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Ricorso presentato il 14 dicembre 2006 - Kaimer e a. / Commissione

(Causa T-379/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kaimer GmbH & Co. Holding KG (Essen, Germania) SANHA Kaimer GmbH & Co. KG (Essen, Germania) e Sanha Italia srl (Milano) (Rappresentante: avv. J. Brück)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della convenuta 20 settembre 2006, C (2006) 4180 fin., come modificata con decisione della convenuta 29 settembre 2006, notificata alle tre ricorrenti il 5 ottobre 2006, relativa a un procedimento a norma degli artt. 81 CE e 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F 1/38.121 - Raccordi);

in subordine, ridurre la durata stabilita all'art. 1 della detta decisione della presunta infrazione da parte delle tre ricorrenti e annullare o ridurre l'ammenda inflitta alle tre ricorrenti dall'art. 3 della detta decisione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180 fin., caso COMP/F 1/38.121 - Raccordi. Con la decisione impugnata alle ricorrenti è stata inflitta un'ammenda per violazione degli artt. 81, n. 1, CE e 53, primo comma, dell'Accordo SEE. Secondo la Commissione esse avrebbero partecipato ad una serie di intese volte e fissare prezzi e importi di sconti e ribassi, all'attuazione di meccanismi di coordinazione dell'aumento dei prezzi, all'assegnazione di clienti e allo scambio di informazioni commerciali nel mercato europeo dei raccordi in rame e leghe di rame.

A sostegno del suo ricorso le ricorrenti deducono cinque motivi.

In primo luogo esse sostengono in particolare che la convenuta, per motivare la sua decisione, si è basata su documenti in merito ai quali alle ricorrenti sarebbe stato negato il diritto alla difesa.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 253 CE. Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata in quanto non ha debitamente accertato i fatti di tale procedimento. Inoltre le circostanze attenuanti non sono state prese in considerazione e le prove sono state valutate erroneamente.

Le ricorrenti lamentano inoltre che la Commissione ha considerato i fatti accertati come violazione complessa dell''art. 81, n. 1, CE.

In quarto luogo viene fatto valere, in subordine, che il calcolo dell'ammenda si basa su una durata eccessivamente lunga dell'infrazione configurando uno sviamento di potere e che alle ricorrenti non sono state riconosciute circostanze attenuanti.

Infine, le ricorrenti sostengono che con l'importo dell'ammenda la Commissione ha violato il principio di proporzionalità.

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