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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 4 agosto 2017 – Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas / Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

(Causa C-476/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas

Resistenti: Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

Questioni pregiudiziali

Se sussista una lesione del diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29/CE 1 , riconosciuto al produttore di fonogrammi per quanto riguarda le sue riproduzioni fonografiche, nel caso in cui frammenti del fonogramma siano presi dalla sua riproduzione e inseriti in un’altra.

Se, nel caso di un fonogramma che contenga frammenti presi da un altro fonogramma, si tratti, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115/CE 2 , di una copia dell’altro fonogramma.

Se gli Stati membri possano prevedere una disposizione che – come la norma di cui all’articolo 24, paragrafo 1, dell’UrhG – specifichi che l’ambito di protezione del diritto esclusivo riconosciuto al produttore di fonogrammi di riproduzione [articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29/CE] e di distribuzione [articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115/CE] con riferimento ai suoi fonogrammi è intrinsecamente soggetto a una restrizione, nel senso che può essere sfruttata senza il consenso del produttore di fonogrammi un’opera creata autonomamente con un libero utilizzo del fonogramma dello stesso.

Se si consideri che un’opera o altro materiale protetto sono utilizzati a fini di citazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29/CE, qualora non sia riconoscibile che vengono utilizzati un’opera o altro materiale protetto di terzi.

Se le disposizioni di diritto dell’Unione riguardanti il diritto di riproduzione e il diritto di distribuzione riconosciuti al produttore di fonogrammi [articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29/CE e articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115/CE] e le disposizioni in materia di eccezioni o limitazioni di tali diritti (articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29/CE e articolo 10, paragrafo 2, primo periodo, della direttiva 2006/115/CE) lascino un margine di discrezionalità in sede di recepimento nel diritto nazionale.

In che modo si debba tener conto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel determinare la portata della protezione del diritto esclusivo riconosciuto al produttore di fonogrammi di riproduzione [articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29/CE] e di distribuzione [articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115/CE)] della riproduzione fonografica e la portata delle eccezioni o limitazioni di tali diritti (articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29/CE e articolo 10, paragrafo 2, primo periodo, della direttiva 2006/115/CE).

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1     Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2     Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28).