Language of document : ECLI:EU:T:2010:271

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

1° luglio 2010 (*)

«Aiuti di Stato – Misure adottate dalle autorità italiane nei confronti di talune banche ristrutturate – Regime di riallineamento dei valori fiscali degli attivi – Decisione che qualifica il regime di aiuto incompatibile con il mercato comune e dispone il recupero dell’aiuto – Ricorso di annullamento – Incidenza individuale – Ricevibilità – Nozione di aiuto di Stato – Vantaggio – Carattere selettivo – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑335/08,

BNP Paribas, con sede in Parigi,

Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL), con sede in Roma,

rappresentate dagli avv.ti R. Silvestri, G. Escalar e M. Todino,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. V. Di Bucci e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 marzo 2008, 2008/711/CE, relativa all’aiuto di Stato C 15/07 (ex NN 20/07) cui l’Italia ha dato esecuzione, concernente incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria (GU L 237, pag. 70),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, M. Prek e V. M. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 gennaio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

 Normativa nazionale italiana pertinente

1        Nel 1990, nel diritto italiano, il conferimento di un ramo di attività era fiscalmente paragonabile ad una vendita di attivi e, in quanto tale, comportava il pagamento dell’imposta sulle società sulla differenza tra il valore corrente degli attivi conferiti e il loro valore fiscale.

2        Allo scopo di razionalizzare le attività bancarie in Italia e, in particolare, di consentire agli enti pubblici del settore bancario di assumere la forma giuridica di una società per azioni, ritenuta più adeguata, la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (GURI n. 182 del 6 agosto 1990; in prosieguo: la «legge n. 218/1990»), ha istituito un regime tributario derogatorio destinato ad agevolare il conferimento d’immobilizzazioni ed altri attivi bancari detenuti da tali enti pubblici a istituti di credito privati esistenti o di nuova istituzione (artt. 1 e 7, secondo comma, della legge n. 218/1990).

3        In forza di tale regime, la plusvalenza realizzata in esito al conferimento di attivi da parte di un ente creditizio pubblico ad un istituto di credito privato, in cambio di azioni di detto istituto di credito privato, per l’85% del suo valore, non era riconosciuta sul piano fiscale – e dunque non era tassata − fino all’effettiva realizzazione di tale plusvalenza, vuoi mediante la distribuzione da parte dell’istituto conferente ai propri soci, sotto forma di dividendi, della riserva contabile obbligatoriamente costituita dal medesimo (corrispondente alla differenza tra il valore iscritto nel suo bilancio delle azioni ricevute ed il valore fiscale degli attivi conferiti) vuoi mediante cessione, da parte della società beneficiaria dei conferimenti, degli attivi conferiti.

4        L’ente conferente, per contro, era immediatamente assoggettato ad imposta sul 15% restante della plusvalenza realizzata al momento del conferimento, all’aliquota dell’imposta ordinaria sulle società. In correlazione con tale imposizione, detto importo del 15% della plusvalenza era imputabile quale incremento del valore fiscale delle azioni ricevute in cambio del conferimento e del valore fiscale degli attivi conferiti nelle contabilità, rispettivamente, dell’istituto conferente e della società beneficiaria del conferimento.

5        Siffatto regime di neutralità fiscale parziale, istituito dalla legge n. 218/1990, comportava, di conseguenza, un duplice disallineamento dei valori fiscali rispetto ai valori contabili, vale a dire un disallineamento di tali valori fiscali tanto a livello degli attivi conferiti (contabilità della società beneficiaria) quanto a livello delle azioni ricevute in cambio (contabilità dell’ente conferente). Mentre i valori contabili degli attivi conferiti e delle azioni ricevute in cambio corrispondevano al valore corrente di tali attivi alla data del conferimento, i valori fiscali di tali attivi e azioni erano pari al valore fiscale degli attivi quando essi erano di proprietà dell’ente conferente, aumentato di un importo del 15% della plusvalenza realizzata ed immediatamente assoggettata all’imposta.

6        L’art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, recante proroga, segnatamente, del termine di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e l’integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (GURI n. 284 del 3 dicembre 1993), ha introdotto l’obbligo, a carico degli enti pubblici creditizi di cui lo Stato detenesse la totalità o la maggioranza del relativo fondo di dotazione, di assumere, entro il 30 giugno 1994, la forma di società per azioni secondo le modalità previste dalla legge n. 218/1990.

7        Oltre al regime di neutralità fiscale parziale istituito dalla legge n. 218/1990, che mirava specificatamente alla riorganizzazione del settore pubblico bancario italiano, la Repubblica italiana, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, sull’attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli altri scambi concernenti società di Stati membri diversi (GURI n. 9 del 13 gennaio 1993), recepiva la direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1). Scopo di tale direttiva era quello di porre fine, mediante l’istituzione di un regime fiscale comune, alle distorsioni di concorrenza derivanti dalle legislazioni nazionali e di agevolare le operazioni di riorganizzazione tra società di Stati membri diversi evitando un’imposizione in occasione dell’attuazione di tali operazioni, tutelando al contempo gli interessi finanziari degli Stati membri interessati (primo-sesto ‘considerando’ della direttiva 90/434).

8        La direttiva 90/434 e le sue disposizioni di attuazione prevedevano un regime di neutralità fiscale analogo a quello della legge n. 218/1990, salvo istituire una neutralità fiscale totale, che implicava l’assenza di imposizione immediata di una parte della plusvalenza realizzata, e non comportare un duplice disallineamento dei valori fiscali rispetto ai valori contabili, vale a dire a livello tanto delle azioni ricevute quanto degli attivi conferiti, bensì un disallineamento dei valori fiscali soltanto a livello degli attivi conferiti, dunque nella sola contabilità della società beneficiaria dei conferimenti.

9        Con l’art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l’occupazione nelle aree depresse (GURI n. 45 del 25 febbraio 1995; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 41/1995»), il legislatore italiano ha riconosciuto, per la prima volta, alle società beneficiarie dei conferimenti di attivi in forza della legge n. 218/1990, la facoltà di riallineare il valore fiscale degli attivi conferiti e quello delle azioni ricevute dagli enti conferenti sui valori contabili superiori di tali attivi e azioni, eliminando in tal modo i disallineamenti dei valori fiscali e liberando dalla sospensione d’imposta la riserva obbligatoria costituita nella contabilità dell’ente conferente. Tale riallineamento era subordinato al pagamento, da parte della società beneficiaria dei conferimenti, di un’imposta sostitutiva all’aliquota del 14% per il riallineamento del solo valore fiscale degli attivi conferiti ovvero del 18% per il riallineamento non solo del valore fiscale di suddetti attivi, ma anche di quello delle azioni ricevute dall’ente conferente. Se la facoltà di riallineamento veniva esercitata, essa doveva riguardare tutti gli attivi conferiti nell’ambito della riorganizzazione operata in forza della legge n. 218/1990, senza potersi estendere ad altri attivi il cui valore fiscale era inferiore al valore contabile.

10      Atteso che la direttiva 90/434 è applicabile solo alle riorganizzazioni delle società degli Stati membri differenti, la Repubblica italiana, con il decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sul riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni (GURI n. 249 del 24 ottobre 1997; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 358/1997»), ha esteso, autonomamente, il regime della neutralità fiscale alle riorganizzazioni di società situate sul territorio nazionale, proponendo al contempo agli operatori una soluzione alternativa di imposizione immediata della plusvalenza.

11      Il regime di neutralità fiscale era previsto dall’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997. In base a tale regime, il trasferimento degli attivi di un ramo di attività tra società situate sul territorio italiano era neutro dal punto di vista fiscale, a condizione che il valore fiscale degli attivi conferiti fosse assegnato alle azioni ricevute dalla società conferente e che agli attivi ricevuti venisse attribuito il valore fiscale che questi possedevano quando erano di proprietà della società conferente (conferimento in regime di neutralità fiscale).

12      Tale regime di neutralità fiscale dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997 comportava, dunque, al pari del regime previsto dalla legge n. 218/1990, un duplice disallineamento dei valori fiscali rispetto ai valori contabili, vale a dire sia sul piano degli attivi conferiti (contabilità della società beneficiaria dei conferimenti) sia a livello delle azioni ricevute in cambio di tali attivi (contabilità della società conferente).

13      Come soluzione alternativa all’imposizione immediata della plusvalenza, l’art. 3 del decreto legislativo n. 358/1997 prevedeva il pagamento, al momento della riorganizzazione, di un’imposta sostitutiva del 19% sulla plusvalenza realizzata. Per effetto di tale riconoscimento fiscale della plusvalenza, non sussisteva alcun disallineamento dei valori fiscali rispetto ai valori contabili degli attivi (conferimento in regime di neutralità contabile).

14      Con la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale (Supplemento ordinario alla GURI n. 276 del 25 novembre 2000; in prosieguo: la «legge n. 342/2000»), il legislatore italiano ha istituito tre regimi a carattere temporaneo.

15      Un primo regime, derivante dall’art. 10 della legge n. 342/2000, mirava alla rivalutazione di taluni attivi delle imprese. Tale disposizione consentiva alle imprese di «rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999».

16      A termini dell’art. 12 della legge n. 342/2000, tale regime di rivalutazione richiedeva il pagamento, sui maggiori valori iscritti in bilancio in seguito alla rivalutazione, di un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 19%, per gli attivi ammortizzabili, e con l’aliquota del 15%, per gli attivi non ammortizzabili.

17      Un secondo regime, derivante dall’art. 14 della legge n. 342/2000, contemplava il riallineamento, quanto agli attivi menzionati all’art. 10 della legge n. 342/2000, dei valori fiscali sui maggiori valori contabili iscritti in bilancio. L’art. 14 disponeva quindi che «[l]e disposizioni dell’articolo 12 [potevano] essere applicate per il riconoscimento ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 10, dei beni indicati nello stesso articolo 10».

18      La rivalutazione ai sensi dell’art. 10 della legge n. 342/2000, che costituisce un’operazione di natura contabile accompagnata da un effetto fiscale, e il riallineamento ai sensi dell’art. 14 della stessa legge, se combinati, sfociavano in una rivalutazione cosiddetta «fiscale», consistente nella rivalutazione dei valori contabili iscritti in bilancio ai valori correnti e nell’allineamento dei valori fiscali disallineati sui valori contabili in tal modo rivalutati.

19      Un terzo regime riguardava il riallineamento dei valori fiscali sui valori contabili iscritti nel bilancio delle società interessate da riorganizzazioni operate a norma della legge n. 218/1990 o dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997. A tal riguardo, gli artt. 17-19 della legge n. 342/2000 disponevano quanto segue:

«Articolo 17

1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall’articolo 7, commi 2 e 5, della [legge n. 218/1990] possono applicare un’imposta sostitutiva (…) nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dall’esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall’ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell’esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve ο fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. (...)

3. Le società indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell’imposta sostitutiva ivi prevista, un’imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all’imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell’ente ο società conferente.

(...)

5. L’applicazione dell’imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L’imposta sostitutiva va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo (...).

Articolo 18

1. Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della [legge n. 218/1990], la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 17, ad un’imposta sostitutiva (…) in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l’ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell’imposta sostitutiva. La predetta differenza non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle società conferitarie. (...)

Articolo 19

Le disposizioni dell’articolo 17 si applicano anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall’articolo 4, comma 1, del [decreto legislativo n. 358/1997]».

20      L’art. 20 della legge n. 342/2000 fissava norme dettagliate per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da versare e per il relativo credito d’imposta a favore degli azionisti beneficiari di dividendi risultanti dalle plusvalenze riconosciute.

21      Con l’art. 3, n. 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002, Supplemento ordinario alla GURI n. 301 del 29 dicembre 2001; in prosieguo: la «legge n. 448/2001»), il legislatore italiano ha esteso l’applicabilità delle discipline della rivalutazione e del riallineamento previste dagli artt. 10 e 14 della legge n. 342/2000 ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva con le aliquote, invariate, del 19% per gli attivi ammortizzabili e del 15% per gli attivi non ammortizzabili.

22      Con l’art. 3, comma 11, della legge n. 448/2001, il legislatore ha esteso l’applicabilità del regime di riallineamento previsto dagli artt. 17-19 della legge n. 342/2000 ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001 e ha fissato le aliquote dell’imposta sostitutiva al 12% e 9%, a seconda della misura del riallineamento applicato.

23      Il sistema fiscale italiano dell’imposta sulle società è stato riformato nel 2003, con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Supplemento ordinario alla GURI n. 291 del 16 dicembre 2003).

24      Con la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004, Supplemento ordinario alla GURI n. 299 del 27 dicembre 2003; in prosieguo: la «legge n. 350/2003»), il legislatore italiano ha ulteriormente prorogato l’applicabilità dei regimi di rivalutazione e di riallineamento della legge n. 342/2000.

25      L’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 così dispone:

«Nell’articolo 10 [della legge n. 342/2000] le parole: “chiuso entro il 31 dicembre 1999” sono sostituite dalle seguenti: “chiuso entro il 31 dicembre 2002”. L’imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006».

26      Tale disposizione ha dunque modificato l’art. 10 della legge n. 342/2000 in modo da consentire alle imprese di avvalersi del meccanismo della rivalutazione volontaria per gli attivi figuranti nel bilancio dell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002.

27      Tale disposizione ha altresì autorizzato le imprese ad avvalersi del regime di riallineamento di cui all’art. 14 della legge n. 342/2000. Infatti, l’art. 14 accordava loro la facoltà di avvalersi del regime di riallineamento per gli stessi attivi che potevano formare oggetto del meccanismo di rivalutazione previsto dall’art. 10 della legge n. 342/2000. Di conseguenza, tutte le imprese sono state autorizzate ad eliminare i disallineamenti esistenti fra il valore fiscale e il valore contabile degli attivi, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 19% per il riallineamento di attivi ammortizzabili, e del 15% per il riallineamento di attivi non ammortizzabili.

28      L’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 dispone quanto segue:

«Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della [legge n. 342/2000] possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell’imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L’imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è effettuato l’affrancamento dei valori».

29      Tale disposizione, che ha prorogato l’applicabilità degli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 342/2000 e ha fissato le aliquote dell’imposta sostitutiva al 12% e al 9% a seconda della misura del riallineamento, non ha prorogato l’applicabilità dell’art. 19 di tale legge, relativo alla possibilità di riallineamento prevista per i conferimenti di aziende effettuati in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997.

 Fase amministrativa del procedimento e decisione impugnata

30      Dopo avere proceduto ad un esame preliminare dell’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003, la Commissione delle Comunità europee, ritenendo che tale disposizione comportasse apparentemente un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, con lettera 30 maggio 2007 ha informato la Repubblica italiana della sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE (in prosieguo: la «decisione di avvio»). Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 luglio 2007 (GU C 154, pag. 15).

31      In risposta all’invito rivolto nella decisione di avvio alla Repubblica italiana e alle parti interessate di presentare le rispettive osservazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte della Repubblica italiana, nonché, in particolare, dal gruppo bancario Paribas, di cui fa parte la Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL).

32      L’11 marzo 2008, la Commissione ha adottato la decisione 2008/711/CE relativa all’aiuto di Stato C 15/07 (ex NN 20/07) cui l’Italia ha dato esecuzione, concernente incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria (GU L 237, pag. 70; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

33      Nella decisione impugnata, la Commissione, dopo una descrizione delle norme che disciplinano la tassazione delle plusvalenze nel sistema fiscale italiano (punti 13‑56 della decisione impugnata), della fase amministrativa del procedimento nonché delle osservazioni della Repubblica italiana e delle parti interessate (punti 57-79 della decisione impugnata), è passata all’esame dell’art. 2, n. 26, della legge n. 350/2003 alla luce delle disposizioni in materia di aiuti di Stato.

34      La Commissione, dopo aver rilevato che il requisito per l’esistenza di un aiuto di Stato relativo all’impegno di risorse statali era soddisfatto (punto 81 della decisione impugnata), ha esaminato il requisito relativo all’esistenza di un vantaggio selettivo e alla sua giustificazione alla luce della natura del sistema (punti 82-107 della decisione impugnata).

35      In tale contesto, la Commissione ha richiamato la propria posizione secondo la quale i regimi di neutralità fiscale introdotti dalla legge n. 218/1990 e dall’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997 non costituivano aiuti di Stato, in quanto il differimento dell’imposta relativo alla neutralità fiscale applicata risultava effettivamente giustificato, a suo parere, dalla logica del sistema fiscale (punti 82‑86 della decisione impugnata).

36      Quanto al regime di riallineamento previsto all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003, la Commissione ha ritenuto che esso conferisse il diritto ad un incremento del valore fiscale per il quale, in assenza di un’imposta sostitutiva speciale come quella in esame nella specie, sarebbe stato necessario versare l’imposta ordinaria sulle società. La Commissione ha fatto presente che la determinazione di un’imposta sostitutiva, ad un’aliquota ridotta, avrebbe potuto risultare giustificata, in linea di principio, nella misura in cui una tale imposta rappresenta una misura tecnica destinata ad agevolare il riconoscimento fiscale della plusvalenze (punto 87, primo e ultimo periodo, della decisione impugnata).

37      L’Istituzione ha tuttavia aggiunto che un simile riallineamento fiscale preferenziale può essere giustificato soltanto se è obiettivamente applicabile alle stesse condizioni a tutti i riconoscimenti fiscali di plusvalenze comparabili, come quelli risultanti da altre riorganizzazioni non contemplate dalla legge n. 218/1990, ivi comprese le riorganizzazioni relative ad altri istituti di credito (punto 88 della decisione impugnata).

38      La Commissione ha ritenuto che i riallineamenti previsti dalle leggi nn. 342/2000 e 448/2001, accessibili mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva applicata alle stesse condizioni per tutte le imprese che avessero scelto di riconoscere le plusvalenze storiche realizzate, ma temporaneamente non riconosciute per effetto della legge n. 218/1990 o del decreto legislativo n. 358/1997, costituissero misure fiscali generali giustificate dalla logica del sistema fiscale e non costituissero un aiuto di Stato (punto 89 della decisione impugnata).

39      La Commissione ha ritenuto che, per contro, il riallineamento fiscale previsto dall’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 non costituisse una misura generale, in quanto si applicava esclusivamente alle plusvalenze realizzate da alcuni istituti di credito in seguito alle sole riorganizzazioni attuate a norma della legge n. 218/1990 (punti 90 e 93 della decisione impugnata).

40      La Commissione ha ritenuto che tale regime fiscale avesse conferito un vantaggio pari alla differenza tra l’imposta effettivamente versata per riallineare il valore degli attivi e l’imposta ordinaria che sarebbe stata versata se lo stesso riallineamento fosse stato eseguito in assenza delle disposizioni dell’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 (punto 91 della decisione impugnata); inoltre, essa ha rilevato che l’imposta sostitutiva era stata versata in tre rate annuali senza interessi, mentre l’imposta ordinaria era integralmente dovuta nel 2004 (punto 24 della decisione impugnata).

41      La Commissione ha fatto riferimento alle osservazioni delle parti interessate secondo le quali, in primo luogo, nessuno dei beneficiari del regime di cui trattasi sarebbe stato disposto a riallineare il valore dei propri attivi se, così facendo, fosse stato assoggettato all’imposta ordinaria, in secondo luogo, le altre società che non formano oggetto delle riorganizzazioni a norma della legge n. 218/1990 avrebbero beneficiato del regime implicito di riallineamento fiscale di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 secondo le modalità generali, sostanzialmente equivalenti, stabilite dall’art. 14 della legge n. 342/2000 e, in terzo luogo, si sarebbe dovuto tener conto delle imposte versate all’atto dei conferimenti originari, il che, di conseguenza, non avrebbe creato, in realtà, alcun vantaggio (punti 94 e 95 della decisione impugnata).

42      La Commissione ha «[ribadito] tuttavia che il regime di cui all’articolo 2, comma 25, della legge n. 350/2003 non costitui[va] un riallineamento fiscale di valori non allineati risultanti da riorganizzazioni fiscalmente neutre, bensì un regime di rivalutazione fiscale che ha consentito la realizzazione delle plusvalenze latenti derivanti dall’adeguamento al valore corrente del valore fiscale degli attivi detenuti dalle società beneficiarie». Essa ha «[ritenuto] che i due regimi non [fossero] comparabili ed [era] inoltre dell’avviso che il regime di rivalutazione fiscale di cui all’articolo 2, comma 25, della legge n. 350/2003 non [fosse] equivalente al regime di riallineamento fiscale di cui all’articolo 2, comma 26, della medesima legge, tenuto conto della differenza tra le aliquote legali dell’imposta sostitutiva previste da questi due regimi» (punto 96 della decisione impugnata).

43      Essa ha dunque concluso che le società che avevano riallineato i valori fiscali dei loro attivi ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 avevano beneficiato di un vantaggio specifico consistente nella differenza tra l’aliquota d’imposta ordinaria sugli utili riconosciuti e l’imposta sostitutiva speciale sugli utili stessi (punto 97 della decisione impugnata).

44      La Commissione, dopo aver richiamato l’argomento delle parti interessate secondo il quale l’aliquota della minore imposta sostitutiva prevista dall’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 non sarebbe stata selettiva, poiché sarebbe stata giustificata dagli specifici elementi di diritto e di fatto della tassazione delle plusvalenze risultanti dalle riorganizzazioni attuate a norma della legge n. 218/1990, e secondo il quale, trascorsi tutti questi anni, la Repubblica italiana non avrebbe potuto legittimamente tassare tali plusvalenze come le plusvalenze risultanti da altre riorganizzazioni societarie (punto 98 della decisione impugnata), ha ritenuto che, nonostante le sue specificità, il regime di parziale neutralità fiscale previsto dalla legge n. 218/1990 equivalesse sostanzialmente al regime di totale neutralità fiscale previsto dal decreto legislativo n. 358/1997 e che il legislatore italiano, disponendo, nel 2003, il riconoscimento fiscale delle plusvalenze sospese, avrebbe dovuto applicare lo stesso trattamento (punto 99 della decisione impugnata).

45      Al punto 100 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto, inoltre, che l’applicazione di un’aliquota d’imposta più bassa non potesse essere semplicemente considerata quale compensazione di una tassazione più onerosa sulle plusvalenze derivanti dalle ristrutturazioni del settore bancario conformemente alla legge n. 218/1990 distribuite agli azionisti a titolo di dividendi, in relazione alla tassazione delle plusvalenze distribuite sotto forma di dividendi derivanti da altre riorganizzazioni in regime di neutralità fiscale. Secondo la Commissione, non è possibile condividere una simile affermazione, dato che l’assoggettamento delle plusvalenze ad imposte sostitutive diverse non può essere sempre giustificata invocando i differenti carichi fiscali applicabili nel caso in cui le plusvalenze sospese vengano distribuite come dividendi. La Commissione ha osservato che ammettere una simile giustificazione equivarrebbe a consentire, nei confronti di talune società, l’applicazione di aliquote effettive diverse dell’imposta sulle società soltanto perché le società stesse hanno preso parte a determinati tipi di riorganizzazioni preferite dallo Stato.

46      La Commissione ha peraltro ritenuto che il vantaggio fiscale derivante dall’applicazione del regime di riallineamento fiscale previsto dall’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 non potesse essere considerato come un vantaggio «de minimis», che la presunta esiguità del vantaggio non fosse di per sé una ragione sufficiente per escludere la qualifica di aiuto e che l’eccezione «de minimis» non potesse, del resto, essere invocata, trattandosi di una misura di aiuto non trasparente (punti 101 e 102 della decisione impugnata).

47      La Commissione ha ritenuto, inoltre, che il regime di riallineamento dell’art. 2, n. 26, della legge n. 350/2003 non rappresentasse un adeguamento del sistema generale alle caratteristiche che contraddistinguono il settore bancario, bensì piuttosto un vantaggio selettivo che incideva sul miglioramento della competitività degli istituti di credito coinvolti in talune riorganizzazioni ai sensi della legge n. 218/1990. Inoltre, tale regime non avrebbe costituito una riedizione del regime introdotto ai sensi della legge n. 342/2000, poiché il riallineamento ai sensi della legge n. 350/2003 avrebbe avuto una portata più limitata rispetto al riallineamento generale previsto dalla legge n. 342/2000 (punti 105 e 106 della decisione impugnata).

48      La Commissione è giunta alla conclusione che il vantaggio concesso a taluni istituti di credito a norma della legge n. 350/2003, rappresentato dall’applicazione, in luogo dell’aliquota d’imposta ordinaria, di un’imposta sostitutiva speciale per gli utili realizzati mediante taluni conferimenti di attivi, costituisse un vantaggio specifico e non giustificato dalla natura del sistema fiscale (punto 107 della decisone impugnata).

49      Dopo aver rilevato che i requisiti relativi alla distorsione della concorrenza e al pregiudizio per gli scambi tra Stati membri erano soddisfatti (punti 108-110 della decisione impugnata) e che non trovava applicazione alcuna delle deroghe previste dall’art. 87, nn. 2 e 3, CE (punti 111-116 della decisione impugnata), la Commissione ha concluso che il regime in esame era incompatibile con il mercato comune (punto 117 della decisione impugnata).

50      La Commissione ha ritenuto che, trattandosi di un aiuto illegittimo, occorresse disporne il recupero, ma ha ritenuto che il recupero dovesse riguardare «soltanto le imposte in difetto rispetto all’importo che [i] beneficiar[i] del regime avrebbe[ro] pagato se si fosse[ro] avvals[i] di altri regimi fiscali disponibili all’epoca». La Commissione ha ritenuto che, nella specie, l’applicazione del regime alternativo di rivalutazione fiscale di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 non rappresentasse una scelta puramente ipotetica, bensì una ragionevole opzione di cui si sarebbero potuti avvalere i beneficiari in questione per il riconoscimento fiscale del valore effettivo dei loro attivi (punto 118 della decisione impugnata). Sebbene i riallineamenti e le rivalutazioni non siano operazioni equiparabili, la Commissione ha ritenuto, infatti, che se, all’epoca, il regime di riallineamento non fosse stato disponibile, gli istituti di credito interessati avrebbero optato con ogni probabilità per il regime generale di rivalutazione di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 (punto 119 della decisione impugnata).

51      La Commissione ha pertanto concluso che il recupero dell’aiuto dovesse essere limitato esclusivamente alla differenza tra l’imposta dovuta per rivalutare gli attivi detenuti a norma dell’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 e l’imposta effettivamente versata a norma dell’art. 2, comma 26, della medesima legge (punto 120 della decisione impugnata).

52      Di conseguenza, la Commissione ha così deciso:

«Articolo 1

Il regime fiscale derogatorio di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 al quale l’Italia ha dato esecuzione costituisce un aiuto di Stato ed è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

[La Repubblica italiana] sopprime il regime di cui all’articolo 1.

Articolo 3

1. [La Repubblica italiana] adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l’aiuto concesso mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 relativamente al riconoscimento fiscale delle plusvalenze risultanti dalle riorganizzazioni attuate a norma della legge 218/1990, aiuto già posto illegalmente a loro disposizione.

2. L’importo da recuperare è limitato alla differenza tra l’imposta che sarebbe stata pagata se i beneficiari dell’aiuto avessero applicato il regime di rivalutazione fiscale di cui all’articolo 2, comma 25, della legge 350/2003 e l’imposta effettivamente versata a norma dell’articolo 2, comma 26, della medesima legge (…).

3. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

(...)

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione».

 Procedimento e conclusioni delle parti

53      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 agosto 2008, la BNP Paribas (in prosieguo: la «BNP») e la BNL, ricorrenti, hanno proposto il presente ricorso.

54      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale del procedimento. Le parti hanno svolto le proprie difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 21 gennaio 2010.

55      Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        annullare la decisione impugnata.

56      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

57      Senza sollevare un’eccezione di irricevibilità con separato atto ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso. Infatti, la decisione impugnata, con cui essa avrebbe qualificato il regime fiscale in esame quale regime di aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato comune e avrebbe ingiunto alla Repubblica italiana di recuperare gli aiuti concessi, costituirebbe un atto di portata generale. Orbene, secondo la Commissione, la circostanza che le ricorrenti siano beneficiarie effettive di tale regime non produce l’effetto di conferire loro lo status di soggetti individualmente interessati legittimati a proporre ricorso di annullamento.

58      La Commissione fonda le proprie obiezioni sulla giurisprudenza della Corte e del Tribunale che, in più occasioni, avrebbe considerato irricevibili i ricorsi proposti dai beneficiari, attuali ο potenziali, di un regime di aiuti avverso decisioni che dichiaravano i regimi stessi incompatibili con il mercato comune.

59      La Commissione non ignora le sentenze del Tribunale che, al contrario, tendono a dichiarare ricevibili taluni ricorsi presentati da beneficiari di regimi di aiuti dichiarati incompatibili sulla base del rilievo che i ricorrenti erano tenuti a restituire gli aiuti loro erogati in virtù dei regimi medesimi. Dubita, peraltro, che tale giurisprudenza rispetti i principi che disciplinano i ricorsi di annullamento presentati da singoli.

60      In subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che lo status di beneficiario effettivo consenta di dichiarare la ricevibilità del ricorso, la Commissione fa valere, in sostanza, che la BNL non è legittimata ad agire, non potendo essere considerata quale beneficiaria effettiva delle misure di cui trattasi, poiché la società proprietaria dell’impresa che all’epoca beneficiava di un conferimento nel contesto del regime di neutralità fiscale di cui all’art. 7 della legge n. 218/1990 (in prosieguo: l’«ex BNL») sarebbe stata incorporata nella BNP. Il fatto che la BNL avesse ricevuto, per effetto del conferimento, il ramo bancario dell’ex BNL non presenterebbe nessuna attinenza con il beneficio degli aiuti e con il loro rimborso. In via di ulteriore subordine, qualora dovesse emergere, in base a fatti ignoti alla Commissione, che fosse la BNL e non la BNP Paribas a dover restituire gli aiuti, il ricorso sarebbe irricevibile in quanto proposto dalla BNP.

61      Le ricorrenti contestano la tesi della Commissione. La giurisprudenza avrebbe chiaramente riconosciuto l’interesse individuale dei beneficiari effettivi di aiuti concessi in applicazione di regimi di aiuti contemplati in una decisione della Commissione che li dichiara incompatibili con il mercato comune e che impone allo Stato membro l’obbligo di recuperare gli aiuti corrisposti.

62      Per quanto riguarda l’argomento dedotto in subordine dalla Commissione, esso sarebbe inconferente, poiché, in ogni caso, il ricorso è ricevibile nei confronti di almeno una delle due ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

63      Si deve rilevare che una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso di annullamento avverso una decisione presa nei confronti di un’altra persona se detta decisione la riguarda direttamente ed individualmente.

64      Secondo giurisprudenza costante, una persona fisica o giuridica che non sia destinataria di una decisione può sostenere che questa la riguarda individualmente soltanto qualora la decisione medesima la colpisca a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità e, pertanto, la identifichi alla stessa stregua del destinatario (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e 2 aprile 1998, causa C‑321/95 P, Greenpeace Council e a./Commissione, Racc. pag. I‑1651, punti 7 e 28).

65      La Corte ha pertanto dichiarato che un’impresa non può, in via di principio, essere legittimata a proporre un ricorso di annullamento di una decisione della Commissione che vieti un regime di aiuti settoriale se è interessata da questa decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiaria potenziale di tale regime. Infatti, una decisione del genere si presenta, nei confronti di detta impresa, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate oggettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto (v. sentenze della Corte 29 aprile 2004, causa C‑298/00 P, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑4087, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata, e 17 settembre 2009, causa C‑519/07 P, Commissione/Koninklijke Friesland Campina, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 53; v. parimenti, in tal senso, sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Kwekerij van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punto 15).

66      Tuttavia, la Corte ha parimenti dichiarato, nella sentenza 19 ottobre 2000 (cause riunite C‑15/98 e C‑105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione, Racc. pag. I‑8855, punti 34 e 35), che l’impresa ricorrente, dal momento che non era solamente interessata dalla decisione oggetto della causa de qua in quanto impresa del settore della navigazione in Sardegna, potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti degli armatori sardi, bensì anche nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo di detto regime e per il quale la Commissione aveva ordinato il recupero, era individualmente interessata dalla suddetta decisione e il suo ricorso, diretto contro la decisione stessa, era ricevibile (v. altresì, in tal senso, sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 65, punto 39).

67      Occorre pertanto verificare se le ricorrenti possiedano lo status di beneficiarie effettive di un aiuto individuale concesso in base a un regime di aiuti e di cui la Commissione abbia ordinato il recupero (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 20 settembre 2007, causa T‑136/05, Salvat père & fils e a./Commissione, Racc. pag. II‑4063, punto 70, e 4 marzo 2009, causa T‑445705, Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49).

68      Nelle loro memorie dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno dedotto, al riguardo, tre rilievi, non contestati dalla Commissione.

69      In primo luogo, l’ex BNL, quando era proprietaria dell’istituto bancario che aveva beneficiato di un conferimento operato nel vigore del regime di neutralità fiscale ai sensi della legge n. 218/1990, si è avvalsa, nella sua dichiarazione per il periodo d’imposta 2003, presentata il 29 ottobre 2004, del regime di riallineamento previsto dall’art. 2, n. 26, della legge n. 350/2003, per gli utili appartenenti a tale istituto.

70      In secondo luogo, il 1° ottobre 2007, l’ex BNL ha conferito il proprio ramo d’azienda attraverso cui esercitava l’attività bancaria in Italia, ivi compresi gli utili per i quali si era avvalsa del menzionato regime di riallineamento, a una società per azioni di nuova costituzione, denominata Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL), che è la seconda ricorrente.

71      In terzo luogo, in pari data, subito dopo il conferimento, la ex BNL si è fusa per incorporazione nella BNP, la prima ricorrente, e la BNP ha assunto, per effetto di tale operazione, i diritti e gli obblighi dell’ex BNL, succedendo quindi all’ex BNL in tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo, ivi compresi i procedimenti avviati precedentemente alla fusione.

72      Dalle suesposte considerazioni risulta che il vantaggio tratto dall’ex BNL dal regime fiscale controverso è stato trasferito o alla BNP, in occasione della fusione per incorporazione indicata al punto precedente, o alla BNL, in occasione del conferimento a tale società del ramo d’azienda relativo all’attività bancaria dell’ex BNL, e che, pertanto, o la BNP o la BNL devono essere considerate come le effettive beneficiarie dell’aiuto che sarebbe stato concesso ai sensi del regime di cui trattasi e, a tal titolo, individualmente interessate dalla decisione impugnata.

73      Le ricorrenti, in risposta a un quesito del Tribunale, hanno dichiarato che era la BNP, per effetto della menzionata fusione per incorporazione, l’effettiva beneficiaria della misura controversa, e di ciò si è preso atto nel verbale di udienza.

74      Ne consegue che la BNP è individualmente interessata dalla decisione impugnata.

75      Per quanto riguarda, per tale ricorrente, la condizione relativa all’esistenza di un pregiudizio diretto, si deve rilevare che, dal momento che l’art. 3 della decisione impugnata impone alla Repubblica italiana di adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l’aiuto concesso con l’applicazione del regime fiscale previsto dall’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003, detta ricorrente, nella sua qualità di beneficiaria effettiva dell’aiuto, è direttamente interessata da tale decisione.

76      Alla luce delle suesposte considerazioni, il presente ricorso è ricevibile nella parte in cui è stato proposto dalla BNP.

77      Trattandosi di un unico e stesso ricorso, non occorre esaminare la legittimazione ad agire dell’altro ricorrente (v. sentenza del Tribunale 3 settembre 2009, causa T‑326/07, Cheminova e a./Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 68 e la giurisprudenza citata; v. ugualmente, in tal senso, sentenze del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite da T‑447/93 a T‑449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II‑1971, punto 82; 22 ottobre 1996, causa T‑266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II‑1399, punti 51 e 52; 6 marzo 2002, cause riunite T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, Racc. pag. II‑1275, punto 52).

 Nel merito

78      Le ricorrenti deducono due motivi di annullamento. Il primo motivo verte sulla violazione dell’art. 87, n. 1, CE atteso che, trattandosi di un regime che non attribuisce un vantaggio ai sensi della suddetta disposizione, la Commissione avrebbe erroneamente accertato la sussistenza di un aiuto di Stato. Il secondo motivo verte su una violazione dell’obbligo di motivazione derivante da un errore di fatto.

79      Appare opportuno iniziare dall’esame del secondo motivo.

 Sul secondo motivo, attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione derivante da un errore di fatto

–       Argomenti delle parti

80      Le ricorrenti contestano alla Commissione di aver ignorato, nella decisione impugnata, il regime di riallineamento di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003, il quale avrebbe dovuto essere posto a raffronto con il regime di riallineamento di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003. Tanto le autorità italiane quanto le ricorrenti, nel procedimento formale, avrebbero nondimeno dichiarato alla Commissione che essa doveva effettuare un siffatto raffronto fra tali due regimi, al fine di acclarare se il secondo, complessivamente inteso, conferisse un qualche vantaggio rispetto al primo.

81      Orbene, basandosi sulla semplice constatazione che, nel 2000 e nel 2001, il legislatore avrebbe esteso il regime di riallineamento, originariamente riservato agli enti interessati dalle ristrutturazioni previste dalla legge n. 218/1990, alle società beneficiarie di conferimenti effettuati in forza dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997, mentre invece la legge n. 350/2003 non avrebbe più operato questa estensione, la Commissione si sarebbe praticamente dispensata da tale raffronto. Essa avrebbe respinto, per principio, le obiezioni delle autorità italiane e delle ricorrenti, senza fornire nella decisione impugnata la minima risposta motivata, bensì limitandosi a rilevare che il regime di riallineamento di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 sarebbe applicabile alle sole società beneficiarie di conferimenti posti in essere ai sensi della legge n. 218/1990 e non a tutte le società interessate da operazioni di conferimenti di attivi.

82      La decisione impugnata si fonderebbe, infatti, sull’erroneo convincimento che la legge n. 350/2003 avrebbe previsto solo il regime di riallineamento del suo art. 2, comma 26, senza contemplare alcun altro regime di riallineamento applicabile in via generale. Tale posizione emergerebbe in maniera inequivocabile dal punto 96 della decisione impugnata.

83      Tuttavia, l’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 avrebbe modificato la formulazione dell’art. 10 della legge n. 342/2000 in maniera tale da consentire alle imprese di ricorrere al meccanismo della rivalutazione volontaria per gli attivi «risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002». Così facendo, l’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 avrebbe implicitamente autorizzato le medesime imprese ad avvalersi anche del regime di riallineamento previsto dall’art. 14 della legge n. 342/2000. Infatti, quest’ultima disposizione accorderebbe loro la facoltà di avvalersi del regime di riallineamento per gli stessi attivi che potevano formare oggetto del meccanismo di rivalutazione di cui all’art. 10 della legge n. 342/2000. Di conseguenza, tutte le imprese sarebbero state autorizzate ad eliminare i disallineamenti esistenti fra il valore fiscale e il valore contabile degli attivi mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 19% per il riallineamento di attivi ammortizzabili e del 15% per il riallineamento di attivi non ammortizzabili.

84      La circostanza che il riallineamento ex art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 fosse effettivamente applicato ed accessibile a qualsiasi impresa interessata sarebbe peraltro comprovata dagli atti di causa.

85      Le ricorrenti aggiungono che, qualora la Commissione avesse effettuato un raffronto tra il regime di riallineamento ex art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003, e quello di cui all’art. 2, comma 25, della stessa legge, essa avrebbe constatato che il primo regime non attribuiva alcun vantaggio economico rispetto al secondo. Le spiegazioni fornite dalla Commissione nel controricorso per giustificare la mancata presa in considerazione di quest’ultimo regime di riallineamento costituirebbero un tentativo di motivazione ex post, in quanto tale irricevibile.

86      La Commissione dichiara, al pari delle ricorrenti, che l’art. 14 della legge n. 342/2000 è stato prorogato dall’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003. Ciò non influirebbe, tuttavia, sulla corretta motivazione contenuta nel punto 96 della decisione impugnata, secondo cui l’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 ha prorogato norme di natura diversa da quelle prorogate con il comma 26 dello stesso articolo. Sebbene tale punto avesse potuto riferirsi più esplicitamente sia alla rivalutazione che al riallineamento, entrambi oggetto della proroga operata dal comma 25, resta il fatto che il ragionamento centrale sarebbe comunque chiaro e contrapporrebbe «il riallineamento fiscale di valori non allineati risultanti da riorganizzazioni fiscalmente neutre» alla «[realizzazione delle] plusvalenze latenti derivanti dall’adeguamento al valore corrente del valore fiscale degli attivi detenuti dalle società beneficiarie».

87      La differenza tra queste due situazioni sarebbe, inoltre, chiarita al punto 56 della decisione impugnata. Mentre le plusvalenze relative alle cessioni nonché alle riorganizzazioni societarie che si concretizzino in scambi di beni sarebbero realizzate ma sospese, quelle «soltanto iscritte» non sarebbero collegate ad «un precedente evento di realizzo». In altri termini, i riallineamenti di cui all’art. 14 della legge n. 342/2000 sarebbero relativi a plusvalenze non realizzate, che sarebbero perfettamente equiparabili alle plusvalenze da rivalutazione di cui all’art. 10 della stessa legge, il che spiegherebbe la ragione per cui l’ambito d’applicazione oggettivo e le aliquote sarebbero uguali per i due strumenti.

88      Tale fondamentale analogia tra questi due strumenti atterrebbe alla ragion d’essere delle rivalutazioni ex art. 10 della legge n. 342/2000 e dei riallineamenti ex art. 14 della stessa legge e li differenzierebbe in modo radicale dal riallineamento di plusvalenze già realizzate in occasione di conferimenti e di riorganizzazioni societarie, di cui all’art. 17 della medesima legge.

89      Non sussisterebbe, quindi, l’errore di fatto denunciato dalle ricorrenti, né il difetto di motivazione che tale errore comporterebbe. La Commissione avrebbe ritenuto che il riallineamento di plusvalenze già realizzate in occasione di conferimenti e di riorganizzazioni societarie, che l’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 avrebbe riservato agli enti creditizi oggetto di riorganizzazioni in forza della legge n. 218/1990, potesse essere paragonato soltanto all’analoga misura di carattere generale, risultante dall’art. 19 della legge n. 342/2000, che sarebbe stata in vigore fino a quel momento, ma non sarebbe stata prorogata. La Commissione avrebbe quindi potuto accertare che il vantaggio de quo, da generale, sarebbe divenuto specifico e concludere correttamente che si trattasse di un aiuto di Stato.

90      Infine, la Commissione avrebbe certamente ritenuto di dover limitare il recupero alla differenza tra, da una parte, l’imposta pagabile per la rivalutazione ex art. 10 della legge n. 342/2000 e per il riallineamento di plusvalenze non realizzate ex art. 14 della stessa legge, entrambi prorogati dall’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003, e, dall’altra, l’imposta effettivamente pagata ai sensi dell’art. 17 della legge n. 342/2000, prorogato dall’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003. Tuttavia, pur ammettendo quanto precede, se questa scelta dovesse rappresentare un’incoerenza rispetto al ragionamento sviluppato per concludere nel senso dell’esistenza di un aiuto di Stato, tale incoerenza avrebbe avvantaggiato i beneficiari del regime, tra cui le ricorrenti, che non avrebbero interesse a contestarlo. Sarebbe anche chiaro che, in caso di annullamento per difetto di motivazione, la Commissione dovrebbe riesaminare la misura in questione e adottare una nuova decisione.

91      La Commissione ritiene che, in ogni caso, il secondo motivo sia inoperante. Da un lato, poiché le ricorrenti sostengono che il riallineamento ex art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 e quello ex art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 costituiscono strumenti diversi, sia pure in base a considerazioni che differiscono da quelle della Commissione, un raffronto più approfondito tra i due strumenti non avrebbe potuto modificare le conclusioni esposte nella decisione impugnata.

92      Dall’altro lato, e come già rilevato, la decisione impugnata avrebbe limitato il recupero alla differenza tra l’imposta che sarebbe stata pagata se i beneficiari del regime controverso avessero applicato il regime di rivalutazione fiscale di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 e l’imposta effettivamente versata a norma dell’art. 2, comma 26, della medesima legge. Orbene, non rileverebbe che la decisione impugnata menzioni soltanto la rivalutazione, posto che i due strumenti prorogati dall’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 – rivalutazione e riallineamento – sarebbero soggetti alla stessa aliquota. Di conseguenza, anche se la Commissione, in esito ad un esame più approfondito del riallineamento di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003, avesse concluso che questo costituiva il livello di tassazione normale, con cui occorreva confrontare il riallineamento di cui dall’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003, essa avrebbe comunque concluso che il vantaggio doveva considerarsi pari alla differenza tra le due aliquote ed avrebbe dunque disposto il recupero in proporzione identica a quanto risulta dalla decisione impugnata.

–       Giudizio del Tribunale

93      Secondo costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63 e la giurisprudenza citata).

94      Inoltre, benché, nella motivazione delle decisioni che adotta per provvedere all’applicazione delle norme sulla concorrenza, la Commissione non sia tenuta a discutere tutti i punti di fatto e di diritto e ad esporre le considerazioni che l’hanno indotta ad adottare la decisione, essa è tuttavia tenuta, ai sensi dell’art. 253 CE, a menzionare quantomeno i fatti e le considerazioni che rivestono importanza essenziale nell’economia della sua decisione, consentendo così al giudice comunitario ed alle parti interessate di conoscere le condizioni nelle quali essa ha applicato il Trattato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, European Night Services e a./Commissione, Racc. pag. II‑3141, punto 95 e la giurisprudenza citata).

95      Quanto alla censura secondo cui la Commissione avrebbe violato, nella decisione impugnata, il regime di riallineamento di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003, si deve rilevare che, contrariamente a quanto asseriscono le ricorrenti, la Commissione non ha ignorato tale regime dopo aver evocato, al punto 94, secondo periodo, della decisione impugnata, l’argomento secondo il quale «le altre società che non erano state oggetto delle riorganizzazioni attuate a norma della legge 218/1990 avrebbero beneficiato del regime implicito di riallineamento fiscale di cui all’articolo 2, comma 25, della legge 350/2003 secondo le modalità generali, sostanzialmente equivalenti, stabilite dall’articolo 14 della legge 342/2000».

96      Infatti, anche se, come d’altronde riconosciuto dalla Commissione, il punto 96 della decisione impugnata avrebbe potuto menzionare più esplicitamente il riallineamento di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003, ciò nondimeno il ragionamento esposto in tale punto rispondeva all’argomento delle parti interessate.

97      In tale punto, la Commissione ha continuato a sostenere che «il regime di cui all’articolo 2, comma 25, della legge 350/2003 non costitu[iva] un riallineamento fiscale di valori non allineati risultanti da riorganizzazioni fiscalmente neutre, bensì un regime di rivalutazione fiscale che ha consentito la realizzazione delle plusvalenze latenti derivanti dall’adeguamento al valore corrente del valore fiscale degli attivi detenuti dalle società beneficiarie».

98      Tale rilievo, che deve essere letto in connessione con le affermazioni contenute nei punti 16-19 e 56 della decisione impugnata, esprime chiaramente la posizione della Commissione secondo cui il riallineamento dell’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 era inconferente, dal momento che esso si limiterebbe a costituire la proroga di un riallineamento – quello di cui all’art. 14 della legge n. 342/2000 – che non perseguiva l’obiettivo di assicurare il riallineamento di valori non allineati risultanti da operazioni neutre sul piano fiscale, quali le riorganizzazioni.

99      Secondo la Commissione, il riallineamento ex art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003, al pari del riallineamento ex art. 14 della legge n. 342/2000 che esso prorogava, intendeva riallineare attivi disallineati non in occasione di una precedente riorganizzazione di imprese, bensì in occasione di una precedente operazione di rivalutazione nel contesto della quale, «[a]ffinché non debba essere pagata l’imposta sulle società per plusvalenze non ancora realizzate, (…) il sistema fiscale [ha permesso] di congelare la plusvalenza fiscale continuando ad attribuire agli attivi il valore fiscale storico, inferiore rispetto al valore contabile [rivalutato]» (punto 18, terzo periodo, della decisione impugnata). In altri termini, e per riprendere l’espressione utilizzata dalla Commissione nel controricorso, il regime di riallineamento di cui all’art. 2, n. 25, della legge n. 350/2003 non riguardava plusvalenze realizzate anche se sospese, bensì plusvalenze «solo iscritte», vale a dire, plusvalenze non collegate ad un «precedente evento di realizzo».

100    Risulta dalle suesposte considerazioni che la Commissione, lungi dall’ignorare l’argomento delle parti interessate attinente al regime di riallineamento dell’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003, ha risposto a tale argomento e ha debitamente motivato la propria risposta, consistente nel ritenere tale regime di riallineamento inconferente.

101    Di conseguenza, il presente motivo deve essere respinto.

 Sul primo motivo, attinente alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE

–       Argomenti delle parti

102    Le ricorrenti affermano, anzitutto, che il regime di riallineamento di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 non attribuisce un vantaggio economico alle società conferitarie nell’ambito della legge n. 218/1990.

103    In primo luogo, il regime di imposizione ordinario degli utili delle imprese non sarebbe un valido termine di paragone per determinare se il riallineamento di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 attribuisca un vantaggio economico.

104    Infatti, poiché il sistema fiscale italiano non avrebbe previsto la possibilità di riallineamento volontario, le società di cui trattasi non avrebbero comunque potuto riallineare volontariamente i loro attivi mediante pagamento dell’imposta ordinaria sul valore del riallineamento. Quanto all’obiezione secondo cui il regime di imposizione ordinario costituirebbe un termine di paragone in quanto tali società sarebbero state sottoposte all’imposizione ordinaria qualora avessero ceduto i loro attivi, sarebbe evidente che, ove tale cessione dovesse avere una siffatta conseguenza fiscale, le società di cui trattasi non avrebbero alcun interesse a procedervi. In ogni caso, l’assoggettamento ad imposta ordinaria in caso di cessione, sebbene sopprima sicuramente il disallineamento sul piano degli attivi, sarebbe priva di effetti sul disallineamento per quanto riguarda le azioni ricevute dall’ente conferente.

105    In ogni caso, anche a voler ritenere che il regime ordinario dell’imposta costituisca un valido termine di paragone, sarebbe giocoforza constatare che il riallineamento di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 non attribuisce alcun vantaggio economico concreto rispetto a tale regime.

106    Infatti, il vantaggio economico derivante dalle aliquote impositive ridotte applicabili nell’ambito di tale riallineamento sarebbe totalmente annullato dal fatto di dover pagare immediatamente (all’atto del riallineamento) un’imposta che altrimenti sarebbe stata pagata soltanto più tardi (all’atto di un’eventuale cessione) oppure mai (in mancanza di cessione). Inoltre, poiché il riallineamento ex art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 si applica obbligatoriamente a tutti gli attivi conferiti in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 218/1990, l’imposta sostitutiva sarebbe stata dovuta anche sugli attivi di cui non fosse stata progettata la cessione (immobili destinati all’esercizio dell’attività bancaria), nonché sugli attivi le cui plusvalenze sarebbero state pressoché esonerate dall’imposta ordinaria nel caso di una cessione (partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie).

107    Non sarebbe vero neppure che il regime di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 avrebbe comportato un vantaggio per le società beneficiarie, in considerazione del pagamento dell’imposta sostitutiva in tre rate senza interessi, mentre l’imposta ordinaria sarebbe dovuta immediatamente. Infatti, in caso di cessione degli attivi, l’imposta sulla plusvalenza potrebbe essere ripartita su cinque periodi d’imposta, senza interessi, il che sarebbe persino più vantaggioso della disciplina di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003.

108    In definitiva, il regime di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 non avrebbe attribuito un vantaggio economico. Ciò spiegherebbe, d’altronde, il motivo per il quale tutte le società beneficiarie di conferimenti ai sensi della legge n. 218/1990 non avrebbero immediatamente aderito al regime di riallineamento quando esso è stato proposto, nel 2001, il che avrebbe indotto il legislatore a prorogare il termine per avvalersi di tale regime al 2003. Il vantaggio tratto dal riallineamento sarebbe consistito soltanto nella semplificazione della gestione amministrativa e contabile, conseguente all’eliminazione di un duplice sistema di valori contabili e fiscali.

109    In secondo luogo, per quanto riguarda il regime di riallineamento ex art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003, esso non potrebbe fungere, al pari dell’imposizione ordinaria, da termine di paragone per l’accertamento della sussistenza di un vantaggio economico, poiché le caratteristiche di siffatto regime sarebbero diverse da quelle del regime di riallineamento di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003.

110    Infatti, il riallineamento ex art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 non consentirebbe di riallineare il valore fiscale di attivi posseduti da società diverse dalla società che vi aderisce, mentre il riallineamento di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 permetterebbe di porre fine ad un duplice disallineamento. Inoltre, il riallineamento ex art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 non consentirebbe né di riallineare attivi diversi da quelli conferiti in regime di neutralità fiscale, né di scegliere gli attivi da riallineare, a differenza del riallineamento di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003, il quale consentirebbe non solo di riallineare qualsiasi attivo, a prescindere dalla ragione del suo disallineamento, ma anche di scegliere gli attivi da riallineare.

111    In ogni caso, comunque, anche a voler ammettere la possibilità di un raffronto tra questi due sistemi di riallineamento, il riallineamento ex art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 non comporterebbe alcun vantaggio economico rispetto al riallineamento ex art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003.

112    Certamente, le aliquote dell’imposta sostitutiva dovuta per il riallineamento di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 sarebbero inferiori alle aliquote dell’imposta dovuta per il riallineamento di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003. Tuttavia, gli oneri fiscali complessivi di questi due regimi coinciderebbero sostanzialmente qualora fossero prese in considerazione le imposte sul reddito complessivamente corrisposte sulle plusvalenze derivanti dal conferimento di entrambe le parti di tale conferimento, ossia l’ente conferente e l’impresa beneficiaria di tale conferimento. Anche a voler prescindere da tale considerazione, le differenze tra le aliquote dell’imposta sostitutiva dovuta per il regime di riallineamento ex art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 e le aliquote di quella dovuta per il riallineamento di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 si giustificherebbero anche per la considerazione che la prima di tali disposizioni imporrebbe di riallineare il valore fiscale di tutti gli attivi conferiti, mentre la seconda consentirebbe di riallineare il valore fiscale di taluni attivi considerati singolarmente.

113    Inoltre, tali differenti aliquote d’imposizione si giustificherebbero anche per il fatto che, dal momento che la legge n. 218/1990 prevede una sospensione d’imposta a carico degli enti conferenti non solo sulle plusvalenze delle azioni, ma anche sulle riserve in cui sia stato accantonato l’utile del conferimento, tali enti conferenti potrebbero aver già corrisposto l’imposta sul reddito sulle plusvalenze in sospensione d’imposta, nel caso in cui avessero ceduto le azioni ricevute ovvero distribuito la riserva in cui è stato accantonato l’utile derivante dal conferimento.

114    In conclusione, la facoltà, riconosciuta alle società beneficiarie di conferimenti effettuati in regime di neutralità fiscale ai sensi della legge n. 218/1990, di applicare un’imposta sostitutiva con aliquota ridotta rispetto a quella del regime di riallineamento di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 non comporterebbe un vantaggio economico per dette società.

115    Infine, nella replica le ricorrenti deducono che un’impresa nel 2000 si sarebbe avvalsa del riallineamento ex art. 14 della legge n. 342/2000 per affrancare plusvalenze sospese derivanti da conferimenti effettuati in forza della legge n. 218/1990 ed invocano parimenti la circolare fiscale italiana del 16 novembre 2000, n. 207 (in prosieguo: la «circolare n. 207/2000»), dalla quale emergerebbe che tale riallineamento era applicabile a plusvalenze sospese derivanti da conferimenti effettuati in forza dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997. Tali circostanze proverebbero che la disciplina di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 sarebbe stata perfettamente utilizzabile per il riconoscimento di plusvalenze realizzate in occasione di conferimenti ai sensi della legge n. 218/1990 o dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997.

116    In secondo luogo, le ricorrenti affermano che, anche a voler ritenere che il regime di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 abbia attribuito un vantaggio economico ai suoi beneficiari, non si configurerebbe un aiuto di Stato, poiché tale vantaggio non potrebbe esser considerato selettivo.

117    Infatti, in primo luogo, mentre l’esame del requisito della selettività imporrebbe un raffronto tra le imprese beneficiarie del vantaggio e altre imprese che si trovino, alla luce dell’obiettivo perseguito dal regime di cui trattasi, in una situazione giuridica e fattuale analoga, risulterebbe che le beneficiarie del riallineamento di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 sarebbero in una situazione molto diversa da quella dei beneficiari di conferimenti di attivi diversi da quelli contemplati dalla legge n. 218/1990.

118    In tal modo, i conferimenti di attivi effettuati dagli enti pubblici creditizi sarebbero stati assoggettati ad un regime molto diverso da quello che, all’epoca, avrebbe disciplinato i conferimenti di attivi effettuati da altre società. Tale regime di neutralità fiscale della legge n. 218/1990 non avrebbe configurato un aiuto di Stato, come rilevato d’altronde dalla Commissione, e sarebbe stato inoltre giustificato dal fatto che sarebbe stato applicato a ristrutturazioni non operate spontaneamente, bensì in base ad una raccomandazione e, successivamente, a partire dal 1993, in base ad un obbligo. Tale regime si sarebbe tuttavia ben presto rivelato penalizzante non solo in senso assoluto, ma anche rispetto al regime fiscale ordinario dei conferimenti di attivi, in quanto avrebbe potuto legittimare un’integrale doppia imposizione delle plusvalenze degli attivi conferiti, gravante, al contempo, sul conferente e sulla società beneficiaria del conferimento. Non sarebbe stato previsto, infatti, alcun correttivo analogo a quello previsto dall’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997, consistente nel qualificare come dividendo la distribuzione, da parte della società beneficiaria alla società conferente, del valore dell’aumento del patrimonio netto generato dal conferimento, per evitare o attenuare questa doppia imposizione.

119    Per scongiurare tale rischio di doppia imposizione integrale, l’art. 23 del decreto legislativo n. 41/1995 avrebbe previsto la possibilità di un duplice riallineamento mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva, possibilità che sarebbe stata prorogata nel 2000, nel 2001 e nel 2003.

120    Inoltre, il carattere unico di tale regime di neutralità fiscale previsto dalla legge n. 218/1990 non sarebbe stato rimesso in causa dall’introduzione, sulla base dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997, di un regime di neutralità fiscale per i conferimenti di attivi posti in essere fra società ed enti commerciali. Infatti, il primo regime avrebbe presentato caratteristiche completamente diverse da quelle del secondo.

121    Anzitutto, il regime di neutralità fiscale di cui alla legge n. 218/1990 sarebbe stato «straordinario» e temporaneo, in quanto sarebbe stato introdotto per consentire la privatizzazione degli enti pubblici creditizi e ne sarebbe stata consentita la fruizione soltanto per un periodo di tempo limitato (dal 1990 al 1995), mentre il regime di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997 sarebbe stato «ordinario» e permanente. Inoltre, esso non avrebbe consentito, a differenza del regime previsto dall’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997, il rinvio della tassazione della totalità dell’importo delle plusvalenze. Esso avrebbe poi potuto comportare la doppia imposizione integrale delle plusvalenze, mentre il regime di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997 non poteva implicare una siffatta doppia imposizione, quantomeno nel caso in cui le società beneficiarie avessero utilizzato il correttivo menzionato al punto 118 supra. Infine, per le società conferenti, il regime di cui al decreto legislativo n. 358/1997, a differenza di quello della legge n. 218/1990, avrebbe previsto una sospensione d’imposta soltanto per le plusvalenze delle azioni ricevute e non per le riserve costituite mediante l’accantonamento dell’utile generato dal conferimento.

122    La scelta di estendere, nel 2003, la possibilità di riallineamento prevista dagli artt. 17 e 18 della legge n. 342/2000 a favore delle sole società beneficiarie di conferimenti di attivi effettuati a norma della legge n. 218/1990 risulterebbe dunque giustificata dalla diversa situazione di fatto e di diritto di tali società rispetto alle società beneficiarie di conferimenti posti in essere ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997.

123    In secondo luogo, il regime di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 non comporterebbe un vantaggio selettivo, considerato che tale vantaggio sarebbe giustificato dalla struttura del sistema fiscale italiano.

124    Infatti, la riforma dell’imposizione sulle società operata dal decreto legislativo n. 344/2003 avrebbe consentito di eliminare ogni rischio di doppia imposizione economica delle plusvalenze degli attivi conferiti nel vigore del regime di neutralità fiscale ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997, vale a dire gravante, al contempo, sulle società conferenti e sulle società conferitarie.

125    Più precisamente, tale riforma avrebbe sostituito l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (in prosieguo: l’«IRPEG») con l’imposta sul reddito delle società (in prosieguo: l’«IRES»), applicabile con l’aliquota del 33% a carico dei medesimi soggetti passivi dell’IRPEG, vale a dire non solo a carico degli enti commerciali, ma anche degli enti non commerciali. Mentre, prima della riforma, la doppia imposizione dei dividendi sarebbe stata evitata mediante il riconoscimento all’azionista di un credito d’imposta, corrispondente all’IRPEG pagata dalla società distributrice dei dividendi, essa sarebbe stata evitata, in seguito alla riforma, mediante un’esenzione dei dividendi dall’IRES fino a concorrenza del 95% del relativo importo.

126    Sarebbe stato altresì introdotto uno speciale regime di esenzione, denominato «participation exemption» (esenzione fiscale delle partecipazioni), per le plusvalenze realizzate dalle società soggette all’IRES, mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni classificate fra le immobilizzazioni finanziarie. Tali plusvalenze, derivando dalla capitalizzazione di dividendi esclusi dall’IRES fino a concorrenza del 95% del relativo importo, sarebbero state considerate a loro volta esenti da tale imposta fino a concorrenza della stessa percentuale, per effetto della «participation exemption».

127    Con l’introduzione del regime della «participation exemption», la riforma dell’imposta sulle società avrebbe dunque praticamente eliminato il rischio di doppia imposizione degli attivi conferiti ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997. In virtù di tale regime, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso, da parte delle società conferenti, delle azioni ricevute in cambio dei conferimenti effettuati ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997, sarebbero state esentate da imposta a concorrenza del 95% del loro importo. Peraltro, poiché la differenza fra il valore contabile delle azioni e il loro valore fiscale non era assoggettabile all’IRES, tali società conferenti avrebbero potuto distribuire ai loro soci l’integralità delle riserve in cui avevano accantonato tale differenza. Di conseguenza, il regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997, nei fatti, avrebbe perso la sua natura di regime bisospensivo per assumere quella di regime monosospensivo.

128    Per contro, la riforma dell’imposizione sulle società non avrebbe consentito di conseguire lo stesso risultato, vale a dire l’eliminazione della doppia imposizione, per quanto attiene alle plusvalenze degli attivi conferiti nell’ambito del regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 7 della legge n. 218/1990, proprio per le caratteristiche sui generis di tale regime.

129    Infatti, secondo le ricorrenti, nell’ipotesi prevista da tale disposizione, in cui, nell’ambito della legge n. 218/1990, gli enti conferenti avessero ceduto l’insieme dei loro attivi ad una società per azioni, diventando così configurabili come enti non commerciali agli effetti dell’IRES, gli stessi non avrebbero potuto fruire del regime della «participation exemption», ma sarebbero stati tenuti ad assoggettare a tale imposta il 40% delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, nonché all’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi del 12,50% le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate. Inoltre, tutti gli enti conferenti, nell’ambito della legge n. 218/1990, indipendentemente dall’introduzione del regime della «participation exemption», a differenza delle società conferenti nell’ambito dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997, sarebbero rimasti obbligati ad assoggettare all’IRES la riserva nella quale avessero accantonato la differenza fra il valore contabile delle azioni ricevute e il loro valore fiscale, qualora avessero distribuito tale riserva ai loro soci. Di conseguenza, il regime di neutralità fiscale della legge n. 218/1990 sarebbe rimasto, de facto, un regime bisospensivo.

130    In definitiva, la scelta di prorogare solo il regime di riallineamento per i conferimenti effettuati nell’ambito della legge n. 218/1990 e non quello per le società commerciali beneficiarie di conferimenti di attivi nel vigore del regime di neutralità fiscale di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997 si spiegherebbe per il fatto che, con la riforma dell’imposta sulle società, soltanto il primo di questi due regimi avrebbe potuto continuare a generare una doppia imposizione delle plusvalenze. L’esigenza di introdurre un regime adeguato per evitare tale doppia imposizione sarebbe venuta meno per il solo regime dei conferimenti effettuati nell’ambito della legge n. 218/1990, e il regime di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 sarebbe dunque giustificata dalla struttura del sistema fiscale italiano.

131    In terzo luogo, il regime di riallineamento ex art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 non avrebbe comportato un vantaggio economico selettivo, in quanto il legislatore si sarebbe limitato soltanto a reiterare un regime di cui le società conferitarie ai sensi della legge n. 218/1990 potevano già legittimamente fruire nei precedenti periodi d’imposta. Tale regime di riallineamento, introdotto nel 1995 e prorogato nel 2000 e nel 2001, avrebbe previsto aliquote d’imposta identiche a quelle fissate per la sua applicazione nel 2003, senza essere mai stato qualificato come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

132    La Commissione ritiene che il regime di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 comporti l’attribuzione di un vantaggio selettivo e non sia giustificato dalla natura del sistema fiscale italiano.

133    Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione del vantaggio selettivo, la Commissione ricorda che l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto a un’imposizione ordinaria e, dunque, rispetto al regime di diritto comune.

134    Nel caso di specie, la Commissione avrebbe ritenuto che, prima della legge n. 350/2003, il riallineamento previsto per gli istituti di credito oggetto di riorganizzazioni ai sensi della legge n. 218/1990 non comportasse un vantaggio selettivo in quanto un’analoga misura sarebbe stata prevista a favore di tutte le società che avessero effettuato riorganizzazioni societarie. In altri termini, tale disciplina avrebbe avuto carattere generale in quanto si sarebbe applicata a tutte le imprese che si fossero trovate in una situazione analoga.

135    La situazione sarebbe mutata con l’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003, che avrebbe prorogato l’applicabilità del solo art. 17 della legge n. 342/2000, e non del suo art. 19. A partire da questo momento, solo gli istituti di credito oggetto di riorganizzazioni in forza della legge n. 218/20000 avrebbero potuto riallineare le plusvalenze iscritte in bilancio a seguito di una riorganizzazione, mentre tutte le altre imprese che si fossero trovate in una situazione analoga non avrebbero più potuto farlo. Quanto all’argomento secondo cui il regime di riallineamento ex art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 costituirebbe il regime di riferimento, la Commissione risponde che l’ambito di applicazione di questa norma, e quindi il novero dei valori riallineabili, sarebbe del tutto diverso. Non dimostrerebbe nulla, dunque, la circostanza che un’altra banca abbia optato per questo diverso regime per riallineare diverse plusvalenze. Ad ogni modo, l’art. 3, n. 2, della decisione impugnata avrebbe limitato il recupero alla differenza tra l’imposta che sarebbe stata pagata se i beneficiari avessero applicato il regime di rivalutazione fiscale o di riallineamento fiscale di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 e l’imposta effettivamente versata a norma dell’art. 2, comma 26, della medesima legge.

136    Nel vigore del nuovo regime derivante dalla legge n. 350/2003, il livello di imposizione ordinario non avrebbe più potuto essere quello applicabile ad un riallineamento delle plusvalenze iscritte in bilancio a seguito della riorganizzazione – riallineamento che non sarebbe più stato possibile in via generale –, ma avrebbe potuto consistere solo nell’aliquota dell’imposta ordinaria applicabile al reddito delle società.

137    Il riallineamento di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 avrebbe consentito agli istituti di credito oggetto di riorganizzazioni ai sensi della legge n. 218/1990 di far apparire le plusvalenze realizzate in occasione delle operazioni di conferimento, ma sospese a fini fiscali. In primo luogo, le plusvalenze riallineate avrebbero potuto essere distribuite come dividendi ai soci, senza che l’istituto di credito fosse tenuto a corrispondere l’imposta sulle società come avrebbe dovuto fare qualora avesse deciso di distribuire la riserva costituita in esito alla riorganizzazione contemplata dalla legge n. 218/1990. In secondo luogo, laddove le riserve riallineate avessero potuto dar luogo ad ammortamenti, questi sarebbero stati calcolati sui nuovi valori riconosciuti per effetto del riallineamento. Infine, in caso di eventuale cessione, le plusvalenze riallineate non sarebbero state più sottoposte all’imposta sul reddito delle società. La situazione delle ricorrenti proverebbe concretamente le suesposte affermazioni.

138    Al contrario, ogni altra impresa riorganizzata ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997, a partire dal 2003, non avrebbe potuto riallineare il complesso delle riserve conferite e, in caso di cessione delle stesse, le plusvalenze sospese sarebbero state soggette all’imposizione ordinaria.

139    Non si può obiettare che, in assenza del regime di riallineamento previsto dall’art. 17 della legge n. 342/2000 e prorogato dall’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003, gli istituti di credito oggetto di riorganizzazioni a sensi della legge n. 218/1990 non avrebbero ceduto le proprie riserve. Per un verso, i fatti recenti della crisi finanziaria dimostrerebbero il contrario. Per altro verso, e soprattutto, allorquando si tratterebbe di determinare l’esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione non si dovrebbe porre il problema della scelta soggettiva del beneficiario, bensì accertare il livello di imposizione ordinario applicato in una situazione fattuale e giuridica analoga, livello che sarebbe costituito dalle imposte sostituite dall’imposta sostitutiva esaminata.

140    Il medesimo ragionamento varrebbe per l’obiezione secondo cui l’eventuale vantaggio sarebbe vanificato dall’obbligo di versare immediatamente un’imposta che altrimenti non sarebbe stata versata, ovvero sarebbe stata versata più tardi. Tale tesi sarebbe tanto più fuorviante in quanto il riallineamento, di cui avrebbero fruito i soli istituti di credito oggetto di riorganizzazioni in forza della legge n. 218/1990, avrebbe consentito loro di avvalersi delle plusvalenze fiscalmente riconosciute ai fini del calcolo degli ammortamenti e della distribuzione dei dividendi, non diversamente da quanto sarebbe accaduto se l’imposta fosse stata integralmente corrisposta allo stesso momento.

141    Inoltre, né l’art. 17 della legge n. 342/2000 né la proroga contenuta nell’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 avrebbero obbligato tali istituti di credito ad avvalersi di siffatta disciplina di riallineamento. L’applicazione di queste disposizioni sarebbe stata facoltativa, l’unico onere essendo, una volta deciso di avvalersene, quello di applicarle al complesso delle riserve dell’azienda conferite ancora iscritte in bilancio.

142    La Commissione aggiunge che, secondo la giurisprudenza, l’esistenza di altre deroghe al regime di imposizione ordinaria non intaccherebbe la constatazione che il regime dell’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 presenta, de facto, carattere derogatorio e che esso limita il beneficio della sua applicazione a determinati soggetti. Pertanto, dovrebbero essere respinti tutti gli argomenti volti a porre a confronto il regime derogatorio riservato agli enti creditizi che avevano effettuato ristrutturazioni ai sensi della legge n. 218/1990, di cui è causa, con altri eventuali regimi derogatori.

143    Quanto all’argomento secondo il quale la dilazione su tre anni del pagamento dell’imposta sostitutiva avrebbe costituito uno svantaggio rispetto alla possibilità di versare l’imposta ordinaria in cinque anni, esso non sarebbe stato sollevato durante il procedimento di indagine formale, mentre tale aspetto sarebbe stato sottolineato nella decisione di avvio. D’altronde, tale obiezione presupporrebbe, senza dimostrarlo, che la dilazione quinquennale sarebbe sempre applicabile, anche alle plusvalenze sospese sulla base dei regimi di neutralizzazione.

144    La Commissione condivide, per contro, la conclusione delle ricorrenti secondo cui il regime di riallineamento per le plusvalenze iscritte, prorogato dall’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003, non può essere considerato quale regime di imposizione ordinario da prendere a riferimento, e per questo non avrebbe operato in tal senso.

145    La Commissione deduce, a tal riguardo, una spiegazione differente da quella evocata dalle ricorrenti. A parere della Commissione, infatti, la differenza fondamentale tra i regimi di riallineamento ex art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 ed ex art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 risiederebbe nel fatto che il primo sarebbe limitato soltanto a talune categorie di beni e si riferirebbe a plusvalenze soltanto iscritte contabilmente, mentre il secondo riguarderebbe le plusvalenze sospese realizzate in occasione di operazioni di riorganizzazione di imprese e potrebbe dunque riferirsi al complesso dei beni e delle riserve conferiti in occasione delle suddette operazioni.

146    Peraltro, il metodo di raffronto delle varie aliquote d’imposta proposto dalle ricorrenti non potrebbe essere accolto, per i motivi esposti ai punti 99 e 100 della decisione impugnata. Il fatto che gli enti creditizi conferenti avessero corrisposto, al momento del conferimento, l’imposta ordinaria sul 15% delle plusvalenze realizzate sarebbe un elemento estrinseco. Rileverebbe che, sulle plusvalenze neutralizzate ed ancora iscritte in bilancio, gli enti creditizi oggetto di riorganizzazioni in forza della legge n. 218/1990 godrebbero di aliquote più favorevoli rispetto ad altre società collocate nella stessa situazione fattuale e giuridica. Tale posizione sarebbe tanto più convincente in quanto il fondamento stesso del ragionamento delle ricorrenti non sarebbe verificato, poiché non si potrebbe sapere – e la Commissione non sarebbe tenuta ad analizzare tale aspetto in una decisione relativa ad un regime – né l’entità delle plusvalenze iniziali che ciascun beneficiario avrebbe ancora iscritte in bilancio, né – a fortiori – se sarebbero state corrisposte imposte ordinarie, e di quale importo, sulle stesse plusvalenze da parte di altre società riorganizzate, ma estranee al settore creditizio.

147    Quanto all’argomento secondo cui la situazione degli enti creditizi riorganizzati ai sensi della legge n. 218/1990 sarebbe diversa da quella di tutte le altre imprese riorganizzate ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997, andrebbe sottolineato che, anzitutto, non sarebbe la Commissione ma il legislatore italiano ad avere ritenuto che quest’ultima disposizione fosse «sostanzialmente riproduttiva della legge [n. 218/1990]» e che, pertanto, i due tipi di imprese dovessero beneficiare dello stesso regime di riallineamento. In secondo luogo, quand’anche le situazioni regolamentate dalla legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo n. 358/1997 avessero presentato differenze sostanziali, queste non inciderebbero sulla misura oggetto della decisione impugnata, costituita dal trattamento fiscale del successivo riallineamento delle plusvalenze sospese.

148    Infine, sarebbe inesatto affermare che la legge n. 218/1990 presentasse caratteristiche peculiari rispetto all’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997 o che queste fossero determinanti nella specie. Anzitutto, i vantaggi fiscali della legge n. 218/1990 non sarebbero giustificati dal suo carattere obbligatorio, il quale sarebbe apparso solo nel 1993. Il fatto, poi, che il regime della legge n. 218/1990 fosse di natura «straordinaria» al momento della sua istituzione ed avesse carattere temporaneo non escluderebbe che il successivo regime permanente istituito nel 1997 abbia avuto esattamente lo stesso carattere dal punto di vista fiscale. Non rileverebbe, poi, il fatto che la legge n. 218/1990 abbia previsto la neutralizzazione solo dell’85% delle plusvalenze e non del 100% come il regime successivo, poiché la problematica del riallineamento, che interesserebbe, per definitionem, solo gli importi disallineati, sarebbe identica. Inoltre, non inciderebbe la diversa situazione delle società conferenti, posto che l’art. 19 della legge n. 342/2000 si applicherebbe solo alle società conferitarie e dal momento che la decisione impugnata, comunque, riguarda soltanto gli enti creditizi conferitari.

149    In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se la misura sia giustificata dalla natura del sistema, la Commissione sostiene che così non è.

150    Per quanto riguarda il primo capo di tale censura, relativa alla situazione degli enti conferenti riguardo al meccanismo di doppia imposizione, la Commissione precisa che la decisione impugnata non riguarderebbe affatto tali enti conferenti, riferendosi soltanto agli enti creditizi oggetto di riorganizzazione. Gli enti conferenti non potrebbero più essere istituti di credito poiché, proprio in virtù della legge n. 218/1990, avrebbero cessato ogni attività bancaria. Inoltre, nella maggioranza dei casi, non si tratterebbe di imprese, poiché essi si limiterebbero a detenere partecipazioni.

151    Ciò premesso, le ricorrenti sembrerebbero anche sostenere che il trattamento fiscale degli enti conferenti e delle società conferitarie dovrebbe essere esaminato in modo complessivo, tenendo conto degli oneri imposti alle due categorie di enti e, in particolare, di una presunta doppia imposizione. Così facendo, le ricorrenti ometterebbero di considerare che le società conferenti diverse dagli enti creditizi pubblici non hanno mai beneficiato della disciplina del riallineamento per conferimento dei beni, in quanto l’art. 19 della legge n. 342/2000 richiamerebbe solo l’art. 17 e non l’art. 18 della stessa legge, mentre quest’ultimo articolo si applica alle fondazioni bancarie conferenti.

152    Più precisamente, non sarebbe logico considerare allo stesso modo il trattamento fiscale di due enti che, nella grande maggioranza dei casi, non hanno più alcun legame tra loro, come accadrebbe qualora la fondazione bancaria non possedesse più alcuna partecipazione nella società conferitaria, ο sono separati dal punto di vista fiscale, come accadrebbe se la partecipazione fosse di minoranza.

153    La Commissione contesta parimenti il secondo capo di tale censura, secondo cui la misura sarebbe giustificata dalla natura del sistema, dato che le aliquote d’imposta ridotte di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003, più favorevoli di quelle di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003, terrebbero conto dell’assoggettamento all’imposta ordinaria del 15% delle plusvalenze contabilizzate al momento del conferimento in virtù della legge n. 218/1990. Infatti, spetterebbe allo Stato membro che ha introdotto tale differenziazione tra imprese in materia di spese dimostrare che essa sia effettivamente giustificata dalla natura e dall’economia del sistema di cui trattasi.

154    Inoltre, il ragionamento delle ricorrenti su tale punto sarebbe privo di fondamento. Basterebbe osservare che, in virtù dell’art. 19 della legge n. 342/2000, le aliquote previste per i riallineamenti operati dagli istituti di credito sarebbero state applicate per diversi anni ai riallineamenti per conferimenti di beni avvenuti in regime di neutralità, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997. Sarebbe dunque evidente che la previsione di aliquote ridotte non presenterebbe alcun nesso con una precedente corresponsione dell’imposta su una parte della plusvalenza realizzata.

155    Inoltre, non sarebbe possibile sapere né quanta parte delle plusvalenze iniziali ciascun beneficiario avesse ancora iscritto in bilancio, né – a fortiori – se fossero state corrisposte imposte ordinarie, e di quale importo, sulle stesse plusvalenze da altre società riorganizzate ma estranee al settore creditizio.

156    Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli argomenti relativi al fatto che il regime di riallineamento di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 non avrebbe attribuito un vantaggio economico selettivo, in quanto il legislatore si sarebbe limitato a reiterare un regime già esistente, la Commissione deduce che è irrilevante che la situazione del presunto beneficiario di un provvedimento sia stata migliorata o aggravata rispetto alla situazione giuridica precedente o, al contrario, non sia evoluta nel tempo. La soluzione che consisterebbe nel far dipendere la qualificazione di una misura come aiuto dall’intenzione dello Stato membro di generalizzarlo porterebbe a privare il diritto comunitario della sua efficacia in materia di aiuti di Stato. Infatti, in un caso del genere, lo Stato membro interessato sarebbe in grado di sottrarsi alle norme comunitarie con la sola dichiarazione della sua intenzione di generalizzare, in futuro, il provvedimento contestato. Il medesimo ragionamento si applicherebbe a fortiori in un caso come quello di specie, in cui la misura, in precedenza generale, venga mantenuta per un solo settore e così trasformata in misura selettiva.

157    Anche a voler ritenere che le ricorrenti deducano la presenza di un aiuto esistente, il solo caso di aiuto esistente previsto dall’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE] (GU L 83, pag. 1), e potenzialmente pertinente nella specie potrebbe essere quello relativo a una misura che «al momento della sua attuazione non costituiva un aiuto, ma lo è diventata successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro». Tuttavia, tale ipotesi non ricorrerebbe nel caso della misura in esame, la quale sarebbe divenuta un aiuto a seguito di un intervento del legislatore che, da misura di applicazione generale qual era, l’avrebbe trasformata in misura di applicazione settoriale e, quindi, selettiva.

–       Giudizio del Tribunale

158    Secondo giurisprudenza costante, la qualifica di aiuto di Stato richiede che sussistano tutti i presupposti previsti dall’art. 87, n. 1, CE (sentenze della Corte 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑959, punto 25; 14 settembre 1994, cause riunite da C‑278/92 a C‑280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑4103, punto 20, e 16 maggio 2002, causa C‑482/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑4397, punto 68).

159    Il principio del divieto degli aiuti di Stato, sancito all’art. 87, n. 1, CE, presuppone le seguenti condizioni. Anzitutto, vi deve essere un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, esso deve accordare un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

160    Per quanto riguarda la terza delle condizioni di cui sopra, relativa all’esistenza di un vantaggio, l’art. 87, n. 1, CE richiede che la misura di cui trattasi favorisca «talune imprese o talune produzioni» (sentenza della Corte 6 settembre 2006, causa C‑88/03, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I‑7115, punto 52) rispetto ad altre imprese che si trovino, riguardo all’obiettivo perseguito da questa misura, in una situazione fattuale e giuridica analoga (sentenze della Corte 8 novembre 2001, causa C‑143/99, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Racc. pag. I‑8365, punto 41; 29 aprile 2004, causa C‑308/01, GIL Insurance e a., Racc. pag. I‑4777, punto 68; 3 marzo 2005, causa C‑172/03, Heiser, Racc. pag. I‑1627, punto 40, e Portogallo/Commissione, cit., punto 54). Tale condizione di specificità, o ancora di selettività, di una misura costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato (sentenza della Corte 1° dicembre 1998, causa C‑200/97, Ecotrade, Racc. pag. I‑7907, punto 40; sentenza del Tribunale 29 settembre 2000, causa T‑55/99, CETM/Commissione, Racc. pag. II‑3207, punto 39).

161    La Corte ha precisato che la determinazione del contesto di riferimento ai fini dell’esame della selettività di una misura assume un’importanza maggiore nel caso delle misure fiscali, dal momento che l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto a un livello di tassazione definito «normale» (sentenza Portogallo/Commissione, cit. supra al punto  60, punto 56), vale a dire la tassazione normalmente applicabile alle imprese che si trovino, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal regime controverso, in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella delle imprese beneficiarie di tale regime (sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, cit. supra al punto 160, punto 41).

162    La Corte ha altresì dichiarato che l’esistenza di un tale vantaggio economico per le imprese beneficiarie di un esonero dall’imposizione ordinaria non può essere contestata per il fatto che sussisterebbero altre esenzioni dalla medesima imposizione a favore di altre imprese. Pertanto, la circostanza che esisterebbero altre deroghe al regime dell’imposta ordinaria rispetto al regime di cui trattasi non rimette in discussione il fatto che tale regime ha, in sostanza, un carattere derogatorio (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 giugno 2006, cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I‑5479, punti 112 e 120).

163    Infine, secondo giurisprudenza costante, la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese e sono, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono (v. sentenza Portogallo/Commissione, cit. supra al punto 160, punto 52 e la giurisprudenza citata). Il carattere selettivo di una misura può, infatti, essere giustificato dalla «natura o dalla struttura di tale sistema» (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punto 33). In tal caso, la misura non ricade nella qualifica di aiuto di Stato conformemente all’art. 87, n. 1, CE, dato che la condizione relativa all’esistenza di un vantaggio non è soddisfatta.

164    Con il presente motivo, le ricorrenti affermano, in sostanza, che il regime di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 non procurava un vantaggio economico selettivo e, in subordine, che tale regime era giustificato dalla natura o dall’economia del sistema.

165    Occorre, anzitutto, esaminare le censure delle ricorrenti relative alla scelta, da parte della Commissione, dell’imposta ordinaria sulle società come contesto di riferimento e all’accertamento operato da tale istituzione, nel contesto così definito, dell’esistenza di un vantaggio economico selettivo.

166    Nel caso di specie, la Commissione ritiene che, sebbene il regime di neutralità fiscale previsto dalla legge n. 218/1990 equivalesse, per quanto riguarda le plusvalenze realizzate ma non riconosciute, al regime di neutralità fiscale previsto all’art. 4 del decreto n. 358/1997 (punto 99, secondo periodo, della decisione impugnata), rilievo che imponeva che ogni regime di riallineamento eventualmente instaurato dal legislatore fosse indifferentemente applicabile alle stesse condizioni alle plusvalenze realizzate nel contesto dell’uno o dell’altro di tali due regimi (punto 88 della decisione impugnata), la Repubblica italiana avesse riservato alle sole imprese riorganizzate ai sensi della legge n. 218/1990 il beneficio del regime di riallineamento di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 (punto 90 della decisione impugnata).

167    Sulla base di tali rilievi, la Commissione ha concluso che la Repubblica italiana aveva conferito a tali imprese un vantaggio selettivo pari alla differenza tra l’imposta effettivamente versata ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 e l’imposta ordinaria che sarebbe stata versata se lo stesso riallineamento fosse stato eseguito in assenza di tale regime preferenziale (punto 91 della decisione impugnata).

168    Avverso tali rilievi, le ricorrenti sostengono (v. punto 104 supra) che il regime di imposizione ordinario non può costituire il contesto di riferimento per il calcolo di un vantaggio, argomentando, in sostanza, che in assenza del regime di riallineamento controverso le imprese interessate non avrebbero comunque proceduto ad una cessione di attivi assoggettata ad imposta ordinaria.

169    Si deve rilevare, tuttavia, che non spetta alla Commissione, nell’esame di un regime alla luce delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, prendere in considerazione le scelte soggettive che avrebbero potuto compiere i beneficiari di tale regime in assenza del medesimo, bensì esaminare il regime stesso per determinare se esso comporti oggettivamente un vantaggio economico rispetto all’imposizione alla quale esso deroga e che sarebbe normalmente applicabile in sua assenza (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 dicembre 2005, causa C‑148/04, Unicredito Italiano, Racc. pag. I‑11137, punto 118). La considerazione in forza della quale, in assenza del regime di riallineamento controverso, le imprese interessate non avrebbero asseritamente ceduto i loro attivi, nel contesto di una siffatta valutazione oggettiva, resta inconferente.

170    Le ricorrenti fanno parimenti valere (v. punto 104 supra) che il contesto di riferimento all’imposta ordinaria sarebbe inadeguato, in quanto l’assoggettamento a tale imposta ordinaria in caso di cessione, pur sopprimendo certamente il disallineamento sul piano degli attivi per l’istituto beneficiario di conferimenti ai sensi della legge n. 218/1990, risulterebbe, per contro, privo di effetti sul disallineamento per quanto riguarda le azioni ricevute dall’ente conferente.

171    Quanto a tale riferimento, da parte delle ricorrenti, alla situazione degli enti conferenti ai sensi della legge n. 218/1990, si deve rilevare che la decisione impugnata non riguarda affatto tali enti, bensì solamente le banche beneficiarie di conferimenti in forza di tale legge. È solo riguardo a tali banche che la decisione impugnata esamina e rileva l’esistenza di un vantaggio.

172    Ne consegue che i ripetuti riferimenti operati dalle ricorrenti, nel contesto del presente ricorso (v., segnatamente, punti 118 e 119 supra), alla situazione degli enti conferenti in forza della legge n. 218/1990 e, in particolare, al fatto che la riforma fiscale del 2003 non avrebbe soppresso, nei loro confronti, il rischio di doppia imposizione delle plusvalenze sospese distribuite come dividendi sono inconferenti.

173    Quanto all’argomento delle ricorrenti secondo il quale il regime di riallineamento di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 non potrebbe costituire, al pari dell’imposta ordinaria, un valido contesto di riferimento (v. punto 109 supra), argomento del resto in contraddizione con quello dedotto al precedente punto 174, basti rilevare che nella decisione impugnata la Commissione non ha preso come contesto di riferimento il regime di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003.

174    Quanto all’argomento delle ricorrenti (v. punti 111-115 supra) secondo il quale il regime di riallineamento ex art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 sarebbe stato perfettamente utilizzabile per il riconoscimento di plusvalenze realizzate in occasione di conferimenti ai sensi della legge n. 218/1990 o dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997, argomento che si risolve nel sostenere che tale regime di riallineamento sarebbe stato, in ogni caso, più adeguato di quello dell’imposta ordinaria e avrebbe condotto alla conclusione che non sussisteva un vantaggio economico, esso deve essere respinto.

175    Infatti, quanto alle affermazioni secondo le quali, in primo luogo, una banca si sarebbe avvalsa, nel 2000, del riallineamento ex art. 14 della legge n. 342/2000 per affrancare plusvalenze sospese derivanti da conferimenti effettuati in forza della legge n. 218/1990 e, in secondo luogo, dalla circolare 207/2000 emergerebbe che tale riallineamento era applicabile a plusvalenze sospese derivanti da conferimenti effettuati in forza dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997 (v. punto 115 supra), esse non consentono di rimettere in discussione la scelta, da parte della Commissione, dell’imposta ordinaria come contesto di riferimento per il calcolo del vantaggio.

176    Quanto alla prima di tali affermazioni, secondo cui una banca avrebbe applicato il riallineamento di cui all’art. 14 della legge n. 342/2000 per affrancare plusvalenze sospese derivanti da conferimenti effettuati in forza della legge n. 218/1990, essa non è suffragata dal documento prodotto a suo sostegno, costituito, secondo le ricorrenti, dall’estratto del bilancio annuale di tale banca. Detto documento, infatti, prodotto in fase di replica e senza giustificare in alcun modo il ritardo nella sua produzione, è irricevibile ai sensi dell’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura.

177    Quanto alla seconda di tali affermazioni, fondata sulla circolare 207/2000, le ricorrenti non dimostrano, con il loro riferimento a tale circolare, che la posizione della Commissione era erronea e che l’art. 14 della legge n. 342/2000 avesse parimenti ad oggetto il riconoscimento di plusvalenze sospese risultanti da conferimenti operati ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997 o della legge n. 218/1990.

178    Infatti, e contrariamente all’affermazione inesatta delle ricorrenti, secondo cui tale circolare avrebbe «testualmente precisato che tale regime [di cui all’art. 14 della legge n. 342/2000] consentiva di affrancare tutti i ‘maggiori valori iscritti in bilancio e non fiscalmente riconosciuti, anche per effetto dell’abrogazione della lett. c) del comma 1 dell’art. 54 del [testo unico sull’imposta sui redditi (TUIR)] (...) previo assoggettamento degli stessi ad imposta sostitutiva, a condizione che i relativi beni (...) siano ancora presenti nel bilancio’ chiuso alla data prevista dalla legge», tale circolare disponeva solo che, «[i]n sostanza, nell’articolo 14 [della legge n. 342/2000] viene precisato che i maggiori valori iscritti in bilancio e non fiscalmente riconosciuti, anche per effetto dell’abrogazione della lett. c) del comma 1 dell’art. 54 del TUIR, possono essere affrancati, previo assoggettamento degli stessi ad imposta sostitutiva, a condizione che i relativi beni – purché ricompresi tra quelli previsti dall’art. 10 della legge n. [342/2000] – siano ancora presenti nel bilancio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del ‘collegato’».

179    In tal modo, non solo la circolare 207/2000 non indicava che l’art. 14 della legge n. 342/2000 doveva trovare applicazione a tutte le plusvalenze sospese, ma, inoltre, tale circolare ricordava che detta disposizione non era applicabile – a differenza dagli artt. 17-19 della legge n. 342/2000 – a tutti gli attivi figuranti in bilancio, ma solo a quelli indicati all’art. 10 di tale legge.

180    Inoltre, la circolare 207/2000, nelle altre brevi citazioni che ne compiono le ricorrenti e che non sono accompagnate dalla produzione delle disposizioni italiane citate, non menziona le plusvalenze sospese di cui è causa nella specie, vale a dire quelle che derivano da conferimenti ai sensi della legge n. 218/1990 o dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997, plusvalenze che, per contro, sono oggetto del punto 1.3 della circolare 207/2000, relativo agli artt. 17-19 della legge n. 342/2000. Tale circolare aggiunge, peraltro, in un periodo precedente tale punto, che «[m]erita di essere ribadito che possono essere affrancati solo i beni rivalutabili in base alle disposizioni sin qui commentate».

181    Ne consegue che, con i loro riferimenti alla circolare 207/2000, che si fondano su citazioni incomplete e sono privi di sufficienti chiarimenti, le ricorrenti non riescono a dimostrare il carattere asseritamente erroneo della posizione della Commissione secondo cui gli artt. 10 e 14 della legge n. 342/2000 e gli artt. 17‑19 della medesima legge e, poi, i due regimi di riallineamento di cui all’art. 2, commi 25 e 26, della legge n.  350/2003 perseguivano oggetti distinti.

182    In considerazione di tale differenza di oggetto tra i due detti regimi di riallineamento, non si poteva paragonare il riallineamento ex art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 con quello ex art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003.

183    La sola misura alla quale il riallineamento ex art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 avrebbe potuto essere paragonato era la misura di riallineamento che discende dall’art. 19 della legge n. 342/2000, con la quale il legislatore aveva esteso alle imprese oggetto di riorganizzazione ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997 il beneficio del riallineamento ex art. 17 della legge n. 342/2000.

184    Tuttavia, dato che l’art. 19 della legge n. 342/2000 non è stato prorogato dalla legge n. 350/2003 e il riallineamento ex art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 non costituisce, perciò, una misura generale, applicabile alle stesse condizioni a tutti i riconoscimenti fiscali di plusvalenze comparabili (punto 88 della decisione impugnata), bensì una misura applicabile esclusivamente alle plusvalenze realizzate da alcuni istituti di credito in seguito alle sole riorganizzazioni attuate a norma della legge n. 218/1990 (punto 90 della decisione impugnata), correttamente la Commissione ha assunto, come contesto di riferimento, l’imposta ordinaria che sarebbe stata dovuta in assenza di tale regime di riallineamento.

185    Inoltre, si deve rilevare che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 162, la circostanza che esistevano altre deroghe al regime dell’imposta ordinaria oltre al regime di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 non rimette in discussione il fatto che tale regime aveva, in sostanza, un carattere derogatorio e che esso limitava il beneficio della sua applicazione a determinate imprese.

186    Dalle suesposte considerazioni risulta che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la Commissione non è incorsa in errore adottando, come contesto di riferimento per la determinazione dell’esistenza di un vantaggio economico, il contesto di riferimento dell’imposta ordinaria.

187    Quanto agli argomenti delle ricorrenti (v. punti 105 e segg. supra) secondo i quali, anche a voler ritenere che il regime ordinario dell’imposta costituisca il contesto di riferimento, non sussisterebbe alcun vantaggio economico, devono essere respinti in quanto si fondano, ancora una volta, su considerazioni attinenti a scelte soggettive che le imprese avrebbero potuto operare in assenza del regime di riallineamento controverso. Infatti, come si è già rilevato al precedente punto 169, non spetta alla Commissione, nell’esame di un regime alla luce delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, prendere in considerazione le scelte soggettive che avrebbero potuto compiere i beneficiari di tale regime in assenza del medesimo, ma esaminare il regime stesso per determinare se esso comporti oggettivamente un vantaggio economico rispetto all’imposizione alla quale esso deroga e che sarebbe normalmente applicabile in sua assenza.

188    Quanto all’argomento delle ricorrenti (v. punto 107 supra) secondo cui la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione, nel calcolo del vantaggio, il fatto che l’imposta ordinaria sulla plusvalenza in caso di cessione potrebbe essere ripartita su cinque periodi d’imposta, senza interessi, ciò che essa non avrebbe fatto al punto 92 della decisione impugnata, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, l’art. 88, n. 2, CE, anche se impone alla Commissione, prima che adotti una decisione, di raccogliere le osservazioni delle parti interessate, non vieta a detta istituzione di concludere che un aiuto è incompatibile con il mercato comune ove tali osservazioni manchino (sentenza della Corte 19 settembre 2002, causa C‑113/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑7601, punto 39). In particolare, non può essere addebitato alla Commissione di non aver tenuto conto di eventuali elementi di fatto o di diritto che potevano esserle presentati nel corso del procedimento amministrativo, ma che non lo sono stati, non avendo la Commissione l’obbligo di esaminare d’ufficio o in via presuntiva quali elementi potessero esserle sottoposti (v. sentenze del Tribunale 14 gennaio 2004, causa T‑109/01, Fleuren Compost/Commissione, Racc. pag. II‑127, punti 48 e 49, e 14 dicembre 2005, causa T‑200/04, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 52 e la giurisprudenza citata). Orbene, le ricorrenti non contestano che tale obiezione non sia stata sollevata nella fase del procedimento di indagine formale, ancorché la Commissione avesse espressamente, ai punti 29 e 37 della decisione di avvio del procedimento formale, attirato l’attenzione delle parti interessate su tale aspetto del calcolo del vantaggio. L’argomento delle ricorrenti deve pertanto essere respinto.

189    In ogni caso, occorre rilevare che le ricorrenti non supportano il loro argomento con la produzione delle pertinenti norme tributarie italiane, né sostengono, e ancor meno dimostrano, che la considerazione di un tale scaglionamento, a voler ritenere che esso sia stato applicabile al caso di specie, avrebbe condotto al vanificarsi del vantaggio economico, superiore a EUR 586 milioni, calcolato dalla Commissione al punto 92 della decisione impugnata.

190    Quanto agli argomenti delle ricorrenti (v. punti 117 e segg. supra) secondo cui non può ritenersi che il regime di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 abbia procurato un vantaggio selettivo, in quanto le imprese beneficiarie di tale regime e quelle beneficiarie di conferimenti di attivi che non siano quelli previsti dalla legge n. 218/1990 si troverebbero in situazioni estremamente differenziate, essi devono essere respinti.

191    Infatti, è giocoforza rilevare che, come ricorda la Commissione, non è tale istituzione, bensì lo stesso legislatore italiano che, nel contesto dell’elaborazione della legge n. 342/2000, ha ritenuto che il regime di neutralità fiscale del decreto legislativo 358/1997 riproducesse, in sostanza, il regime di neutralità fiscale della legge n. 218/1990, con la conseguenza che occorreva attuare – come il legislatore ha fatto con gli artt. 17-19 della legge n. 342/2000 – un regime di riallineamento uniforme per il riconoscimento delle plusvalenze sospese risultanti da riorganizzazioni nel vigore del regime di neutralità fiscale ai sensi dell’uno o dell’altro di tali due regimi.

192    In ogni caso, le differenze sottolineate dalle ricorrenti non sono determinanti né rilevanti.

193    In tal senso, quanto al carattere obbligatorio del regime della legge n. 218/1990 e, pertanto, dell’obbligo imposto agli enti pubblici creditizi di conferire i propri attivi bancari a società per azioni (v. punto 118 supra), basti rilevare che tale obbligo è stato introdotto solo nel 1993 (v. punto 6 supra). Orbene, già precedentemente all’istituzione di tale obbligo, la legge n. 218/1990 riconosceva la neutralità fiscale dei conferimenti di attivi operati nel suo contesto da parte degli enti pubblici creditizi.

194    Quanto al fatto che il regime della legge n. 218/1990 sarebbe stato, secondo le ricorrenti, «straordinario» e temporaneo, in quanto sarebbe stato applicato solo agli enti pubblici creditizi e per un periodo limitato (dal 1990 al 1995), mentre il regime di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997 sarebbe stato «ordinario» e permanente (v. punto 121 supra), si deve rilevare che tale circostanza non implica affatto che tali due regimi si distinguessero l’uno dall’altro sotto il profilo fiscale.

195    In merito alla circostanza che gli enti conferenti ai sensi della legge n. 218/1990 avrebbero dovuto corrispondere, al momento del conferimento, l’imposta ordinaria sul 15% delle plusvalenze, mentre il regime del decreto legislativo n. 358/1997 avrebbe previsto una neutralità fiscale totale (v. punto 121 supra), si deve ricordare (v. punto 171 supra) che la decisione impugnata non riguarda affatto gli enti conferenti, bensì unicamente le imprese beneficiarie di conferimenti ai sensi della legge n. 218/1990 e il vantaggio selettivo conseguito da tali imprese in ragione dell’applicabilità, solo nei loro confronti, del riallineamento di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003.

196    Inoltre, come risulta, in sostanza, dal punto 100 della decisione impugnata e come dedotto dalla Commissione nel controricorso, la considerazione dell’onere tributario globale gravante sui conferimenti sin dall’inizio – ivi compreso quello sostenuto dagli enti conferenti – era inconferente, atteso che l’unica questione rilevante era quella relativa al trattamento favorevole riservato alle plusvalenze sospese che ancora figuravano nei bilanci delle imprese beneficiarie di conferimenti ai sensi della legge n. 218/1990. Inoltre, tale considerazione era improponibile, dal momento che la Commissione non sapeva – né, d’altronde, era tenuta a sapere, trattandosi dell’esame di un regime di aiuti – quale volume concreto di plusvalenze sospese permanesse in tali bilanci e quale volume concreto sarebbe già stato assoggettato a imposizione, vuoi in sede di riallineamento, vuoi in sede di distribuzione come dividendo.

197    Inutilmente, pertanto, le ricorrenti fanno valere le differenze tra i regimi di neutralità fiscale della legge n. 218/1990 e del decreto legislativo n. 358/1997 per sostenere che, in considerazione di tali differenze, non può dichiararsi che l’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 abbia procurato un vantaggio selettivo.

198    Dalle suesposte considerazioni risulta che la Commissione non è incorsa in errore nel ritenere, sulla base di un raffronto tra il regime di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 e il regime dell’imposta ordinaria, che esistesse un vantaggio economico selettivo di un importo corrispondente alla differenza tra l’imposta versata ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 e il tributo che sarebbe stato esigibile applicando l’imposta ordinaria.

199    Si deve poi esaminare la censura delle ricorrenti (v. punti 123 e segg. supra) secondo cui la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che il carattere selettivo del regime di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 non poteva trovare giustificazione nella logica del sistema.

200    In tale contesto, le ricorrenti fanno valere, in sostanza (v. punti 124-130 supra) che la riforma fiscale del 2003 avrebbe consentito di eliminare ogni rischio di doppia imposizione delle plusvalenze degli attivi conferiti nel vigore del regime di neutralità fiscale ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997, e cioè gravante al contempo sulle società conferenti e sulle società conferitarie. Per contro, tale riforma fiscale non avrebbe soppresso il rischio di doppia imposizione delle plusvalenze degli attivi conferiti nel vigore del regime di neutralità fiscale ai sensi della legge n. 218/1990. Tale circostanza chiarirebbe la scelta del legislatore italiano di prorogare il regime di riallineamento di cui agli artt. 17 e 18 della legge n. 342/2000 solo per i conferimenti effettuati nel contesto della legge n. 218/1990.

201    Si deve ricordare, tuttavia, che la decisione impugnata non riguarda gli enti conferenti, bensì unicamente le fondazioni bancarie conferitarie ai sensi della legge n. 218/1990 e il vantaggio economico attribuito a tali istituti dal regime controverso. Conseguentemente, la circostanza che gli enti conferenti ai sensi della legge n. 218/1990 possano essere assoggettati ad imposta in ragione dell’esistenza di una possibilità di doppia imposizione non può costituire una circostanza tale da giustificare la concessione, alle banche beneficiarie, di un vantaggio selettivo tramite l’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003.

202    Correttamente, dunque, la Commissione ha ritenuto, al punto 105 della decisione impugnata, che il regime di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 comportasse un vantaggio selettivo che incide sul miglioramento della competitività degli istituti di credito coinvolti in riorganizzazioni ai sensi della legge n. 218/1990, rispetto alle altre imprese.

203    Infine, quanto all’argomento (v. punto 131 supra) secondo cui il regime controverso si sarebbe limitato a prolungare, a beneficio degli istituti bancari coinvolti in riorganizzazioni ai sensi della legge n. 218/1990, un regime di riallineamento che esisteva in passato e che non sarebbe stato quindi considerato dalla Commissione costitutivo di un aiuto di Stato, esso deve essere respinto.

204    Infatti, secondo la giurisprudenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 87 CE, è irrilevante che la situazione del presunto beneficiario del provvedimento sia migliorata o aggravata rispetto alla situazione giuridica precedente o, all’opposto, non sia evoluta nel tempo. Occorre unicamente determinare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire talune imprese o talune produzioni ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal provvedimento interessato (v. sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, citata supra al punto 160, punto 41 e la giurisprudenza citata).

205    Orbene, nel caso di specie, correttamente la Commissione ha ritenuto che il mantenimento, da parte dell’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003, a vantaggio delle sole imprese beneficiarie di conferimenti ai sensi della legge n. 218/1990, del regime di riallineamento di cui agli artt. 17 e 18 della legge n. 342/2000 avesse procurato a tali imprese un vantaggio selettivo rispetto alle altre imprese beneficiarie di conferimenti in forza di riorganizzazioni diverse da quelle previste dalla legge n. 218/1990 (v. punto 202 supra).

206    Nella parte in cui, infine, con tale argomento le ricorrenti sostengono che il regime di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 costituirebbe un aiuto esistente ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 659/1999, occorre rilevare, al pari della Commissione, che l’unico caso di aiuto esistente potenzialmente rilevante nel caso di specie potrebbe essere quello relativo a una misura che «al momento della sua attuazione non costituiva un aiuto, ma lo è diventata successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro». Orbene, nel caso di specie, è grazie all’intervento del legislatore italiano che il regime di riallineamento controverso, precedentemente accessibile a tutte le imprese conferitarie nel vigore del regime di neutralità fiscale, è stato riservato alle sole imprese conferitarie ai sensi della legge n. 218/1990.

207    Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che la Commissione, nell’accertare la sussistenza, nel caso di specie, di un aiuto di Stato, non ha violato l’art. 87, n. 1, CE.

208    Ad abundantiam, si deve rilevare che, anche a voler ritenere che la Commissione abbia preso in cosiderazione, come contesto di riferimento per la determinazione di un vantaggio, non il regime dell’imposta ordinaria, bensì il regime di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003, detta istituzione sarebbe stata indotta a disporre il recupero di un aiuto di Stato nei medesimi termini esposti nel dispositivo della decisione impugnata.

209    Infatti, in tale ipotesi, alla luce, in primo luogo, dell’irrilevanza, per il calcolo del vantaggio, delle imposte versate precedentemente alla legge n. 350/2003 (segnatamente, l’imposta immediatamente versata, all’atto del conferimento, dagli enti conferenti ai sensi della legge n. 218/1990, sul 15% della plusvalenza realizzata) (v. punto 195 supra), in secondo luogo, delle differenze tra le aliquote di imposta ridotte fissate, rispettivamente, dal comma 25 e dal comma 26 dell’art. 2 della legge n. 350/2003 (v. rispettivamente, punti 27 e 29 supra) e, in terzo luogo, del carattere oggettivo della determinazione del vantaggio (v. punti 169 e 187 supra), la Commissione avrebbe accertato l’esistenza di un vantaggio economico selettivo che, anche se fosse stato di importo inferiore a quello accertato al punto 92 della decisione impugnata, non avrebbe potuto beneficiare dell’eccezione de minimis, trattandosi – come rilevato al punto 102 della decisione impugnata – di un vantaggio non trasparente.

210    Tale vantaggio, inoltre, al pari di quello accertato nella decisione impugnata, non avrebbe potuto essere giustificato dagli argomenti dedotti dalle ricorrenti e relativi al trattamento fiscale meno favorevole, in esito alla riforma tributaria del 2003, degli enti conferenti ai sensi della legge n. 218/1990. Infatti, come è già illustrato, la decisione impugnata non riguarda affatto tali enti conferenti, ma solo le banche destinatarie di conferimenti ai sensi della legge n. 218/1990. Tali banche, in virtù del regime di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003, ad esse riservato, hanno fruito di un vantaggio selettivo che incide sul miglioramento della loro competitività rispetto a tutte le altre imprese (v., al riguardo, il punto 105 della decisione impugnata).

211    Ne consegue che anche un raffronto del regime controverso con il regime di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 avrebbe indotto la Commissione a dichiarare l’esistenza di un aiuto di Stato, nei termini di cui all’art. 1 della decisione impugnata, e a disporne il recupero, nei termini di cui all’art. 3, n. 2, della stessa decisione.

212    Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, in toto, il presente ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

213    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

214    Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La BNP Paribas e la Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) sono condannate alle spese.

Vilaras

Prek

Ciucă

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° luglio 2010.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.