Language of document :

Ricorso proposto il 25 gennaio 2011 - Commissione europea / Repubblica ceca

(Causa C-37/11)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková, H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, prevedendo all'art. 1, n. 2, lett. q) del decreto n. 77/2003 che per "burro da spalmare" (pomazánkové máslo) si intende un prodotto lattiero-caseario a base di panna acida, arricchito con latte in polvere o latticello in polvere, con un tenore in peso di almeno il 31% di materie grasse lattiere e almeno il 42% di materia secca, e rendendo possibile l'immissione sul mercato di siffatto prodotto con la denominazione commerciale "burro da spalmare", la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti dall'art. 115 del regolamento (CE) del Consiglio 22 ottobre 2007, n. 1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli 1, in combinato disposto con il punto I, n. 2, primo e secondo comma, dell'allegato XV di tale regolamento e con la parte A, punti 1 e 4, dell'appendice all'allegato XV dello stesso regolamento;

condannare la Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 115 del regolamento n. 1234/2007, in combinato disposto con il punto I, n. 2, primo e secondo comma, dell'allegato XV di tale regolamento e con la parte A, punti 1 e 4, dell'appendice all'allegato XV dello stesso regolamento, stabilisce che la denominazione di vendita "burro" è riservata ai prodotti con un tenore minimo di grassi lattieri dell'80% e tenore massimo di acqua del 16%. Nella Repubblica ceca, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. q), del decreto del Ministero dell'Agricoltura 6 marzo 2003, n. 77/2003, è commercializzato un prodotto con la denominazione di vendita "burro da spalmare". Tale prodotto è un'emulsione solida, malleabile, tipo acqua con olio, ottenuta principalmente da panna acida e con un tenore in peso di almeno il 31% di materie grasse lattiere e almeno il 42% di materia secca. Per il fatto che il contenuto di grassi lattieri è inferiore a quello prescritto, il prodotto "burro da spalmare" non soddisfa i requisiti per l'utilizzo della denominazione di vendita "burro", il che comporta una violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione europea.

Per prodotti lattiero-caseari con un tenore di grassi lattieri inferiore al 39%, ai sensi del punto I, n. 2, dell'allegato XV in combinato disposto con la parte A, punto 4, dell'appendice all'allegato XV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è obbligatorio utilizzare la denominazione di vendita "Grasso lattiero da spalmare X %", con la quale non è però commercializzato il prodotto "burro da spalmare", il che comporta una violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione europea.

A titolo di eccezione possono essere commercializzati prodotti recanti la denominazione di vendita "burro", pur non rispondenti ai parametri menzionati, laddove siano soddisfatte le condizioni poste al punto I, n. 2, terzo comma, lett. a), dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1234/2007. Siffatti prodotti sono tassativamente menzionati nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 23 aprile 2007, n. 445, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione 2. La denominazione "Burro spalmabile" non è inclusa in detto elenco, poiché non risponde ai requisiti dettati dal punto I, n. 2, terzo comma lett. a), dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1234/2007. Detta dominazione non può pertanto fruire della menzionata eccezione.

____________

1 - GU L 299, del 16.11.2007, pag. 17

2 - GU L 106, del 24 aprile 2007, pag. 24