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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Hamburg - Germania) - Jürgen Römer / Freie und Hansestadt Hamburg

(Causa C-147/08) 1

(Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Principi generali del diritto dell'Unione - Art. 157 TFUE - Direttiva 2000/78/CE - Ambito di applicazione - Nozione di "retribuzione" - Esclusioni - Regime di previdenza professionale sotto forma di pensione complementare di vecchiaia per gli ex dipendenti di un ente locale ed i loro superstiti - Metodo di calcolo di tale pensione che avvantaggia i beneficiari coniugati rispetto a quelli che vivono nell'ambito di un'unione civile registrata - Discriminazione fondata sulle tendenze sessuali)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Jürgen Römer

Convenuta: Freie und Hansestadt Hamburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Arbeitsgericht Hamburg - Interpretazione del principio della parità di trattamento, dell'art. 141 del Trattato CE, degli artt. 1, 2 e 3, nn. 1, lett. c), e 3, nonché del 'considerando' 22 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) - Sfera d'applicazione della direttiva - Esclusione dei versamenti di qualsiasi natura effettuati dai regimi pubblici o assimilabili, ivi inclusi i regimi pubblici di sicurezza sociale o di protezione sociale - Esclusione delle leggi nazionali relative allo stato civile e delle prestazioni che ne derivano - Regime di previdenza professionale sotto forma di pensione complementare di vecchiaia per gli ex impiegati e lavoratori di un ente locale territoriale e per i loro superstiti - Metodo di calcolo della pensione che avvantaggia i beneficiari coniugati rispetto a quelli che vivono nell'ambito di un'unione civile registrata

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che non sono escluse dal suo ambito di applicazione ratione materiae - né sulla base del suo art. 3, n. 3, né a norma del suo ventiduesimo 'considerando' - le pensioni complementari di vecchiaia come quelle versate agli ex dipendenti della Freie und Hansestadt Hamburg e ai loro superstiti ai sensi della legge del Land di Amburgo disciplinante le pensioni complementari di vecchiaia e di reversibilità dei dipendenti della Freie und Hansestadt Hamburg (Erstes Ruhegeldgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg), nel testo del 30 maggio 1995, le quali costituiscono retribuzioni ai sensi dell'art. 157 TFUE.

Il combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3, n. 1, lett. c), della direttiva 2000/78 osta ad una norma nazionale, come quella di cui all'art. 10, n. 6, della succitata legge del Land di Amburgo, ai sensi della quale un beneficiario partner di un'unione civile percepisca una pensione complementare di vecchiaia di importo inferiore rispetto a quella concessa ad un beneficiario coniugato non stabilmente separato, qualora:

-    nello Stato membro interessato, il matrimonio sia riservato a persone di sesso diverso e coesista con un'unione civile quale quella prevista dalla legge 16 febbraio 2001, sulle unioni civili registrate (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft), che è riservata a persone dello stesso sesso, e

-    sussista una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali, per il motivo che, nell'ordinamento nazionale, il suddetto partner di un'unione civile si trova in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata per quanto riguarda la pensione summenzionata. La valutazione della comparabilità ricade nella competenza del giudice del rinvio e deve essere incentrata sui rispettivi diritti ed obblighi dei coniugi e delle persone legate in un'unione civile, quali disciplinati nell'ambito dei corrispondenti istituti e che risultano pertinenti alla luce della finalità e dei presupposti di concessione della prestazione in questione.

Nel caso in cui l'art. 10, n. 6, della legge del Land di Amburgo disciplinante le pensioni complementari di vecchiaia e di reversibilità dei dipendenti della Freie und Hansestadt Hamburg, nel testo del 30 maggio 1995, costituisse una discriminazione ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2000/78, il diritto alla parità di trattamento potrebbe essere rivendicato da un singolo quale il ricorrente nella causa principale non prima della scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, ossia a partire dal 3 dicembre 2003, e ciò senza necessità di attendere che il legislatore nazionale renda la disposizione suddetta conforme al diritto dell'Unione.

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1 - GU C 171 del 5.7.2008.