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Ricorso proposto il 4 aprile 2017 – Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-170/17)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Yerrell e P. Costa de Oliveira, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, emettendo patenti di guida nazionali speciali per la guida dei veicoli inclusi nella categoria armonizzata AM, la Repubblica portoghese è inadempiente rispetto agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/126/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.

dichiarare che, non garantendo che una persona sia titolare soltanto di una patente di guida, la Repubblica portoghese è inadempiente rispetto agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Per quanto concerne gli obblighi che incombono alla Repubblica portoghese in forza degli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 7, paragrafo 2, lettera a), e in forza dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), della direttiva, la Commissione ritiene che la Repubblica portoghese non abbia adottato le misure necessarie nel termine fissato nel parere motivato. D’altra parte, la stessa amministrazione portoghese riconosce di non aver adottato dette misure, indicando nella propria lettera del 15 dicembre 2016 che avrebbe proceduto a future modifiche legislative a tale riguardo.

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1 GU 2006, L 403, pag.18.