificare, di per sé soli, il ricorso al procedimento accelerato (ordinanza del presidente della Corte del 16 marzo 2017, Abanca Corporación Bancaria, C‑70/17, non pubblicata, EU:C:2017:227, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).

8        Ciò considerato, le domande con cui il giudice del rinvio chiede che le presenti cause siano sottoposte a procedimento accelerato non possono essere accolte.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

Le domande con cui il Consiglio di Stato (Italia) chiede che le cause C350/17 e C351/17 siano sottoposte a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte sono respinte.

Lussemburgo, 31 luglio 2017

Il cancelliere

 

Il presidente

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Lingua processuale: l’italiano.