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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 18 agosto 2014 – Esso Italiana srl e. a., / Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e. a.

(Causa C-389/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Esso Italiana srl, Eni SpA, Linde Gas Italia srl,

Convenuti: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questioni pregiudiziali

Dica la Corte se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE1 del 5 settembre 2013 sia invalida per non aver tenuto conto, nel calcolo delle quote da assegnare a titolo gratuito, della percentuale di emissioni associate alla combustione di gas di scarico - o gas siderurgici di processo - né di quelle associate al calore prodotto dalla cogenerazione, con ciò incorrendo nella violazione dell'art. 290 del TFUE e dell'art. 10 bis, commi 1, 4 e 5 della direttiva 2003/87/CE2 , travalicando i limiti della delega conferita dalla Direttiva medesima e ponendosi in contrasto con le finalità della Direttiva (incentivazione di tecnologie energetiche più efficienti e salvaguardia delle esigenze dello sviluppo economico e dell'occupazione);

Dica la Corte se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida, alla luce dell'art. 6 TUE., per contrasto con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ECHR) nonché dell'art. 17 della Convenzione medesima, avendo indebitamente determinato una lesione della legittima aspettativa delle società ricorrenti a mantenere il bene consistente nel quantitativo di quote assegnato in via preliminare e ad esse spettante sulla base delle previsioni della Direttiva, con ciò determinando una privazione dell'utilità economica connessa al predetto bene;

Dica, altresì, la Corte se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, considerato che la decisione viola l'art. 296, comma 2, TFUE e l'art. 41 della Carta di Nizza, in quanto è priva di idonea motivazione";

Dica la Corte se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, considerato che la decisione viola l'art. 10 bis comma 5 della Direttiva 2003/87/CE, il principio di proporzionalità sancito dall' art. 5 paragrafo 4 del TUE, ed inoltre sia viziata per carenza di istruttoria ed errore di valutazione, in considerazione del fatto che il calcolo del quantitativo massimo delle quote da assegnare a titolo gratuito (dato rilevante ai fini della definizione del fattore di correzione transettoriale uniforme) non ha tenuto conto degli effetti delle modifiche interpretative intervenute rispetto alla nozione di "impianto di combustione" tra la prima (2005-2007) e la seconda fase (2008-2012) di attuazione della Direttiva 2003/87/CE;

Dica la Corte se la decisione della Commissione europea n. 448/2013/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, per violazione dell'art. 10 bis comma 5 della Direttiva 2003/87/CE, dell'art. 9 bis comma 2 della Direttiva 2003/87/CE, nonché per carenza di istruttoria ed errore di valutazione in considerazione del fatto che il calcolo del quantitativo massimo delle quote da assegnare a titolo gratuito (dato rilevante ai fini della definizione del fattore di correzione transettoriale uniforme) è stato effettuato sulla base di dati forniti dagli Stati Membri tra loro incoerenti perché basati su una differente interpretazione dell'art. 9 bis comma 2 della Direttiva 2003/87/CE;

Dica infine la Corte se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, per violazione delle norme sul procedimento di cui all'art. 10 bis comma 1, e 23 comma 3 della Direttiva 2003/87/CE.

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1 Decisione della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27)

2 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 275, pag. 32)