Language of document : ECLI:EU:C:2015:118

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

26 febbraio 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articoli 20 TFUE e 21 TFUE – Cittadino di uno Stato membro – Residenza in un altro Stato membro – Studi svolti in un paese o territorio d’oltremare – Mantenimento della concessione del finanziamento per studi superiori – Requisito della residenza di “tre anni su sei” – Restrizione – Giustificazione»

Nella causa C‑359/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi), con decisione del 24 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2013, nel procedimento

B. Martens

contro

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh (relatore), C. Toader, E. Jarašiūnas e C. G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 luglio 2014,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman, B. Koopman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per il governo danese, da C. Thorning e M. Søndhal Wolff, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Enegren e M. van Beek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 20 TFUE, 21 TFUE e 45 TFUE, nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Martens e il Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministro dell’Educazione, della Cultura e della Scienza; in prosieguo: il «Ministro»), in ordine ad una domanda di quest’ultimo volta ad ottenere la restituzione del finanziamento degli studi superiori (in prosieguo: il «finanziamento degli studi») che era stato concesso alla sig.ra Martens, per il motivo che quest’ultima non soddisfaceva la condizione prescritta dalla normativa nazionale secondo la quale detta ricorrente avrebbe dovuto risiedere nei Paesi Bassi per un periodo di tre anni sui sei precedenti la sua iscrizione ad un corso di studi fuori dai Paesi Bassi (in prosieguo: la condizione «dei tre anni su sei»).

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1612/68 così dispone:

«1.      Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2.      Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».

Diritto dei Paesi Bassi

4        L’articolo 2.2, paragrafo 1, della legge del 2000 sul finanziamento degli studi (Wet studiefinanciering 2000), nella versione risultante dalla modifica dell’11 ottobre 2006 (in prosieguo: la «WSF 2000»), è così formulato:

«Può chiedere il finanziamento degli studi lo studente che:

a)      possieda la cittadinanza olandese;

b)      non sia cittadino olandese, ma sia equiparato al cittadino olandese in materia di finanziamento degli studi in forza di un trattato o della decisione di un’organizzazione internazionale (…)

(…)».

5        L’articolo 2.14 di tale legge, modificato da ultimo dalla legge del 15 dicembre 2010 (Stb. 2010, n. 807), così recita:

«1.      Il presente articolo si applica esclusivamente a studenti iscritti dopo il 31 agosto 2007 ad un corso di studi superiori presso un istituto sito al di fuori dei Paesi Bassi. (...)

2.      Può chiedere il finanziamento degli studi lo studente che:

a)      sia iscritto per seguire un corso di studi al di fuori dei Paesi Bassi, a condizione che in tale Stato sia accordato un finanziamento per una categoria di studi analoga, che il livello e la qualità di detti studi siano paragonabili a quelli dei corsi corrispondenti (…) e che l’esame finale del corso di studi sia paragonabile a quello di corsi corrispondenti (…)

b)      sia iscritto per seguire un corso di studi al di fuori dei Paesi Bassi che, fatto salvo quanto previsto alla lettera a), soddisfi quanto al resto i criteri previsti dal decreto ministeriale, e

c)      abbia risieduto nei Paesi Bassi per almeno 3 dei 6 anni precedenti la sua iscrizione a tale corso di studi, e in questo periodo vi abbia legittimamente soggiornato. Il periodo durante il quale uno studente è iscritto a un corso di studi presso un istituto sito al di fuori dei Paesi Bassi, ai sensi della lettera a), non conta ai fini dell’integrazione dei 6 anni, di cui alla frase precedente.

(…)».

6        Ai sensi dell’articolo 11.5 della WSF 2000, il Ministro può derogare alla condizione dei tre anni su sei, di cui all’articolo 2.14, paragrafo 2, lettera c), di tale legge, nella misura in cui l’applicazione di tale condizione causi una grave ingiustizia.

7        L’articolo 12.3 della WSF 2000, che contiene una disposizione transitoria sulla base dell’articolo 2.14 di tale legge, come modificato a decorrere dal 1° settembre 2007, così prevede:

«In deroga all’articolo 3.21, paragrafo 2, della WSF 2000, uno studente che, prima del 1° settembre 2007, era già iscritto ad un corso di studi superiori fuori dai Paesi Bassi, senza aver presentato richiesta di finanziamento degli studi, può (…), con effetto retroattivo al più tardi al 1° settembre 2007, presentare una richiesta di finanziamento per seguire un corso di studi superiori impartito al di fuori dei Paesi Bassi, purché presenti richiesta a tal fine entro il 31 agosto 2008».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8        La ricorrente nel procedimento principale, cittadina dei Paesi Bassi, nata il 2 ottobre 1987, nel giugno del 1993 si è trasferita con i genitori in Belgio, Stato membro in cui il padre ha esercitato un’attività subordinata e in cui detta ricorrente ha frequentato una scuola fiamminga primaria e secondaria. La famiglia di quest’ultima risiede tuttora in Belgio.

9        Il 15 agosto 2006 la ricorrente nel procedimento principale si è iscritta presso l’Università delle Antille olandesi, a Willemstad (Curaçao), per seguire un corso di laurea a tempo pieno.

10      Durante il periodo compreso tra l’ottobre del 2006 e l’ottobre del 2008 il padre della ricorrente nel procedimento principale ha esercitato un’attività professionale a tempo parziale nei Paesi Bassi, come lavoratore transfrontaliero, e dal novembre del 2008 ha ripreso a lavorare, a tempo pieno, in Belgio.

11      Il 24 giugno 2008 la ricorrente nel procedimento principale ha presentato al Ministro una domanda di finanziamento degli studi. Sul modulo da riempire a tal fine essa ha confermato, in particolare, di aver risieduto legalmente nei Paesi Bassi per almeno tre dei sei anni precedenti l’inizio dei suoi studi in Curaçao.

12      Con decisione del 22 agosto 2008, in applicazione della regola relativa allo studente che non abita più con i propri genitori, il Ministro ha concesso alla ricorrente nel procedimento principale un finanziamento degli studi, a decorrere dal settembre 2007, data limite per la concessione del finanziamento retroattivo previsto all’articolo 12.3 della WSF 2000, sotto forma di borsa di base, nonché un contributo per le spese di trasporto pubblico. Tale finanziamento è stato prorogato periodicamente dal Ministro. Successivamente, il 1° febbraio 2009, la ricorrente in parola ha chiesto un ulteriore prestito studenti, che le è stato accordato.

13      Con decisioni del 28 maggio 2010, a seguito di un controllo sui finanziamenti degli studi, il Ministro ha rilevato che la ricorrente nel procedimento principale non aveva risieduto nei Paesi Bassi per almeno tre anni tra l’agosto del 2000 e il luglio del 2006 e che, pertanto, non soddisfaceva la condizione dei tre anni su sei. Di conseguenza, il Ministro ha revocato il finanziamento degli studi precedentemente concesso alla menzionata ricorrente, ha rifiutato di concedere qualsiasi ulteriore proroga di detto finanziamento e ha chiesto la restituzione del finanziamento versato, pari a EUR 19 481,64.

14      Con decisione del 27 agosto 2010 il Ministro ha dichiarato infondate le censure formulate nell’ambito del ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente nel procedimento principale contro le decisioni del 28 maggio 2010, nelle quali la sig.ra Martens sosteneva che la mancanza di collegamento con i Paesi Bassi non poteva giustificare adeguatamente il fatto che il finanziamento degli studi non le venisse concesso a motivo dell’inosservanza della condizione dei tre anni su sei. A suo avviso studenti che soddisfano tale condizione e che possono quindi essere ammessi ad un finanziamento da parte dei Paesi Bassi, destinato ad un corso di studi impartito fuori dagli stessi, possono avere con detto Stato membro un collegamento molto meno forte di quello che la medesima ricorrente aveva e che continua ad avere con il medesimo.

15      Il Rechtbank ’s‑Gravenhage ha dichiarato infondato il ricorso della sig.ra Martens contro la decisione del 27 agosto 2010.

16      Nel corso del procedimento di appello, promosso dalla ricorrente nel procedimento principale dinanzi al giudice del rinvio avverso la sentenza del Rechtbank ’s‑Gravenhage, il Ministro ha dichiarato che non avrebbe applicato la condizione dei tre anni su sei nei confronti della sig.ra Martens per il periodo compreso tra il settembre 2007 e l’ottobre 2008, con la motivazione che, durante tale periodo, il padre della ricorrente lavorava a tempo parziale nei Paesi Bassi e che le condizioni per beneficiare del finanziamento degli studi erano quindi soddisfatte. La condizione dei tre anni su sei sarebbe rimasta, invece, applicabile per il periodo compreso tra il novembre 2008 e il giugno 2011, poiché suo padre, durante detto periodo, non era più considerato come lavoratore frontaliero nei Paesi Bassi, in quanto a partire da tale data lavorava esclusivamente in Belgio.

17      Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, oltre alla domanda di finanziamento degli studi, i genitori della ricorrente nel procedimento principale hanno sostenuto la maggior parte delle spese di mantenimento e per gli studi di quest’ultima durante il suo corso di laurea presso l’Università delle Antille olandesi, conclusosi il 1° luglio 2011.

18      Alla luce di quanto esposto, il Centrale Raad van Beroep ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)      a)     Se il diritto dell’[UE], segnatamente l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che lo Stato membro dell’Unione europea (ossia il Regno dei Paesi Bassi) ponga termine al diritto al finanziamento per un corso di studi o di formazione fuori dall’Unione di un figlio maggiorenne a carico di un lavoratore frontaliero, avente la cittadinanza olandese, che risiede in Belgio e lavora in parte in Belgio e in parte nei Paesi Bassi, nel momento in cui cessa il lavoro frontaliero e le attività lavorative sono svolte solo in Belgio, per il motivo che detto figlio non soddisfa la condizione di avere abitato nei Paesi Bassi almeno tre dei sei anni precedenti la sua iscrizione presso l’istituto di cui trattasi.

b)      In caso di risposta positiva alla prima questione, lettera a), se il diritto dell’[UE] osti a che, ammesso che siano soddisfatte le altre condizioni per il finanziamento degli studi, si conceda il finanziamento per un periodo inferiore alla durata del corso di studi o di formazione per il quale esso è concesso.

Qualora la Corte di Giustizia, nella risposta alla prima questione, lettere a) e b), pervenga alla conclusione che la normativa sul diritto di libera circolazione dei lavoratori non osti a che la sig.ra Martens non sia ammessa al finanziamento degli studi per il periodo dal novembre 2008 al giugno 2011, o per una parte di detto periodo:

2)      Se gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che lo Stato membro dell’Unione (ossia il Regno dei Paesi Bassi) non proroghi il finanziamento per un corso di studi o di formazione presso un istituto avente sede nei paesi e territori d’oltremare (PTOM) (nel caso di specie, in Curaçao), che era stato concesso all’interessata poiché il padre lavorava nei Paesi Bassi come lavoratore frontaliero, per il motivo che ella non soddisfa la condizione, vigente per ogni cittadino dell’[UE], e dunque anche per i cittadini [olandesi], di aver abitato nei Paesi Bassi per almeno tre dei sei anni precedenti la sua iscrizione a tale corso di studi».

 Sulle questioni pregiudiziali

19      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che subordina il mantenimento della concessione di un finanziamento degli studi superiori compiuti fuori da tale Stato alla condizione per cui lo studente che richiede di beneficiare di un finanziamento siffatto abbia risieduto in detto Stato membro per un periodo di almeno tre anni sui sei precedenti la sua iscrizione a detto corso di studi.

20      Occorre, anzitutto, ricordare che, quale cittadina dei Paesi Bassi, la sig.ra Martens gode dello status di cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE, e può dunque avvalersi dei diritti inerenti a tale status, eventualmente anche nei confronti del proprio Stato membro d’origine (v. sentenze Morgan e Bucher, C‑11/06 e C‑12/06, EU:C:2007:626, punto 22, nonché Prinz e Seeberger, C‑523/11 e C‑585/11, EU:C:2013:524, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

21      Come la Corte ha avuto modo più volte di affermare, lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell’ambito di applicazione ratione materiae del Trattato FUE, indipendentemente dalla loro cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo, il medesimo trattamento giuridico (sentenze D’Hoop, C‑224/98, EU:C:2002:432, punto 28, nonché Prinz e Seeberger, EU:C:2013:524, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

22      Tra le situazioni che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione figurano quelle rientranti nell’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, in particolare delle libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri quali conferite dall’articolo 21 TFUE (sentenze Morgan e Bucher, EU:C:2007:626, punto 23, nonché Prinz e Seeberger, EU:C:2013:524, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

23      A tal riguardo, occorre puntualizzare che, se è pur vero che gli Stati membri sono competenti, ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 1, TFUE, a stabilire i contenuti dell’insegnamento e l’organizzazione dei rispettivi sistemi educativi, essi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e, segnatamente, delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri, quale riconosciuta dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE a qualsiasi cittadino dell’Unione (sentenze Morgan e Bucher, EU:C:2007:626, punto 24, nonché Prinz e Seeberger, EU:C:2013:524, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

24      Inoltre, il diritto dell’Unione non impone alcun obbligo agli Stati membri di prevedere un sistema di finanziamento degli studi superiori da compiere in uno Stato membro o all’estero. Tuttavia, allorché uno Stato membro prevede un tale sistema che consente agli studenti di beneficiare di siffatti aiuti, esso deve far sì che le modalità di concessione di tale finanziamento non creino una limitazione ingiustificata al diritto di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri (v., in tal senso, sentenze Morgan e Bucher, EU:C:2007:626, punto 28; Prinz e Seeberger, EU:C:2013:524, punto 30, nonché Thiele Meneses, C‑220/12, EU:C:2013:683, punto 25).

25      A tal proposito, secondo giurisprudenza costante, una normativa nazionale che svantaggia taluni cittadini di uno Stato per il solo fatto di aver esercitato la propria libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro rappresenta una restrizione delle libertà riconosciute dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, a tutti i cittadini dell’Unione (sentenze Morgan e Bucher, EU:C:2007:626, punto 25, nonché Prinz e Seeberger, EU:C:2013:524, punto 27).

26      Infatti, le facilitazioni previste dal Trattato in materia di circolazione dei cittadini dell’Unione non potrebbero dispiegare pienamente i loro effetti se un cittadino di uno Stato membro potesse essere dissuaso dall’avvalersene dagli ostacoli posti al suo soggiorno in un altro Stato membro a causa di una normativa del suo Stato d’origine che lo penalizzi per il solo fatto che egli ne abbia usufruito (v., in tal senso, sentenze Morgan e Bucher, EU:C:2007:626, punto 26, nonché Prinz e Seeberger, EU:C:2013:524, punto 28).

27      Tale considerazione è particolarmente importante nel settore dell’istruzione, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dagli articoli 6, lettera e), TFUE e 165, paragrafo 2, secondo trattino, TFUE, vale a dire, in particolare, favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti (v. sentenze D’Hoop, EU:C:2002:432, punto 32; Morgan e Bucher, EU:C:2007:626, punto 27, nonché Prinz e Seeberger, EU:C:2013:524, punto 29).

28      Nella fattispecie è pacifico che la ricorrente nel procedimento principale si è traferita in Belgio, Stato in cui suo padre ha svolto un’attività professionale e in cui ella ha poi frequentato la scuola fiamminga primaria e secondaria. Nell’agosto 2006, all’età di 18 anni, la ricorrente ha iniziato i suoi studi presso l’Università delle Antille olandesi, a Willemstad, conseguendo la laurea il 1° luglio 2011. Come confermato dal governo dei Paesi Bassi in sede di udienza, la sig.ra Martens ha potuto beneficiare di un finanziamento per studiare in Curaçao grazie alla possibilità offerta dalla WSF 2000, la quale consentiva a qualsiasi studente che soddisfacesse la condizione dei tre anni su sei di beneficiare di un simile finanziamento per seguire un corso di studi all’estero. La sig.ra Martens stessa ha dichiarato alle autorità olandesi, al momento della presentazione della sua richiesta di finanziamento nel maggio 2008, di soddisfare tale condizione. Dalla conclusione dei suoi studi la sig.ra Martens lavora nei Paesi Bassi.

29      Secondo il governo dei Paesi Bassi non vi è alcuna restrizione al diritto di libera circolazione della ricorrente nel procedimento principale, in quanto ella, trasferendosi dal Belgio in Curaçao, non si è avvalsa del diritto conferitole dall’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

30      Tale argomento non può essere accolto, poiché non tiene conto del fatto che la ricorrente nel procedimento principale si è avvalsa del proprio diritto di circolare liberamente trasferendosi dai Paesi Bassi al Belgio con la sua famiglia nel corso dell’anno 1993 e ha continuato ad avvalersene per tutto il periodo durante il quale ha vissuto in Belgio.

31      Subordinando il mantenimento della concessione del finanziamento degli studi all’estero alla condizione dei tre anni su sei, la normativa in discussione nel procedimento principale rischia di penalizzare un richiedente per il solo fatto di aver esercitato la libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, tenuto conto dell’incidenza che l’esercizio di tale libertà può avere sulla possibilità di ricevere un finanziamento degli studi superiori (v., in tal senso, sentenze D’Hoop, EU:C:2002:432, punto 30; Prinz e Seeberger, EU:C:2013:524, punto 32, nonché Thiele Meneses, EU:C:2013:683, punto 28).

32      Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 106 delle sue conclusioni, è irrilevante in proposito che sia trascorso un lasso di tempo considerevole da quando la ricorrente nel procedimento principale si è avvalsa del suo diritto di libera circolazione (v., per analogia, sentenza Nerkowska, C‑499/06, EU:C:2008:300, punto 47).

33      È giocoforza rilevare quindi che la condizione dei tre anni su sei, come prevista dall’articolo 2.14, paragrafo 2, della WSF 2000, sebbene si applichi indistintamente ai cittadini olandesi e agli altri cittadini dell’Unione, costituisce una restrizione al diritto di libera circolazione e di soggiorno di cui godono tutti i cittadini dell’Unione per effetto dell’articolo 21 TFUE (v., in tal senso, sentenza Prinz e Seeberger, EU:C:2013:524, punto 31).

34      La restrizione che deriva dalla normativa di cui trattasi può essere giustificata alla luce del diritto dell’Unione solo se essa sia fondata su considerazioni oggettive d’interesse generale, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, e sia commisurata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che una misura è proporzionata quando è idonea a realizzare l’obiettivo perseguito, ma al contempo non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenze De Cuyper, C‑406/04, EU:C:2006:491, punti 40 e 42; Morgan e Bucher, EU:C:2007:626, punto 33, nonché Prinz e Seeberger, EU:C:2013:524, punto 33).

35      Il governo dei Paesi Bassi sostiene che, nella misura in cui esista una restrizione alla libertà di circolare e di soggiornare, le disposizioni della WSF 2000 sono giustificate da considerazioni oggettive d’interesse generale, vale a dire l’obiettivo volto a garantire un livello minimo di integrazione tra il richiedente il finanziamento e lo Stato erogatore. Pertanto, sarebbe giustificato riservare il finanziamento di studi completi all’estero agli studenti che mostrino di essere sufficientemente integrati nei Paesi Bassi. Uno studente che ha abitato nei Paesi Bassi per un periodo di almeno tre anni sui sei precedenti i suoi studi all’estero dimostrerebbe tale livello di integrazione. Tale condizione non andrebbe nemmeno oltre quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti per due ragioni. In primo luogo, ai sensi dell’articolo 11.5 della WSF 2000, il Ministro competente potrebbe decidere di non applicare la condizione dei tre anni nei casi in cui l’applicazione di tale condizione condurrebbe ad una grave ingiustizia, il che impedirebbe di ritenere tale condizione come troppo generica. In secondo luogo, detta condizione di residenza non richiederebbe che uno studente abbia risieduto nei Paesi Bassi per un periodo di tre anni consecutivi prima di iniziare i suoi studi e non avrebbe dunque un carattere troppo esclusivo.

36      Occorre constatare a detto proposito che tanto l’integrazione degli studenti quanto la volontà di garantire l’esistenza di un certo criterio di collegamento tra la società dello Stato membro erogatore ed il beneficiario di una prestazione quale quella oggetto del procedimento principale sono idonee a costituire considerazioni oggettive di interesse generale tali da giustificare il fatto che i requisiti di concessione di una simile prestazione possano incidere sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione (v., in tal senso, Thiele Meneses, EU:C:2013:683, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

37      Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata, la prova richiesta da uno Stato membro per poter far valere l’esistenza di un grado reale di integrazione non deve avere carattere troppo esclusivo, privilegiando indebitamente un elemento non necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento tra il richiedente e lo Stato membro medesimo, restando escluso qualsiasi altro elemento rappresentativo (v. sentenze D’Hoop, EU:C:2002:432, punto 39; Prinz e Seeberger, EU:C:2013:524, punto 37, nonché Thiele Meneses, EU:C:2013:683, punto 36).

38      Riguardo al grado di collegamento del beneficiario di una prestazione con lo Stato membro interessato, la Corte ha già avuto modo di statuire, in merito a prestazioni non disciplinate dal diritto dell’Unione come quella oggetto del procedimento principale, che gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda la fissazione dei criteri di valutazione di tale collegamento (v., in tal senso, sentenze Gottwald, C‑103/08, EU:C:2009:597, punto 34, nonché Thiele Meneses, EU:C:2013:683, punto 37).

39      Tuttavia, una condizione unica di residenza, come quella di cui al procedimento principale, rischia di escludere dal beneficio del finanziamento degli studi superiori in questione studenti che, malgrado il fatto che non abbiano risieduto nei Paesi Bassi per un periodo di tre anni sui sei richiesti prima dell’inizio degli studi all’estero, hanno nondimeno effettivi collegamenti sotto il profilo dell’integrazione in tale Stato.

40      A tal proposito, occorre rilevare che la Corte ha già affermato, riguardo alla normativa di cui al procedimento principale, che l’applicazione della condizione dei tre anni su sei comportava un’ingiustificata disparità di trattamento fra i lavoratori olandesi e i lavoratori migranti che risiedono nei Paesi Bassi, giacché, imponendo periodi specifici di residenza nel territorio dello Stato membro interessato, tale condizione privilegiava un elemento che non è necessariamente l’unico rappresentativo del grado reale di collegamento tra l’interessato e detto Stato membro e presentava, quindi, un carattere troppo esclusivo (v. sentenza Commissione/Paesi Bassi, C‑542/09, EU:C:2012:346, punti 86 e 88).

41      Orbene, la normativa in discussione nel procedimento principale, giacché crea una restrizione alla libertà di circolare e di soggiornare di un cittadino dell’Unione, come la ricorrente del procedimento principale, presenta del pari un carattere troppo esclusivo, in quanto non consente di prendere in considerazione altri possibili elementi di collegamento tra un tale studente e lo Stato membro erogatore, quali la cittadinanza dello studente, il suo percorso di studi, la sua famiglia, il suo impiego, le sue capacità linguistiche o l’esistenza di altri collegamenti di ordine sociale o economico (v., in tal senso, sentenza Prinz e Seeberger, EU:C:2013:524, punto 38). Analogamente, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 103 delle sue conclusioni, anche l’impiego nello Stato membro erogatore dei membri della famiglia da cui dipende lo studente potrebbe rappresentare uno degli elementi da prendere in considerazione per la valutazione di tali collegamenti.

42      Peraltro, l’eventuale applicazione dell’articolo 11.5 della WSF 2000 da parte del Ministro competente, che consentirebbe a quest’ultimo di derogare alla condizione dei tre anni su sei nel caso in cui l’applicazione di tale condizione conducesse ad una situazione di grave ingiustizia, non è tale da far venir meno il carattere troppo esclusivo di detta condizione, nelle circostanze del caso di specie. Infatti, risulta che tale disposizione non garantisce che altri elementi di collegamento tra la ricorrente nel procedimento principale e lo Stato membro erogatore vengano presi in considerazione, e non può, dunque, consentire il raggiungimento dell’obiettivo di integrazione che costituisce, secondo il governo olandese, l’obiettivo della normativa nazionale di cui trattasi.

43      In una situazione siffatta, la condizione dei tre anni su sei di cui al procedimento principale resta al contempo troppo esclusiva e troppo aleatoria, privilegiando indebitamente un elemento che non è necessariamente rappresentativo del grado di integrazione del richiedente nello Stato membro interessato. Di conseguenza, la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale non può considerarsi proporzionata a detto obiettivo di integrazione.

44      Spetta quindi al giudice del rinvio, il solo competente a valutare i fatti, esaminare gli eventuali elementi di collegamento tra la ricorrente nel procedimento principale e il Regno dei Paesi Bassi, considerato che la sig.ra Martens, cittadina olandese, nata nei Paesi Bassi, ha dichiarato nella sua domanda di finanziamento di aver risieduto in tale Stato membro per un periodo di tre anni sui sei precedenti la sua iscrizione ad un corso di studi all’estero, mentre in realtà ha risieduto in Belgio dall’età di sei anni, suo padre ha lavorato nei Paesi Bassi tra il 2006 e il 2008 ed ella vi lavora attualmente.

45      Occorre pertanto rispondere alle questioni sollevate dichiarando che gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che subordina il mantenimento della concessione di un finanziamento degli studi superiori compiuti fuori da tale Stato alla condizione per cui lo studente che richiede di beneficiare di un finanziamento siffatto abbia risieduto in detto Stato per un periodo di almeno tre anni sui sei precedenti la sua iscrizione a detto corso di studi.

 Sulle spese

46      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che subordina il mantenimento della concessione di un finanziamento degli studi superiori compiuti fuori da tale Stato alla condizione per cui lo studente che richiede di beneficiare di un finanziamento siffatto abbia risieduto in detto Stato per un periodo di almeno tre anni sui sei precedenti la sua iscrizione a detto corso di studi.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.