Language of document : ECLI:EU:C:2012:286

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

10 maggio 2012 (*)

«Articoli 63 TFUE e 65 TFUE – Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Differenza di trattamento tra i dividendi versati a OICVM non residenti, assoggettati ad una ritenuta alla fonte, e i dividendi versati a OICVM residenti, non assoggettati a detta ritenuta – Necessità, ai fini della valutazione di conformità del provvedimento nazionale con la libera circolazione dei capitali, di prendere in considerazione la situazione dei titolari di quote – Insussistenza»

Nelle cause riunite da C‑338/11 a C‑347/11,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo. 267 TFUE, dal tribunal administratif de Montreuil (Francia), con decisioni del 1° luglio 2011, pervenute in cancelleria il 4 luglio 2011, nelle cause

Santander Asset Management SGIIC SA, a nome di FIM Santander Top 25 Euro Fi (C‑338/11),

contro

Directeur des résidents à l’étranger et des services généraux

e

Santander Asset Management SGIIC SA, a nome di Cartera Mobiliaria SA SICAV (C‑339/11),

Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di Alltri Inka (C‑340/11),

Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di DBI‑Fonds APT n. 737 (C‑341/11),

SICAV KBC Select Immo (C‑342/11),

SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH (C‑343/11),

International Values Series of the DFA Investment Trust Co. (C‑344/11),

Continental Small Co. Series of the DFA Investment Trust Co. (C‑345/11),

SICAV GA Fund B (C‑346/11),

Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di AMB Generali Aktien Euroland (C‑347/11)

contro

Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, J. Malenovský, G. Arestis, T. von Danwitz e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: J. Mazák

cancelliere: R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 febbraio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Santander Asset Management SGIIC SA, a nome di FIM Santander Top 25 Euro Fi e Santander Asset Management SGIIC SA, a nome di Cartera Mobiliaria SA SICAV, da C. Charpentier, N. Gelli, P. Van Den Perre e C. Profitos, avocats,

–        per la Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di Alltri Inka, International Values Series of the DFA Investment Trust Co., Continental Small Co. Series of the DFA Investment Trust Co. e Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di AMB Generali Aktien Euroland, da Y. Robert e S. Lauratet, avocats,

–        per la Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, a nome di DBI‑Fonds APT n. 737, da P. Schultze e A. Feger, avocats,

–        per la SICAV KBC Select Immo, da V. Louvel e S. Defert, avocats,

–        per la SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, da A. Lagarrigue e B. Hardeck, avocats,

–        per la SICAV GA Fund B, da P. Le Roux e L. Bogey, avocats,

–        per il governo francese, da G. de Bergues e J.‑S. Pilczer, in qualità di agenti,

–        per la Commissione europea, da C. Soulay e W. Roels, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 63 TFUE e 65 TFUE.

2        Tali domande sono state proposte nell’ambito di controversie che oppongono taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (in prosieguo: gli «OICVM») non residenti alle autorità tributarie francesi, relativamente alla ritenuta alla fonte riscossa sui dividendi d’origine nazionale distribuiti a detti OICVM.

 Contesto normativo nazionale

3        In diritto francese gli OICVM raggruppano le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e i fondi comuni di investimento (FCI). Ai sensi dell’articolo 208, 1° bis A, del codice generale delle imposte (in prosieguo: il «CGI»), le SICAV sono esenti dall’imposta sulle società per gli utili prodotti nell’ambito del loro scopo legale. Per quanto riguarda i FCI, il fatto di essere comproprietà li colloca a pieno titolo fuori dall’ambito di applicazione dell’imposta sulle società.

4        L’articolo 119 bis, paragrafo 2, del CGI così dispone:

«I [dividendi] danno luogo all’applicazione di una ritenuta alla fonte la cui aliquota è fissata dall’articolo 187 allorché i loro beneficiari sono persone il cui domicilio fiscale o la cui sede non si trova in Francia (…)».

5        Ai sensi dell’articolo 187 del CGI:

«1. L’aliquota della ritenuta alla fonte prevista l’articolo 119 bis è così fissata:

(…)

– al 25% per tutti gli altri redditi».

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

6        I ricorrenti nei procedimenti principali sono OICVM belgi (cause C‑342/11 e C‑346/11), tedeschi (cause C‑340/11, C‑341/11, C‑343/11 e C‑347/11), spagnoli (cause C‑338/11 e C‑339/11) e statunitensi (cause C‑344/11 e C‑345/11), che investono soprattutto in azioni di società francesi ed a tale titolo ricevono dividendi. Detti dividendi sono, ai sensi degli articoli 119 bis, paragrafo 2, e 187, paragrafo 1, del CGI, assoggettati in Francia ad una ritenuta alla fonte del 25%.

7        Il giudice del rinvio ritiene che la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali introduca una differenza di trattamento fiscale a sfavore degli OICVM non residenti, in quanto i dividendi d’origine francese che tali organismi ricevono sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte, mentre dividendi della stessa origine versati a OICVM residenti non sono assoggettati ad una ritenuta siffatta. Tale differenza di trattamento costituisce, secondo il giudice del rinvio, una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE, che, alla luce dell’articolo 65 TFUE, può essere ammessa solo se la differenza di trattamento riguardi situazioni che non sono oggettivamente comparabili oppure se la restrizione sia giustificata da una ragione imperativa di interesse generale. Secondo il giudice del rinvio, per valutare se le situazioni sono comparabili, è essenziale sapere se, oltre a quella degli OICVM, debba essere presa in considerazione la situazione dei titolari di quote.

8        Tale giudice spiega che, qualora fosse presa in considerazione solo la situazione degli OICVM, si dovrebbe constatare che questi ultimi, siano essi residenti in Francia o in un altro Stato membro, si trovano in una situazione oggettivamente comparabile. In tal caso, la differenza di trattamento non potrebbe più essere considerata giustificata da una ragione imperativa di interesse generale.

9        Per contro, nell’ipotesi in cui – tenuto conto, da un lato, dello scopo esclusivo degli OICVM, che è quello di effettuare, in quanto semplici intermediari, non necessariamente dotati di personalità giuridica, investimenti per conto di investitori, e, d’altro lato, della tassazione effettiva dei dividendi che grava, sia direttamente per effetto del regime fiscale degli OICVM residenti, sia indirettamente per effetto della ritenuta alla fonte applicata agli OICVM non residenti, sui titolari di quote, siano essi residenti o non residenti – occorresse tener conto non solo della situazione degli OICVM, ma anche della situazione dei loro titolari di quote, la conformità della ritenuta alla fonte al principio della libera circolazione dei capitali potrebbe essere ammessa in tutti i casi in cui le situazioni, tenuto conto del regime fiscale complessivo applicabile, non possano essere considerate oggettivamente comparabili o nei casi in cui una ragione imperativa di interesse generale attinente all’efficacia dei controlli fiscali giustifichi la differenza di trattamento.

10      In tale contesto, il tribunal administratif de Montreuil ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, oltre alla situazione degli OICVM, debba essere presa in considerazione anche quella dei titolari di quote;

2)      In tale ipotesi, a quali condizioni la ritenuta alla fonte controversa può essere considerata conforme al principio della libera circolazione dei capitali».

11      Con ordinanza del presidente della Corte del 4 agosto 2011, i procedimenti da C‑338/11 a C‑347/11 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

12      A titolo preliminare, occorre precisare che, pur se gli articoli 119 bis, paragrafo 2, e 187 del CGI si applicano, in generale, alle persone che non hanno domicilio fiscale o residenza in Francia, le questioni poste si riferiscono unicamente al trattamento fiscale degli OICVM risultante dall’applicazione di dette disposizioni.

13      Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, che assoggetta i dividendi d’origine nazionale distribuiti agli OICVM ad un trattamento fiscale diverso a seconda del luogo di residenza dell’organismo beneficiario. Tale giudice vuole sapere in particolare se, relativamente all’assoggettamento ad imposta dei dividendi distribuiti da società residenti a OICVM non residenti, il confronto tra le situazioni, al fine di determinare se sussista una differenza di trattamento costituente un ostacolo alla libera circolazione dei capitali, debba essere effettuato solo a livello del veicolo di investimento o vada presa del pari in considerazione la situazione dei titolari di quote.

14      Al riguardo, è opportuno ricordare che, per giurisprudenza costante, anche se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione (sentenze del 4 marzo 2004, Commissione/Francia, C‑334/02, Racc. pag. I‑2229, punto 21; del 20 gennaio 2011, Commissione/Grecia, C‑155/09, Racc. pag. I‑65, punto 39, e del 16 giugno 2011, Commissione/Austria, C‑10/10, Racc. pag I‑5389, punto 23).

15      Risulta del pari da una costante giurisprudenza che le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal farne in altri Stati (sentenze del 25 gennaio 2007, Festersen, C‑370/05, Racc. pag. I‑1129, punto 24, e del 18 dicembre 2007, A, C‑101/05, Racc. pag. I‑11531, punto 40, nonché del 10 febbraio 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, C‑436/08 e C‑437/08, Racc. pag. I‑305, punto 50).

16      Con riguardo alla questione se una normativa di uno Stato membro come quella controversa nei procedimenti principali costituisca una restrizione dei movimenti di capitali, occorre ricordare che, ai sensi di detta normativa, i dividendi distribuiti da una società residente ad un OICVM non residente, sia esso stabilito in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, sono assoggettati ad imposta con aliquota del 25%, mediante ritenuta alla fonte, mentre siffatti dividendi non sono assoggettati ad imposta allorché sono versati ad un OICVM residente.

17      Una simile differenza di trattamento fiscale dei dividendi tra gli OICVM a seconda del loro luogo di residenza è idonea a dissuadere, da un lato, gli OICVM non residenti dall’effettuare investimenti in società stabilite in Francia e, d’altro lato, a dissuadere gli investitori residenti in Francia dall’acquistare quote in OICVM non residenti.

18      Pertanto, la suddetta normativa costituisce una restrizione della libera circolazione dei capitali, che è, in linea di principio, vietata dall’articolo 63 TFUE.

19      Occorre tuttavia esaminare se tale restrizione possa essere giustificata alla luce delle disposizioni del Trattato.

20      Va ricordato in proposito che, a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lett. a), TFUE, «[l]e disposizioni dell’articolo 63 [TFUE] non pregiudicano il diritto degli Stati membri (...) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale».

21      Tale disposizione, in quanto costituisce una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. Pertanto, essa non può essere interpretata nel senso che sia automaticamente compatibile con il Trattato qualsiasi legislazione tributaria operante una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato in cui investono i loro capitali (v. sentenze dell’11 settembre 2008, Eckelkamp e a., C‑11/07, Racc. pag. I‑6845, punto 57, e del 22 aprile 2010, Mattner, C‑510/08, Racc. pag. I‑3553, punto 32, nonché Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, cit., punto 56).

22      Infatti, la deroga prevista da tale disposizione subisce a sua volta una limitazione per effetto dell’articolo 65, paragrafo 3, TFUE, il quale prevede che le disposizioni nazionali contemplate dal citato paragrafo 1 «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63».

23      Le differenze di trattamento autorizzate dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE devono pertanto essere mantenute distinte dalle discriminazioni vietate dal paragrafo 3 del medesimo articolo. Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, perché una normativa tributaria nazionale quale quella controversa nei procedimenti principali possa essere considerata compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento da essa prevista riguardi situazioni che non sono oggettivamente paragonabili o sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale (v. sentenze del 6 giugno 2000, Verkooijen, C‑35/98, Racc. pag. I‑4071, punto 43; del 7 settembre 2004, Manninen, C‑319/02, Racc. pag. I‑7477, punto 29; e del 1° dicembre 2011, Commissione/Belgio, C‑250/08, Racc. pag. I‑12341, punto 51).

24      Al fine di valutare se le situazioni siano comparabili, il giudice del rinvio si chiede se, oltre alla situazione degli OICVM, debba essere presa in considerazione la situazione dei titolari di quote.

25      Il governo francese insiste, in proposito, sul fatto che gli OICVM non sono investitori in nome proprio, ma veicoli di investimento collettivo che agiscono per conto dei loro titolari di quote. Dal momento che, sotto il profilo fiscale, l’interposizione degli OICVM sarebbe neutra, i dividendi da essi ricevuti non sarebbero soggetti ad imposizione. Si dovrebbe quindi tener conto anche della situazione dei titolari di quote al fine di determinare se la differenza di trattamento riservata ai dividendi versati agli OICVM non residenti rispetto al trattamento riservato ai dividendi versati agli OICVM residenti riguardi situazioni che non sono oggettivamente comparabili.

26      Tale argomento non può tuttavia essere accolto.

27      È ben vero che spetta a ciascuno Stato membro organizzare, nell’osservanza del diritto dell’Unione, il proprio sistema di tassazione degli utili distribuiti. Tuttavia, allorché una normativa nazionale fissa un criterio distintivo per l’assoggettamento ad imposta degli utili distribuiti, la valutazione della comparabilità delle situazioni va effettuata tenendo conto di tale criterio (v., in questo senso, sentenze del 14 dicembre 2006, Denkavit Internationaal e Denkavit France, C‑170/05, Racc. pag. I‑11949, punti 34 e 35; del 18 giugno 2009, Aberdeen Property Fininvest Alpha, C‑303/07, Racc. pag. I‑5145, punti 51‑54; del 19 novembre 2009, Commissione/Italia, C‑540/07, Racc. pag. I‑10983, punto 43, e del 20 ottobre 2011, Commissione/Germania, C‑284/09, Racc. pag. I‑9879, punto 60).

28      Peraltro, solo i criteri distintivi pertinenti fissati dalla normativa di cui trattasi devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la differenza di trattamento risultante da siffatta normativa rispecchi una differenza oggettiva di situazioni. Pertanto, allorché uno Stato membro sceglie di esercitare la propria potestà impositiva sui dividendi versati da società residenti in funzione unicamente del luogo di residenza degli OICVM beneficiari, la situazione fiscale dei titolari di quote di detti organismi sarà priva di pertinenza al fine di valutare il carattere discriminatorio o meno di tale normativa.

29      Per quanto riguarda la normativa fiscale di cui trattasi nei procedimenti principali, occorre constatare che essa fissa un criterio distintivo basato sul luogo di residenza dell’OICVM, assoggettando ad una ritenuta alla fonte dei dividendi da essi ricevuti solo gli OICVM non residenti.

30      Inoltre, non sussiste il nesso, menzionato dal governo francese, tra il mancato assoggettamento ad imposta dei dividendi ricevuti dagli OICVM residenti e l’assoggettamento ad imposta di tali dividendi in capo ai titolari di quote di questi ultimi. L’esenzione fiscale di cui godono gli OICVM residenti non è, infatti, subordinata all’assoggettamento ad imposta dei redditi distribuiti in capo ai titolari delle loro quote.

31      Occorre al riguardo rilevare che, relativamente agli OICVM che procedono alla capitalizzazione dei dividendi ricevuti, non avrà luogo alcuna ridistribuzione dei dividendi assoggettabile a successiva imposizione in capo ai titolari di quote. La normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali non stabilisce alcun nesso tra il trattamento fiscale dei dividendi d’origine nazionale ricevuti dagli OICVM di capitalizzazione – siano essi residenti o non residenti – e la situazione fiscale dei titolari delle loro quote.

32      Neppure relativamente agli OICVM che distribuiscono i dividendi ricevuti la normativa di cui trattasi prende in considerazione la situazione fiscale dei titolari delle loro quote.

33      Occorre constatare, a tal proposito, che l’argomento del governo francese si fonda sulla premessa che i titolari di quote degli OICVM residenti abbiano essi stessi la residenza fiscale in Francia, mentre i titolari di quote degli OICVM non residenti abbiano la residenza fiscale nello Stato in cui è stabilito l’OICVM interessato. Le convenzioni bilaterali dirette a prevenire la doppia imposizione concluse tra la Repubblica francese e lo Stato membro o gli Stati terzi di cui trattasi garantirebbero quindi, a detta del governo francese, un trattamento fiscale analogo per i titolari di quote degli OICVM residenti e non residenti.

34      Tuttavia, per la generalizzazione in essa contenuta, una premessa siffatta è inesatta. Non è inusuale, infatti, che il titolare di quote di un OICVM non residente in Francia abbia la propria residenza fiscale in quest’ultimo paese oppure che il titolare di quote di un OICVM residente in Francia abbia la propria residenza fiscale in uno Stato membro diverso o in uno Stato terzo.

35      Orbene, risulta dalla normativa di cui trattasi nei procedimenti principali che i dividendi d’origine nazionale versati ad un OICVM di distribuzione residente saranno esenti da imposta anche nel caso in cui la Repubblica francese non eserciterà la propria potestà impositiva sui dividendi ridistribuiti da un OICVM siffatto, in particolare allorché essi siano versati a titolari di quote aventi la residenza fiscale in uno Stato membro diverso o in uno Stato terzo.

36      Peraltro, i dividendi d’origine nazionale versati agli OICVM di distribuzione non residenti sono assoggettati ad un’aliquota del 25%, indipendentemente dalla situazione fiscale dei titolari delle loro quote.

37      Per quanto attiene ai titolari non residenti di quote di siffatti OICVM, pur se talune convenzioni dirette a prevenire la doppia imposizione concluse tra la Repubblica francese e lo Stato membro o lo Stato terzo interessato prevedono che sia presa in considerazione da parte dello Stato di residenza di tali titolari di quote la ritenuta alla fonte effettuata in Francia, da ciò non si può dedurre che la normativa controversa nei procedimenti principali tenga conto della situazione fiscale di detti titolari di quote. Sarà al contrario lo Stato di residenza di questi ultimi a tener conto, per effetto di dette convenzioni, del trattamento fiscale dei dividendi riservato in Francia al livello degli OICVM.

38      Pur se, per un titolare residente in Francia di quote di un OICVM non residente, esiste, come sostiene il governo francese, una prassi amministrativa che consente a detto titolare, in talune ipotesi, di ottenere un credito d’imposta per la ritenuta alla fonte applicata a livello dell’OICVM non residente, resta pur sempre il fatto che la normativa di cui trattasi nei procedimenti principali prevede l’assoggettamento ad imposta dei dividendi d’origine nazionale distribuiti agli OICVM non residenti con un’aliquota del 25% in base unicamente al luogo di residenza di questi ultimi e, pertanto, indipendentemente dalla situazione fiscale dei titolari di quote di tali OICVM.

39      Considerato il criterio distintivo stabilito da tale normativa, basato unicamente sul luogo di residenza dell’OICVM, la valutazione della comparabilità delle situazioni ai fini della determinazione del carattere discriminatorio o meno della normativa di cui trattasi va effettuata unicamente a livello del veicolo di investimento.

40      Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che, nella sentenza del 20 maggio 2008, Orange European Smallcap Fund (C‑194/06, Racc. pag. I‑3747), riguardante il regime fiscale dei Paesi Bassi in materia di OICVM, la Corte ha preso in considerazione il regime impositivo applicabile alle persone fisiche titolari di quote al fine di valutare la compatibilità di un regime fiscale, come quello controverso in tale causa, con la libera circolazione dei capitali. Tale regime fiscale, infatti, contrariamente a quello controverso nei procedimenti principali, subordinava l’esenzione fiscale in capo agli OICVM alla condizione che gli utili di tali organismi fossero integralmente distribuiti ai loro titolari di quote e faceva ciò al fine di rendere l’onere fiscale sui redditi da investimento che transitano attraverso tali organismi più prossimo a quello gravante sugli investimenti diretti dei privati (sentenza Orange European Smallcap Fund, cit., punti 8, 33 e 60). In quest’ultima causa citata, il legislatore nazionale aveva quindi adottato quale criterio distintivo del trattamento fiscale applicabile la situazione fiscale del titolare di quote.

41      Per contro, nei procedimenti principali, il criterio distintivo del trattamento fiscale applicabile, fissato dalla normativa nazionale di cui trattasi, non è la situazione fiscale del titolare di quote, ma solo la situazione dell’OICVM, a seconda che esso sia residente o meno.

42      Inoltre, come sottolinea il giudice del rinvio, rispetto ad una normativa nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, che mira a prevenire l’imposizione a catena dei dividendi distribuiti da società residenti, la situazione di un OICVM beneficiario residente è comparabile a quella di un OICVM beneficiario non residente (v. citate sentenze Aberdeen Property Fininvest Alpha, punti 43 e 44, nonché Commissione/Germania, punto 58).

43      L’argomento del governo francese relativo alla sentenza del 22 dicembre 2008, Truck Center (C‑282/07, Racc. pag. I‑10767, punto 47), secondo cui la differenza di trattamento tra OICVM residenti e OICVM non residenti rispecchierebbe unicamente la differenza delle situazioni nelle quali si trovano tali organismi per quanto riguarda la riscossione dell’imposta, deve essere respinto. Si deve ricordare in proposito che, nella causa conclusasi con la citata sentenza Truck Center, la normativa nazionale controversa prevedeva l’assoggettamento ad imposta di taluni redditi d’origine nazionale in capo tanto alle società beneficiarie residenti quanto alle società beneficiarie non residenti. Tale normativa prevedeva solo modalità di riscossione dell’imposta diverse a seconda del luogo in cui aveva sede la società beneficiaria, giustificate da una differenza di situazione oggettiva nella quale si trovavano le società residenti e quelle non residenti. Tuttavia, nei procedimenti principali, la normativa di cui trattasi non si limita a prevedere modalità di riscossione dell’imposta diverse a seconda del luogo di residenza dei beneficiari dei dividendi d’origine nazionale. Al contrario essa prevede un assoggettamento ad imposta di tali dividendi unicamente in capo agli OICVM non residenti.

44      Pertanto, la differenza di trattamento tra gli OICVM residenti, che beneficiano di un’esenzione fiscale per quanto riguarda i dividendi d’origine nazionale dei essi ricevuti, e gli OICVM non residenti, che subiscono una ritenuta alla fonte su siffatti dividendi, non può essere giustificata da una differenza di situazione pertinente.

45      Resta da esaminare se la restrizione risultante da una normativa nazionale come quella controversa nei procedimenti principali sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale (v. sentenze dell’11 ottobre 2007, ELISA, C‑451/05, Racc. pag. I‑8251, punto 79; Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, cit., punto 63, nonché Commissione/Belgio, cit., punto 68).

46      Dinanzi alla Corte sono state addotte dal governo francese diverse ragioni giustificative, ossia la necessità di salvaguardare la ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri, la necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali nonché la preservazione della coerenza del regime fiscale di cui trattasi nei procedimenti principali. Per quanto riguarda, in particolare, le ragioni che giustificano restrizioni dei movimenti di capitali nei confronti di Stati terzi, il governo francese si fonda, da un lato, sulla tesi secondo cui, in questo particolare contesto, le norme di cui trattasi sono necessarie per garantire l’efficacia dei controlli fiscali e, d’altro lato, sull’articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

47      Occorre ricordare che la necessità di salvaguardare una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri può essere ammessa qualora, in particolare, il regime di cui trattasi sia inteso a prevenire comportamenti atti a porre a rischio il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria potestà impositiva in relazione alle attività svolte sul suo territorio (v. sentenze del 18 luglio 2007, Oy AA, C‑231/05, Racc. pag. I‑6373, punto 54; dell’8 novembre 2007, Amurta, C‑379/05, Racc. pag. I‑9569, punto 58; Aberdeen Property Fininvest Alpha, cit., punto 66, e Commissione/Germania, cit., punto 77).

48      Tuttavia, uno Stato membro, allorché ha scelto di non assoggettare ad imposta gli OICVM residenti beneficiari di dividendi d’origine nazionale, non può invocare la necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri per giustificare l’assoggettamento ad imposta degli OICVM non residenti beneficiari di tali redditi (v. citate sentenze Amurta, punto 59; Aberdeen Property Fininvest Alpha, punto 67, e Commissione/Germania, punto 78).

49      La normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali non può essere giustificata neppure dalla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali. Come osserva peraltro il giudice del rinvio, l’efficacia dei controlli fiscali non può, infatti, giustificare un assoggettamento ad imposta che colpisca unicamente e specificamente i non residenti.

50      Relativamente all’argomento attinente alla preservazione della coerenza del regime fiscale francese, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che la necessità di preservare detta coerenza può giustificare una normativa idonea a restringere le libertà fondamentali (v. sentenze del 28 gennaio 1992, Bachmann, C‑204/90, Racc. pag. I‑249, punto 21; del 23 ottobre 2008, Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt, C‑157/07, Racc. pag. I‑8061, punto 43, e Commissione/Belgio, cit., punto 70).

51      Tuttavia, affinché un argomento fondato su una siffatta giustificazione possa essere accolto, secondo giurisprudenza costante occorre che sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra l’agevolazione fiscale di cui trattasi e la compensazione della stessa con un determinato prelievo fiscale (sentenza Commissione/Belgio, cit., punto 71 e giurisprudenza citata), dovendosi determinare il carattere diretto del suddetto nesso alla luce della finalità della normativa in questione (sentenze del 27 novembre 2008, Papillon, C‑418/07, Racc. pag. I‑8947, punto 44, e Aberdeen Property Fininvest Alpha, cit., punto 72).

52      Orbene, come risulta dal punto 30 della presente sentenza, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte dei dividendi non è assoggettata alla condizione che i dividendi ricevuti dall’OICVM di cui trattasi siano ridistribuiti da quest’ultimo e che il loro assoggettamento ad imposta in capo ai titolari di quote di detto OICVM consenta di compensare l’esenzione dalla ritenuta alla fonte.

53      Di conseguenza non sussiste un nesso diretto, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 51 della presente sentenza, tra l’esenzione dalla ritenuta alla fonte dei dividendi d’origine nazionale ricevuti da un OICVM residente e l’assoggettamento ad imposta di tali dividendi in quanto redditi dei titolari di quote di detto OICVM.

54      Infine, per quanto riguarda, in particolare, le ragioni che giustificano restrizioni di movimenti di capitali nei confronti di Stati terzi, occorre ricordare, da un lato, che il governo francese si è limitato a sostenere che, nell’ambito di siffatti movimenti, e in assenza di convenzioni fiscali che prevedano una reciproca assistenza amministrativa, le limitazioni di cui trattasi dovrebbero essere giustificate dall’esigenza di garantire l’efficacia dei controlli fiscali. È ben vero che secondo la giurisprudenza siffatti movimenti di capitali si inseriscono in un contesto giuridico diverso rispetto alle relazioni tra gli Stati membri (sentenza A., cit., punto 60). A tal riguardo, tuttavia, è sufficiente rilevare che il governo francese non ha prodotto elementi atti a dimostrare i motivi per i quali l’efficacia dei controlli fiscali giustificherebbe un assoggettamento ad imposta che colpisce unicamente e specificamente gli OICVM non residenti. D’altro lato, giacché le domande di pronuncia pregiudiziale non concernono un’interpretazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, non è necessario esaminare se la limitazione dei movimenti di capitali destinati a Stati terzi, o da essi provenienti, risultante da una normativa nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, possa essere giustificata in base a tale disposizione.

55      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede l’assoggettamento ad imposta, mediante ritenuta alla fonte, di dividendi d’origine nazionale se ricevuti da OICVM residenti in un altro Stato membro, mentre siffatti dividendi sono esenti da imposta in capo ad OICVM residenti nel primo Stato.

 Sugli effetti nel tempo della presente sentenza

56      Nelle sue osservazioni orali, il governo francese ha chiesto che la Corte, qualora giudicasse che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nei procedimenti principali è incompatibile con gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE, limiti nel tempo gli effetti della presente sentenza.

57      A sostegno della sua richiesta detto governo, da un lato, ha richiamato l’attenzione della Corte sulle gravi conseguenze finanziarie che produrrebbe una sentenza contenente una siffatta constatazione. D’altro lato, esso ha sostenuto che, tenuto conto del comportamento della Commissione europea e degli altri Stati membri, la Repubblica francese poteva ritenere la normativa controversa nei procedimenti principali conforme al diritto dell’Unione.

58      Si deve ricordare al riguardo che, secondo una giurisprudenza costante, l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, che la Corte fornisce nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne consegue che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituitisi prima della sentenza che statuisce sulla domanda d’interpretazione, qualora, per il resto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una controversia relativa all’applicazione di detta norma (v., in particolare, sentenze del 3 ottobre 2002, Barreira Pérez, C‑347/00, Racc. pag. I‑8191, punto 44; del 17 febbraio 2005, Linneweber e Akritidis, C‑453/02 e C‑462/02, Racc. pag. I‑1131, punto 41, nonché del 6 marzo 2007, Meilicke e a., C‑292/04, Racc. pag. I‑1835, punto 34).

59      Pertanto, solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto intrinseco all’ordinamento giuridico dell’Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di conseguenze gravi (v., in particolare, sentenze del 10 gennaio 2006, Skov e Bilka, C‑402/03, Racc. pag. I‑199, punto 51, nonché del 3 giugno 2010, Kalinchev, C‑2/09, Racc. pag. I‑4939, punto 50).

60      Più specificamente, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in presenza di circostanze ben precise, in particolare quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, in particolare, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad un comportamento non conforme al diritto dell’Unione in ragione di una oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell’Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione (v., in particolare, sentenze del 27 aprile 2006, Richards, C‑423/04, Racc. pag. I‑3585, punto 42, e Kalinchev, cit., punto 51).

61      Per quanto riguarda l’argomento del governo francese riguardante l’incertezza oggettiva e rilevante quanto alla portata delle disposizioni del diritto dell’Unione, tale governo non ha precisato in che modo il comportamento adottato dalla Commissione e da altri Stati membri avrebbe contribuito a siffatta incertezza. In ogni caso, nei procedimenti principali non può ritenersi sussistente un’incertezza oggettiva e rilevante quanto alla portata delle disposizioni del diritto dell’Unione. Risulta, infatti, dalla giurisprudenza costante della Corte, citata al punto 27 della presente sentenza, che, al fine di determinare la compatibilità di una normativa, come quella controversa nei procedimenti principali, con gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE, la valutazione della comparabilità delle situazioni va effettuata al livello scelto dallo Stato membro stesso, nella fattispecie quello degli OICVM. Peraltro, come rileva il giudice del rinvio, la valutazione della compatibilità con gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE di una normativa come quella controversa nei procedimenti principali non pone alcun problema particolare laddove il raffronto delle situazioni debba essere effettuato a livello degli OICVM.

62      Per quanto attiene al riferimento del governo francese alle considerevoli implicazioni di bilancio della presente sentenza della Corte, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare per uno Stato membro da una sentenza pronunciata in via pregiudiziale non giustificano, di per sé, la limitazione nel tempo degli effetti di tale sentenza (sentenze del 20 settembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, Racc. pag. I‑6193, punto 52; del 15 marzo 2005, Bidar, C‑209/03, Racc. pag. I‑2119, punto 68, e Kalinchev, cit., punto 52). Orbene, nella fattispecie, la Repubblica francese, che solo all’udienza ha chiesto la limitazione nel tempo degli effetti della presente sentenza, non ha presentato in tale udienza dati che consentano alla Corte di valutare se detto Stato rischi effettivamente gravi ripercussioni economiche.

63      Dalle considerazioni che precedono discende che non è necessario limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.

 Sulle spese

64      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede l’assoggettamento ad imposta, mediante ritenuta alla fonte, di dividendi d’origine nazionale se ricevuti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari residenti in un altro Stato membro, mentre siffatti dividendi sono esenti da imposta in capo ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari residenti nel primo Stato.

Firme


* Lingua processuale: il francese.