Language of document : ECLI:EU:C:2013:833

Causa C‑443/12

Actavis Group PTC EHF

e

Actavis UK Ltd

contro

Sanofi

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court)]

«Medicinali per uso umano – Certificato protettivo complementare – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Articolo 3 – Condizioni di rilascio di tale certificato – Immissioni in commercio successive di due medicinali contenenti, in tutto o in parte, lo stesso principio attivo – Composizione di principi attivi di cui uno è già stato commercializzato sotto forma di medicinale con principio attivo unico – Possibilità di ottenere più certificati a partire da uno stesso brevetto e da due autorizzazioni di immissione in commercio»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Legislazioni uniformi – Proprietà industriale e commerciale – Diritto di brevetto – Certificato protettivo complementare per i medicinali – Presupposti per la concessione – Brevetto che protegge un unico principio attivo innovativo – Immissioni in commercio successive di due medicinali contenenti, in tutto o in parte, detto principio attivo – Certificato protettivo complementare rilasciato per il medicinale contenente soltanto tale principio attivo – Domanda di certificato avente ad oggetto il medicinale contenente tale principio attivo in composizione con un altro principio attivo non protetto dal brevetto – Inammissibilità

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 469/2009, art. 3, c)]

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Legislazioni uniformi – Proprietà industriale e commerciale – Diritto di brevetto – Certificato protettivo complementare per i medicinali – Obiettivo

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 469/2009)

1.        L’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 469/2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev’essere interpretato nel senso che osta a che al titolare di un brevetto che protegge un principio attivo innovativo e di un’autorizzazione di immissione in commercio di un medicinale che lo contiene in quanto principio attivo unico, al quale sia già stato rilasciato, per tale principio attivo, un certificato protettivo complementare che gli consente di opporsi all’impiego di detto principio attivo da solo o in combinazione con altri principi attivi, sia rilasciato, sul fondamento del medesimo brevetto, ma di un’autorizzazione di immissione in commercio successiva di un medicinale diverso contenente detto principio attivo in composizione con un altro principio attivo che non è, in quanto tale, protetto da detto brevetto, un secondo certificato protettivo complementare avente ad oggetto tale composizione di principi attivi.

Infatti, ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, lettera c), di detto regolamento, non può ammettersi che al titolare di un brevetto di base in vigore possa essere rilasciato un nuovo certificato protettivo complementare per i medicinali, eventualmente dotato di un periodo di validità più esteso, ogni volta che questi immette in commercio in uno Stato membro un medicinale contenente, da un lato, il principio attivo, protetto in quanto tale dal suo brevetto di base e che costituisce l’attività inventiva centrale di tale brevetto, e, dall’altro, un altro principio attivo che non è protetto in quanto tale da detto brevetto.

(v. punti 30, 43 e dispositivo)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punti 31, 40, 41)