Language of document : ECLI:EU:C:2013:445

Causa C‑287/11 P

Commissione europea

contro

Aalberts Industries NV e altri

«Impugnazione — Intese — Mercato europeo — Settore dei raccordi in rame e in lega di rame — Decisione della Commissione — Constatazione di un’infrazione all’articolo 101 TFUE — Ammende — Infrazione unica, complessa e continuata — Cessazione dell’infrazione — Prosecuzione dell’infrazione da parte di taluni partecipanti — Recidiva»

Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 luglio 2013

1.        Concorrenza — Norme dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Contestazione della qualificazione come unità economica — Omesso esame di tale motivo da parte del Tribunale — Errore di diritto

(Art. 81 CE)

2.        Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivazione di una sentenza viziata da una violazione del diritto dell’Unione — Dispositivo fondato per altri motivi di diritto — Rigetto

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

3.        Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento — Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova — Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento

[Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 51, primo comma, e 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]

4.        Intese — Divieto — Infrazioni — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Imputazione di una responsabilità ad un’impresa per l’infrazione nella sua interezza — Presupposti

(Art. 81, § 1, CE)

1.        In materia di concorrenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in particolare considerazione dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono queste due entità giuridiche.

Limitandosi all’esame degli elementi di prova specifici di ciascuna delle controllate, e non esaminando il motivo vertente sulla contestazione della qualificazione della società controllante e delle sue controllate come un’unica impresa a norma dell’articolo 81 CE, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

(v. punti 26-29)

2.        Un errore di diritto commesso dal Tribunale non è atto ad invalidare la sentenza impugnata se il dispositivo di quest’ultima appare fondato per altri motivi di diritto.

(v. punto 32)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punti 47-52)

4.        V. il testo della decisione.

(v. punti 62, 63)