Language of document : ECLI:EU:C:2014:2358

Causa C‑333/13

Elisabeta Dano

e

Florin Dano

contro

Jobcenter Leipzig

(domanda di pronuncia pregiudiziale,

proposta dal Sozialgericht Leipzig)

«Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Parità di trattamento – Cittadini di uno Stato membro che non esercitano un’attività economica e soggiornano nel territorio di un altro Stato membro – Esclusione di tali persone dalle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 24 – Requisito delle risorse economiche sufficienti»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 11 novembre 2014

1.        Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Parità di trattamento ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 – Ambito di applicazione – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Inclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 3, § 3, 4 e 70; regolamento del Consiglio n. 1247/92, considerando 3 e 7)

2.        Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Direttiva 2004/38 – Prestazioni di assistenza sociale – Nozione – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 – Inclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 70, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 24, § 2)

3.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Principio della parità di trattamento – Obbligo dello Stato membro ospitante di concedere il diritto alle prestazioni sociali ai cittadini di altri Stati membri economicamente non attivi – Presupposti – Soggiorno sul territorio dello Stato membro ospitante che rispetta i requisiti di cui alla direttiva – Obbligo per un cittadino dell’Unione economicamente non attivo di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. 4 e 70; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, considerando 10 e artt. 7, § 1, b), e 24, § 1]

4.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Domanda di interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione – Oggetto della controversia nazionale che non presenti alcun elemento di collegamento con il diritto dell’Unione – Incompetenza della Corte

(Art. 6, §1, TUE; art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 70; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38)

1.        Il regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, dev’essere interpretato nel senso che le «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 3, e 70 di detto regolamento ricadono nella sfera di applicazione dell’articolo 4 del regolamento stesso.

Infatti, da una parte, risulta chiaramente dal disposto dell’articolo 3 del regolamento n. 883/2004 che esso si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. Dall’altra parte, se è pur vero che l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004 rende, eccezionalmente, inapplicabili a dette prestazioni talune disposizioni di detto regolamento, il suo articolo 4 non ricade tra dette disposizioni. Infine, risulta dai considerando 3 e 7 del regolamento n. 1247/92 che la disposizione particolare introdotta da tale regolamento nel regolamento n. 1408/71 è caratterizzata dalla non esportabilità delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, quale corrispettivo della parità di trattamento nello Stato di residenza.

(v. punti 49, 51‑55, dispositivo 1)

2.        Le «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» previste dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, ricadono nella nozione di «prestazioni d’assistenza sociale» ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Tale nozione, infatti, fa riferimento all’insieme dei regimi di assistenza istituiti da autorità pubbliche a livello nazionale, regionale o locale, a cui può ricorrere un soggetto che non disponga delle risorse economiche sufficienti a far fronte ai bisogni elementari propri e a quelli della sua famiglia e che rischia, per questo, di diventare, durante il suo soggiorno, un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante che potrebbe produrre conseguenze sul livello globale dell’aiuto che può essere concesso da tale Stato.

(v. punto 63)

3.        L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa, e l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale cittadini di altri Stati membri sono esclusi dal beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante che si trovano nella medesima situazione, allorché tali cittadini di altri Stati membri non godono di un diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38 nello Stato membro ospitante.

Infatti, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base alla direttiva stessa, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del Trattato. Ne consegue che un cittadino dell’Unione, per quanto riguarda l’accesso alle summenzionate prestazioni sociali, può richiedere la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante solo se il suo soggiorno sul territorio dello Stato membro ospitante rispetta i requisiti di cui alla direttiva 2004/38. Riconoscere che persone che non beneficiano di un diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38 possano rivendicare il diritto a prestazioni sociali alle stesse condizioni applicabili ai cittadini nazionali si porrebbe in contrasto con un obiettivo di tale direttiva, enunciato al suo considerando 10, che è quello di evitare che i cittadini di altri Stati membri diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

In tal senso, per quanto riguarda cittadini dell’Unione economicamente non attivi, la cui durata del soggiorno nello Stato membro ospitante sia stata superiore a tre mesi ma inferiore a cinque anni, occorre esaminare se il soggiorno di detti cittadini rispetti i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38. Tra tali requisiti figura l’obbligo, per il cittadino dell’Unione economicamente non attivo, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, obbligo inteso ad evitare che i cittadini dell’Unione economicamente non attivi facciano uso del sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante per finanziare il proprio sostentamento. In forza di tale disposizione, uno Stato membro deve avere la possibilità di negare la concessione di prestazioni sociali a cittadini dell’Unione economicamente inattivi che esercitino la libertà di circolazione con l’unico fine di ottenere il beneficio dell’aiuto sociale di un altro Stato membro pur non disponendo delle risorse sufficienti per poter rivendicare il beneficio del diritto di soggiorno. A tal riguardo, occorre effettuare un esame concreto della situazione economica di ogni interessato, senza tener conto delle prestazioni sociali richieste.

La medesima conclusione s’impone quanto all’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, ove le «prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo» ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, di detto regolamento sono concesse, ai sensi del paragrafo 4 di questo stesso articolo, esclusivamente nello Stato membro di residenza dell’interessato e conformemente alla normativa dello stesso.

(v. punti 68, 69, 74, 76, 78, 80, 83, 84, dispositivo 2)

4.        L’articolo 70 del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, che definisce la nozione di «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» non ha lo scopo di stabilire le condizioni sostanziali per l’esistenza del diritto a dette prestazioni. Spetta quindi al legislatore di ogni Stato membro determinare tali condizioni. Pertanto, atteso che tali condizioni non risultano né dal regolamento n. 883/2004 né dalla direttiva 2004/38 o da altri atti di diritto derivato dell’Unione e che gli Stati membri sono quindi competenti a fissare le condizioni di concessione di dette prestazioni, essi sono altrettanto competenti quanto alla definizione della portata della copertura sociale assicurata da tale tipo di prestazioni.

Conseguentemente, nel fissare le condizioni e la portata della concessione delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, gli Stati membri non attuano il diritto dell’Unione.

Ne consegue che la Corte non è competente a rispondere a una questione intesa a chiarire se gli articoli 1, 20 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vadano interpretati nel senso che impongono agli Stati membri di concedere ai cittadini dell’Unione prestazioni assicurative di base in denaro di carattere non contributivo tali da consentire un soggiorno permanente o che tali Stati possono limitare tale concessione alla messa a disposizione dei mezzi necessari per il rientro nello Stato di origine.

(v. punti 87‑92)