Language of document : ECLI:EU:C:2015:298

Causa C‑146/13

Regno di Spagna

contro

Parlamento europeo

e

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento – Attuazione di una cooperazione rafforzata – Istituzione di una tutela brevettuale unitaria – Regolamento (UE) n. 1257/2012 – Articolo 118, primo comma, TFUE – Base giuridica – Articolo 291 TFUE – Delega di poteri a organismi esterni all’Unione europea – Principi dell’autonomia e dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 maggio 2015

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà industriale e commerciale – Diritto di brevetto – Brevetto europeo con effetto unitario – Regolamento n. 1257/2012 che stabilisce le condizioni di attuazione dell’effetto unitario – Oggetto

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1257/2012, artt. 1, § 2, e 2, b) e c)]

2.        Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Criteri – Regolamento n. 1257/2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria – Adozione sulla base dell’articolo 118, primo comma, TFUE – Ammissibilità

(Artt. 4 TFUE e 118, comma 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1257/2012)

3.        Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione

(Art. 263 TFUE)

4.        Atti delle istituzioni – Regolamenti – Attuazione da parte degli Stati membri – Obbligo di attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione – Nozione – Fissazione da parte del regolamento n. 1257/2012 del livello delle tasse di rinnovo relative ai brevetti europei al fine di permettere all’Ufficio europeo dei brevetti di eseguire taluni compiti che devono essergli affidati dagli Stati membri partecipanti a una cooperazione rafforzata in materia di brevetto unitario – Inclusione – Violazione dell’articolo 291 TFUE per il fatto di avere attribuito competenze di esecuzione a detti Stati membri e non alla Commissione o al Consiglio – Insussistenza

[Art. 291, §§ 1 e 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1257/2012, art. 9, § 1, e), e 2]

5.        Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Deleghe – Esistenza di una delega in favore dell’Ufficio europeo dei brevetti o degli Stati membri partecipanti a una cooperazione rafforzata sul brevetto unitario – Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1257/2012)

6.        Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Esame della legittimità di un accordo internazionale o di un atto nazionale – Esclusione

(Art. 263 TFUE)

7.        Atti delle istituzioni – Regolamenti – Applicabilità diretta – Competenza di esecuzione attribuita a taluni Stati membri – Ammissibilità

(Art. 288, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1257/2012)

1.        Il regolamento n. 1257/2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, non ha affatto lo scopo di fissare, anche solo parzialmente, le condizioni di concessione dei brevetti europei, che sono disciplinate non già dal diritto dell’Unione, ma unicamente dalla convenzione sulla concessione di brevetti europei, tantomeno esso accorpa nel diritto dell’Unione il procedimento di concessione dei brevetti europei previsto dalla suddetta convenzione nel diritto dell’Unione.

Deriva invece necessariamente dalla qualificazione del regolamento n. 1257/2012, al suo articolo 1, paragrafo 2, come «accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della convenzione sulla concessione dei brevetti europei» che detto regolamento si limita, da un lato, a stabilire le condizioni alle quali un brevetto europeo precedentemente concesso dall’Ufficio europeo dei brevetti ai sensi delle disposizioni della suddetta convenzione può, su richiesta del suo titolare, ottenere il conferimento di un effetto unitario e, dall’altro, a definire tale effetto unitario.

(v. punti 30, 31)

2.        La scelta della base giuridica di un atto dell’Unione deve basarsi su elementi oggettivi assoggettabili a sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto di tale atto.

Per quanto concerne lo scopo del regolamento n. 1257/2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, fondato sull’articolo 118, primo comma, TFUE, esso ha per obiettivo l’istituzione di una tutela brevettuale unitaria e le sue disposizioni rispecchiano la volontà del legislatore dell’Unione di garantire una protezione uniforme nel territorio degli Stati membri partecipanti. Ne deriva che la tutela brevettuale unitaria, istituita da tale regolamento, è atta a prevenire divergenze in termini di tutela brevettuale negli Stati membri partecipanti e, pertanto, mira a una protezione uniforme ai sensi dell’articolo 118, primo comma, TFUE. Di conseguenza, quest’ultima disposizione costituisce la base giuridica appropriata per l’adozione del regolamento n. 1257/2012.

A tal riguardo, il suddetto articolo 118, primo comma, TFUE conferisce al legislatore dell’Unione il potere di stabilire le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione. Tale disposizione, introdotta nel Trattato FUE dal Trattato di Lisbona, fa specifico riferimento all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno, il quale rientra in un settore di competenze concorrenti dell’Unione ai sensi dell’articolo 4 TFUE. Inoltre, per quanto riguarda l’espressione «nell’Unione» che appare in detta disposizione, essendo la competenza attribuita da detto articolo esercitata sulla base della cooperazione rafforzata, il titolo europeo di proprietà intellettuale in tal modo creato e la protezione uniforme da esso conferita devono essere in vigore non in tutta l’Unione, ma unicamente nel territorio degli Stati membri partecipanti.

(v. punti 39‑41, 43, 44, 51, 52)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punto 56)

4.        Costituisce l’attuazione di un atto giuridicamente vincolante di diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 1, TFUE, la fissazione del livello delle tasse di rinnovo nazionali relative ai brevetti europei e della loro quota di distribuzione, di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1257/2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria. Infatti, l’importo di tali tasse di rinnovo deve necessariamente coprire le spese sostenute dall’Ufficio europeo dei brevetti per svolgere i compiti supplementari che dovessero essergli conferiti, in forza dell’articolo143 della convenzione sulla concessione di brevetti europei, dagli Stati membri partecipanti. Orbene, tali compiti sono intrinsecamente connessi all’attuazione della tutela brevettuale unitaria istituita dal regolamento n. 1257/2012.

Inoltre, non può essere validamente sostenuto che siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione ai fini dell’esecuzione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1257/2012, così che il conferimento di competenze di esecuzione agli Stati membri partecipanti violerebbe l’articolo 291, paragrafo 2 TFUE. Infatti, sebbene l’articolo 9, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento disponga che gli Stati membri partecipanti conferiscono all’Ufficio europeo dei brevetti il compito di riscuotere e gestire le tasse di rinnovo relative al brevetto europeo, non risulta da alcuna disposizione di tale regolamento che l’importo delle tasse di rinnovo debba essere uniforme per tutti gli Stati membri partecipanti. Inoltre, dalla qualificazione del regolamento n. 1257/2012 come accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della convenzione sulla concessione di brevetti europei e dalla circostanza che la fissazione del livello delle tasse di rinnovo e della loro quota di distribuzione spetti a un comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, risulta inevitabilmente che sono necessariamente gli Stati membri partecipanti, e non la Commissione o il Consiglio, a dover adottare tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione dell’articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento, dato che l’Unione, diversamente dagli Stati membri, non è parte di tale convezione.

(v. punti 73‑75, 78, 81‑83)

5.        Dato che il legislatore dell’Unione non ha delegato agli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria o all’Ufficio europeo dei brevetti competenze di esecuzione che, ai sensi del diritto dell’Unione, spetterebbero propriamente ad esso, i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte in materia di delega di un potere discrezionale non possono trovare applicazione.

(v. punti 84, 87)

6.        V. il testo della decisione.

(v. punti 101, 102)

7.        La diretta applicabilità di un regolamento, prevista all’articolo 288, secondo comma, TFUE, implica che la sua entrata in vigore e la sua applicazione in favore o a carico dei soggetti giuridici si realizzino senza alcun provvedimento di recepimento nel diritto nazionale, salvo che il regolamento di cui trattasi lasci agli Stati membri il compito di adottare essi stessi i provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi e finanziari necessari affinché le disposizioni del regolamento stesso possano essere applicate.

Ciò si verifica nel caso del regolamento n. 1257/2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, dato che il legislatore dell’Unione stesso ha lasciato agli Stati membri, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di tale regolamento, da un lato, il compito di adottare varie misure nel quadro giuridico stabilito dalla convenzione sulla concessione di brevetti europei e, dall’altro, il compito di procedere all’istituzione del tribunale unificato dei brevetti, il quale, come ricordato ai considerando 24 e 25 del medesimo regolamento, è essenziale allo scopo di garantire il corretto funzionamento di tali brevetti, la coerenza della giurisprudenza e, quindi, la certezza del diritto nonché l’efficienza dei costi per i titolari di brevetti.

(v. punti 105, 106)