Language of document : ECLI:EU:C:2013:86

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

21 febbraio 2013 (*)

«Articolo 48 TFUE – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004 – Assicurazione vecchiaia e morte – Modalità particolari di applicazione della normativa nazionale relativa all’assicurazione vecchiaia – Calcolo delle prestazioni»

Nella causa C‑282/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna), con decisione del 9 maggio 2011, pervenuta in cancelleria il 6 giugno 2011, nel procedimento

Concepción Salgado González,

contro

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, E. Levits, J.-J. Kasel e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 maggio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), da A.R. Trillo García e P. García Perea, abogados;

–        per il governo spagnolo, da A. Rubio González, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da S. Pardo Quintillán e da V. Kreuschitz, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 settembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata mediante il regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 (GU L 114, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 284, pag. 43; in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»).

2        Questa domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la sig.ra Salgado González all’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS; in prosieguo: l’«INSS») e alla Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) in merito all’importo della pensione di vecchiaia della ricorrente nel procedimento principale.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 così dispone:

«Le persone alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

4        A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, di detto regolamento:

«Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l’istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti – sia in un regime generale sia in un regime speciale – sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine, essa tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».

5        L’articolo 46, paragrafo 2, del citato regolamento prevede quanto segue:

«Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l’applicazione dell’articolo 45 e/o dell’articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:

a)      l’istituzione competente calcola l’importo teorico della prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. (…)

b)      l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione in base all’importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa».

6        L’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 così dispone::

«Ai fini del calcolo dell’importo teorico e del “pro rata” di cui all’articolo 46, paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:

(…)

g)      l’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni sia effettuato su una base contributiva media, determina questa base media in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato».

7        Conformemente all’articolo 89 dello stesso regolamento, «le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell’allegato VI».

8        Ai sensi del punto 4 della sezione H, relativa al Regno di Spagna, dell’allegato VI al regolamento n. 1408/71:

«a)      In applicazione dell’articolo 47 del regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulle basi contributive reali versate dall’assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell’ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola.

b)      L’importo della pensione ottenuta sarà aumentato dell’importo delle maggiorazioni e rivalutazioni calcolate per ciascun anno successivo, per le pensioni di analoga natura».

9        L’articolo 90 del regolamento n. 883/2004 dispone che il regolamento n. 1408/71 è sostanzialmente abrogato a partire dalla data d’applicazione del regolamento n. 883/2004.

10      L’articolo 87, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004 contiene la seguente disposizione transitoria:

«I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima della data di applicazione del presente regolamento in uno Stato membro possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto del presente regolamento».

11      A norma dell’articolo 91 di questo regolamento, il medesimo è applicabile a partire dall’entrata in vigore del regolamento di applicazione.

12      Il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284, pag. 1), è entrato in vigore il 1° maggio 2010, conformemente a quanto disposto dall’articolo 97 del medesimo.

 Il diritto spagnolo

13      Conformemente all’articolo 161, paragrafo 1, lettera b), della legge generale in materia di previdenza sociale (Ley General de la Seguridad Social), nel testo modificato e approvato con regio decreto legislativo n. 1/1994, du 20 giugno 1994, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «LGSS»), l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia richiede necessariamente un periodo minimo contributivo di quindici anni.

14      Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, della LGSS:

«L’importo di base della pensione di vecchiaia, di tipo contributivo, si ottiene dividendo per 210 le basi contributive dell’interessato relative ai 180 mesi immediatamente precedenti al mese anteriore a quello della realizzazione del rischio».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      La sig.ra Salgado González ha versato contributi previdenziali in Spagna al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (regime assicurativo speciale per i lavoratori autonomi) per un periodo totale di 3 711 giorni, dal 1º febbraio 1989 al 31 marzo 1999, e in Portogallo per un periodo totale di 2 100 giorni, tra il 1º marzo 2000 ed il 31 dicembre 2005.

16      Essa ha chiesto il godimento di una pensione di vecchiaia in Spagna. Il 9 novembre 2006, detta pensione le è stata concessa dall’INSS, con effetto a partire dal 1° gennaio 2006.

17      In un primo tempo l’INSS, in applicazione dell’articolo 162, paragrafo 1, della LGSS, ha stabilito l’«importo di base» di detta prestazione come pari a EUR 341,65 mensili.

18      Detto importo è stato ottenuto sommando le basi contributive versate in Spagna dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2005 e dividendo il risultato per 210, divisore che corrisponde – come si evince dal fascicolo presentato dinanzi alla Corte – al totale dei contributi ordinari (dodici per anno) e straordinari (due per anno) versati per un periodo di 180 mesi, vale a dire per quindici anni.

19      Tale importo di base è stato soggetto a un primo aggiustamento, ossia a una riduzione pari al 53%, per tenere conto degli anni di contribuzione della sig.ra Salgado González. A seguito di questo primo aggiustamento, l’importo di base risultava pari a EUR 181,07.

20      Questo importo è stato poi nuovamente aggiustato al fine di stabilire la quota della pensione di vecchiaia a carico del Regno di Spagna. A tal fine, l’INSS ha preso in considerazione la quota dei contributi versati in Spagna dalla sig.ra Salgado González rispetto all’insieme dei suoi contributi. La quota a carico di questo Stato membro è stata stabilita pari al 63,86% dell’importo di base aggiustato, il che corrispondeva a EUR 115,63. Questo importo, rivalutato e incrementato con le voci integrative, veniva alla fine valutato pari a EUR 371,36.

21      L’8 gennaio 2007, la sig.ra Salgado González, la quale ritiene che occorra comprendere nel calcolo della prestazione di vecchiaia cui essa ha diritto anche i contributi da essa versati in Portogallo, ha chiesto che detto importo fosse rivisto e stabilito pari a EUR 864,14 mensili.

22      L’INSS ha respinto tale domanda e, in un secondo tempo, ha stabilito questo stesso importo come pari a EUR 336,86 mensili.

23      Esso è stato ottenuto, in applicazione dell’articolo 162, paragrafo 1, della LGSS, sommando le basi contributive spagnole dal 1° aprile 1984 al 31 marzo 1999, ossia durante i quindici anni precedenti il versamento degli ultimi contributi da parte della sig.ra Salgado González in Spagna, e dividendo tale totale per 210. Tuttavia, poiché la ricorrente nel procedimento principale ha iniziato a versare contributi alla previdenza sociale spagnola solo dal 1° febbraio 1989, i contributi compresi tra il 1° aprile 1984 e il 31 gennaio 1989 sono stati contabilizzati come pari a zero.

24      Su questo importo di base, l’INSS ha effettuato gli aggiustamenti descritti nei punti 19 e 20 della presente sentenza, al fine di stabilire l’importo effettivo della prestazione.

25      Una volta esperiti infruttuosamente alcuni riciorsi amministrativi, la sig.ra Salgado González ha proposto ricorso dinanzi al Juzgado de lo Social n. 3 de Ourense (Tribunale per la legislazione sociale di Ourense), il quale è stato parimenti respinto.

26      Adito in appello, il giudice del rinvio precisa che, per determinare l’importo di base della prestazione di vecchiaia da concedere alla ricorrente nel procedimento principale, l’INSS ha applicato il combinato disposto del punto 4 della sezione H dell’allegato VI al regolamento n. 1408/71 e dell’articolo 162, paragrafo 1, della LGSS.

27      Il giudice del rinvio spiega di non aver nessun dubbio sull’impossibilità di comprendere i contributi versati in Portogallo dalla sig.ra Salgado González nel calcolo dell’importo di base della pensione di vecchiaia spagnola della medesima. Tuttavia, esso ritiene che il metodo utilizzato dall’INSS per calcolare detto importo non sia conforme a quanto richiesto dal rispetto della libertà di circolazione dei lavoratori in materia di prestazioni previdenziali di cui all’articolo 48 TFUE, né alla parità di trattamento tra lavoratori sedentari ed emigranti, prevista dall’articolo 3 del regolamento n. 1408/71.

28      In particolare, da un lato, l’applicazione del divisore 210 per i lavoratori comunitari emigranti, anche nel caso in cui gli anni di contribuzione in Spagna siano inferiori a quindici, colloca tali lavoratori in una situazione di disparità rispetto ai lavoratori non emigranti i quali versino i loro contributi in Spagna. Infatti, pur soggiacendo a un onere contributivo equivalente a quello di un lavoratore non emigrante ed assicurato in Spagna, il lavoratore emigrante comunitario, che abbia ripartito i propri contributi tra il Regno di Spagna ed un altro Stato membro, otterrebbe una base di calcolo sempre più esigua quanto più ridotta sia la somma dei contributi dal medesimo versati in Spagna. Un risultato siffatto sarebbe contrario all’obiettivo comunitario, quale previsto dall’articolo 48 TFUE, consistente nell’evitare che il lavoratore emigrante subisca una riduzione dell’importo della prestazione che egli avrebbe ricevuto se non fosse emigrato (v. sentenze del 9 agosto 1994, Reichling, C‑406/93, Racc. pag. I‑4061, punto 26, e del 12 settembre 1996, Lafuente Nieto, C‑251/94, Racc. pag. I‑4187, punto 38).

29      Dall’altro, il giudice del rinvio spiega che, più un lavoratore versa contributi in uno Stato membro diverso dal Regno di Spagna, meno dispone di tempo nel corso della sua carriera professionale per versare contributi in Spagna – i soli che possono essere presi in considerazione ai sensi del punto 4 della sezione H dell’allegato VI al regolamento n. 1408/71 – per il periodo di quindici anni previsto dall’articolo 162, paragrafo 1, della LGSS. Queste circostanze marcherebbero la differenza tra la posizione del lavoratore emigrante che versi contributi in Spagna e il lavoratore non emigrante che versi contributi parimenti in Spagna, in quanto quest’ultimo ha a disposizione l’intera durata della sua carriera professionale per maturare i quindici anni di anzianità contributiva.

30      Il Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)       Se risulti conforme agli obiettivi comunitari enunciati all’articolo 48 TFUE e all’articolo 3 del [regolamento n. 1408/71], nonché al [punto 4 della sezione H dell’allegato VI a detto regolamento], un’interpretazione [di quest’ultima disposizione] in base alla quale, nel calcolo della prestazione teorica spagnola effettuato sulle basi contributive reali versate dall’assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell’ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola, la somma così ottenuta viene divisa per 210, ove tale divisore è stabilito per la determinazione della base di calcolo della pensione di vecchiaia, conformemente all’articolo 162, paragrafo 1, della [LGSS].

2)      Qualora la precedente questione venisse risolta in senso negativo:

      se risulti conforme agli obiettivi comunitari enunciati all’articolo 48 TFUE e all’articolo 3 del [regolamento n. 1408/71], nonché al [punto 4 della sezione H dell’allegato VI a detto regolamento], un’interpretazione [della suddetta ultima disposizione] in base alla quale, nel calcolo della prestazione teorica spagnola effettuato sulle basi contributive reali versate dall’assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell’ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola, la somma così ottenuta viene divisa per il numero di anni di contribuzione in Spagna.

3)      Nel caso in cui la seconda questione venisse risolta negativamente e a prescindere dalla soluzione, positiva o negativa, della prima questione:

se [il punto 2, lettera a), dell’allegato XI, dal titolo “Spagna”, al regolamento n. 883/2004] possa essere applicato per analogia al caso del presente procedimento, allo scopo di soddisfare gli obiettivi comunitari enunciati all’articolo 48 TFUE e all’articolo 3 del [regolamento n. 1408/71] e se, in conseguenza di tale applicazione, sia possibile coprire il periodo di contribuzione maturato in Portogallo con la base contributiva spagnola che più si avvicini nel tempo a tale periodo contributivo, tenendo conto dell’evoluzione dei prezzi al consumo.

4)      Nel caso in cui le prime tre questioni venissero risolte negativamente:

qualora nessuna delle interpretazioni suggerite in precedenza potesse essere accolta in tutto o in parte, quale sia la corretta interpretazione [del punto 4 dell’allegato VI, sezione H, al regolamento n. 1408/71], utile per la soluzione della controversia descritta nella presente ordinanza, che risulti più conforme agli obiettivi comunitari enunciati all’articolo 48 TFUE e all’articolo 3 del [regolamento n. 1408/71] nonché al [punto 4 della sezione H di detto allegato VI]».

 Sulle questioni pregiudiziali

31      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio desidera sostanzialmente sapere se gli articoli 48 TFUE e 3 del regolamento n. 1408/71, nonché il punto 4 della sezione H dell’allegato VI a detto regolamento così come l’allegato XI, dal titolo «Spagna», punto 2, lettera a), del regolamento n. 883/2004 ostino alla normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale l’importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, è sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per il periodo di riferimento fisso di quindici anni precedente il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, diviso per 210, senza che né la durata di tale periodo né il divisore utilizzato possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione.

32      In via preliminare occorre constatare che, conformemente all’articolo 91 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 97 del regolamento n. 987/2009, il regolamento n. 883/2004 è applicabile solo a partire dal 1° maggio 2010.

33      Orbene, come si ricava dal punto 16 della presente sentenza, il 9 novembre 2006 l’INSS ha concesso alla sig.ra Salgado González una pensione di vecchiaia con effetti a partire dal 1° gennaio 2006. Inoltre, come parimenti rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 30 delle sue conclusioni, nessun elemento agli atti consente di affermare che la sig.ra Salgado González si sia avvalsa della facoltà offerta dall’articolo 87, paragrafo 5, di detto regolamento per ottenere la revisione dei suoi diritti.

34      Da ciò discende che il regolamento n. 883/2004 non è applicabile ratione temporis al procedimento principale.

35      Al fine di rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio, si deve ricordare che il regolamento n. 1408/71 non organizza un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti e ha come solo obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi. Pertanto, secondo costante giurisprudenza, gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale (v. sentenze del 1° aprile 2008, Governo della Comunità francese e Governo vallone, C‑212/06, Racc. pag. I‑1683, punto 43, nonché del 21 luglio 2011, Stewart, C‑503/09, Racc. pag. I‑6497, punto 75).

36      Di conseguenza, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare, segnatamente, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni (sentenza Stewart, cit., punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

37      Nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (sentenza Stewart, cit., punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

38      A questo proposito occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 45 del regolamento n. 1408/71, se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione del diritto alle prestazioni previste da tale disposizione, quale la pensione di vecchiaia, al compimento di periodi di assicurazione, l’istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro. A tal fine, essa tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

39      Nel procedimento principale è pacifico che l’INSS, al fine di verificare se la sig.ra Salgado González avesse versato i contributi per il periodo minimo di quindici anni previsto dall’articolo 161, paragrafo 1, lettera b), della LGSS, ha tenuto conto sia dei periodi compiuti in Spagna che di quelli compiuti in Portogallo, conformemente all’articolo 45 del regolamento n. 1408/71.

40      Viceversa, il giudice del rinvio si chiede se il diritto dell’Unione osti alle modalità di calcolo dell’importo teorico della prestazione in questione utilizzate dall’INSS.

41      A questo proposito occorre ricordare che dal disposto dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 emerge che l’importo teorico di una siffatta prestazione dev’essere calcolato come se l’assicurato avesse esercitato tutta la propria attività lavorativa esclusivamente nello Stato membro interessato (sentenza del 21 luglio 2005, Koschitzki, C‑30/04, Racc. pag. I‑7389, punto 27).

42      Peraltro, l’articolo 47 del regolamento n. 1408/71 prevede disposizioni integrative per il calcolo delle prestazioni. In particolare, nel paragrafo 1, lettera g), di detto articolo si enuncia che l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni sia effettuato su una base contributiva media, determina tale base in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato. Peraltro, la sezione H dell’allegato VI al regolamento n. 1408/71, che illustra le modalità specifiche di applicazione della legislazione spagnola, nel suo punto 4, lettera a), precisa che, in applicazione dell’articolo 47 di detto regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulle basi contributive reali versate dall’assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell’ultimo contributo alla previdenza sociale spagnola.

43      Secondo una costante giurisprudenza, gli articoli 46, paragrafo 2, e 47, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati alla luce dell’obiettivo perseguito dall’articolo 48 TFUE, che comporta in particolare che i lavoratori emigranti non debbano subire una riduzione dell’importo delle prestazioni previdenziali per il fatto di aver esercitato il loro diritto alla libera circolazione (citate sentenze Reichling, punti 21 e 22, nonché Lafuente Nieto, punto 33).

44      Orbene, in sede di liquidazione della prestazione in questione nel procedimento principale, l’INSS ha effettuato il calcolo dell’importo teorico della pensione di vecchiaia della sig.ra Salgado González applicando la regola prevista nell’articolo 162, paragrafo 1, della LGSS, secondo la quale detto importo dev’essere calcolato in base a un contributo medio.

45      Allo scopo di riconoscere il diritto alla prestazione, essa ha indubbiamente tenuto conto dei contributi portoghesi come se questi ultimi fossero periodi compiuti in osservanza della normativa spagnola, conformemente all’articolo 45 del regolamento n. 1408/71.

46      Tuttavia, l’articolo 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1408/71 implica che il calcolo della base contributiva media si basi sull’importo dei soli contributi versati a norma della legislazione interessata (v., per analogia, sentenza Lafuente Nieto, cit., punto 39).

47      A questo riguardo risulta che, nel calcolare l’importo teorico della prestazione in questione nel procedimento principale, l’INSS non ha calcolato il contributo medio della sig.ra Salgado González in funzione dei soli periodi assicurativi compiuti in Spagna da quest’ultima negli anni immediatamente precedenti il versamento dell’ultimo contributo alla previdenza sociale spagnola, come prescritto dall’articolo 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1408/71 e dal punto 4, lettera a), della sezione H dell’allegato VI a quest’ultimo.

48      In effetti, la sig.ra Salgado González ha versato contributi al regime previdenziale spagnolo dal 1° febbraio 1989 al 31 marzo 1999, per un totale di 3 711 giorni, ossia all’incirca dieci anni e due mesi, mentre l’INSS aggiunge al calcolo un periodo contributivo fittizio compreso tra il 1° aprile 1984 e il 30 gennaio 1989, al fine di soddisfare la condizione del versamento di contributi per un periodo di quindici anni precedente l’ultimo versamento al regime spagnolo da parte della sig.ra Salgado González. Mediante questa operazione, l’INSS mirava a fissare un numeratore al quale applicare il divisore di 210 previsto dall’articolo 162, paragrafo 1, della LGSS e calcolare in tal modo la base contributiva media necessaria per stabilire l’importo di base della pensione di vecchiaia.

49      Nondimeno, poiché la sig.ra Salgado González non ha versato contributi tra il 1° aprile 1984 e il 31 marzo 1989, l’INSS ha preso in considerazione nel calcolo alcuni periodi assicurativi che non erano compiuti in Spagna. Poiché questi periodi sono stati necessariamente contabilizzati come pari a zero, il fatto di tenerne conto ha portato al risultato di una riduzione della base contributiva media della sig.ra Salgado González.

50      Orbene, è giocoforza constatare che una siffatta riduzione non si sarebbe verificata se la sig.ra Salgado González avesse versato contributi unicamente in Spagna, senza esercitare il suo diritto alla libera circolazione. In altri termini, contrariamente a quanto prescritto dall’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, quale ricordato nel punto 41 della presente sentenza, l’importo teorico della pensione di vecchiaia della sig.ra Salgado González non è stato calcolato come se quest’ultima avesse svolto tutta la sua attività professionale esclusivamente in Spagna.

51      Il risultato potrebbe essere diverso se, come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 44 delle sue conclusioni, la normativa nazionale prevedesse sistemi per adeguare le modalità per il calcolo dell’importo teorico della pensione di vecchiaia, al fine di tener conto dell’esercizio, da parte del lavoratore interessato, del suo diritto alla libera circolazione. Nel caso di specie, viste le modalità stabilite dall’articolo 162, paragrafo 2, della LGSS, il divisore potrebbe essere modificato per riflettere il numero di versamenti contributivi, a fronte delle retribuzioni ordinarie e straordinarie, realmente effettuati dall’assicurato.

52      In considerazione di tutto quanto sin qui esposto, occorre risolvere le questioni proposte dichiarando che gli articoli 48 TFUE, 3, 46, paragrafo 2, lettera a), e 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1408/71 nonché il punto 4 della sezione H dell’allegato VI a detto regolamento devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale l’importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, è sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene applicato un divisore fisso, senza che né la durata di tale periodo né detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione.

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Gli articoli 48 TFUE, 3, 46, paragrafo 2, lettera a), e 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata mediante il regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, nonché il punto 4 della sezione H dell’allegato VI a detto regolamento devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale l’importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, è sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene applicato un divisore fisso, senza che né la durata di tale periodo né detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.