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Ricorso proposto il 26 novembre 2010 - Commissione europea / Germania

(Causa C-556/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1. constatare che la Repubblica federale di Germania, nella trasposizione del primo pacchetto normativo sulle strade ferrate, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in base:

all'art. 6, n. 3, e all'allegato II della direttiva 91/440/CEE 1, nonché all'art. 4, n. 2, e all'art. 14, n. 2, della direttiva 2001/14/CE 2;

all'art. 6, n. 2, della direttiva 2001/14/CE;

all'art. 7, n. 3, all'art. 8, n. 1, della direttiva 2001/14/CE e

all'art. 30, n. 4, della direttiva 2001/14/CE, in combinato disposto con l'art. 10, n. 7, della direttiva 91/440/CEE.

2. condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE miravano ad un accesso equo e non discriminatorio per tutte le imprese all'infrastruttura su rotaie e a promuovere in Europa un mercato delle ferrovie concorrenziale, dinamico e trasparente. L'art. 6, n. 3, della direttiva 91/440/CEE prescriverebbe che l'esercizio delle "funzioni essenziali" del gestore dell'infrastruttura deve essere "attribuito ad enti o società che non prestano a loro volta servizi di trasporto ferroviario".

Secondo la Commissione l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura, prevista dalle dette direttive nell'esercizio di funzioni essenziali, non è garantita in Germania, in quanto diverse tra queste "funzioni essenziali" sarebbero state attribuite ad una società che è certamente giuridicamente indipendente ma che, tuttavia, appartiene ad una holding alla quale, tra l'altro, appartenevano imprese che svolgevano servizi di trasporto ferroviario.

L'indipendenza sancita nella direttiva 2001/14/CE dovrebbe esprimersi non soltanto giuridicamente, bensì anche a livello organizzativo e nell'adozione delle decisioni. Ne deriverebbe che l'impresa cui sono affidate funzioni essenziali potrebbe essere organizzata, in comune, nella stessa holding, con l'impresa che svolge prestazioni di servizio ferroviario, qualora essa ne sia separata non soltanto giuridicamente, ma sia altresì possibile dimostrare che essa non costituisce neanche con l'altra un'unità economica e cioè che ne è economicamente autonoma.

Qualora, nell'ambito della struttura di una holding, le funzioni essenziali fossero svolte da una controllata, occorrerebbe provvedere mediante misure di salvaguardia che controllante e controllata non possano agire in unità economica e quindi come una singola impresa.

Tali misure di salvaguardia, proporzionate e sufficienti, che potrebbero garantire anche l'indipendenza economica del gestore dell'infrastruttura dall'impresa ferroviaria non sarebbero tuttavia state attuate in Germania.

Le misure di salvaguardia portate a compimento dalla Germania non sono risultate sufficienti per garantire l'indipendenza delle funzioni essenziali, evitare conflitti di interessi e sottrarre alla holding il controllo sull'ente cui tali funzioni essenziali sono state affidate.

Da un lato, l'adempimento dei requisiti di indipendenza non sarebbe soggetto alla vigilanza di un'autorità indipendente e gli operatori in competizione non disporrebbero di una possibilità di ricorso in caso di violazione di tale dovere. Dall'altro, l'indipendenza dei collaboratori, con riferimento agli organi direttivi e al personale di direzione dell'ente cui sono affidate le funzioni essenziali della holding, non è garantita per i seguenti motivi:

-    ai membri della presidenza della holding e delle altre società che appartengono alla holding non sarebbe vietato disporre, anche, di un posto presso la presidenza dell'ente cui sono affidate le funzioni essenziali.

non sarebbe previsto che i membri dell'organo di direzione dell'ente cui sono affidate le funzioni essenziali, nonché del suo personale direttivo e di quello incaricato di svolgere le funzioni essenziali in parola non possano rivestire, per i compiti svolti in base alla loro attività, per un certo numero di anni, una posizione direttiva nella holding o in altre entità controllate dalla holding stessa.

l'organo direttivo dell'ente cui sono affidate funzioni essenziali non sarebbe nominato in condizioni chiaramente definite né collegato a corrispondenti obblighi giuridici con cui dovrebbe essere assicurata la completa indipendenza dell'adozione delle decisioni;

l'ente cui sono affidate funzioni essenziali non disporrebbe, tuttavia, di un proprio personale che opera in ambienti separati e ad accesso riservato, i cui contatti con la holding e con le altre imprese da essa controllate siano circoscritti alle comunicazioni ufficiali collegate all'esercizio delle funzioni essenziali;

l'accesso al sistema informatico non sarebbe securizzato, per cui non sarebbe escluso che la holding possa venire in possesso di informazioni concernenti l'esercizio delle funzioni essenziali.

Accanto alla violazione sopradescritta del requisito di indipendenza del gestore dell'infrastruttura nell'esercizio delle funzioni essenziali, la Repubblica federale di Germania non avrebbe adempiuto gli obblighi ad essa incombenti derivanti dalle direttive 91/440 e 2001/14 anche in quanto:

non avrebbe trasposto in modo sufficientemente chiaro le disposizioni della direttiva 2001/14/CE sui diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ed avrebbe permesso che sorgessero i presupposti di un'errata applicazione del principio dei costi integrali;

non avrebbe emanato i provvedimenti necessari per obbligare il gestore dell'infrastruttura ad abbassare i costi dell'infrastruttura e i diritti per il suo utilizzo ai fini dell'accesso alla rete ferroviaria;

avrebbe omesso di attribuire all'autorità di regolamentazione il potere di esaudire la sua pretesa ad essere informata nei confronti del gestore dell'infrastruttura anche mediante idonee ipotesi sanzionatorie.

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1 - Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

2 - GU L 237, pag. 25). Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).