Language of document : ECLI:EU:C:2013:115

Causa C‑555/10

Commissione europea

contro

Repubblica d’Austria

«Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 91/440/CEE — Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II — Direttiva 2001/14/CE — Articoli 4, paragrafo 2, e 14, paragrafo 2 — Gestore dell’infrastruttura — Indipendenza organizzativa e decisionale — Struttura di holding — Trasposizione incompleta»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2013

1.        Trasporti — Politica comune — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Gestore nazionale dell’infrastruttura ferroviaria — Indipendenza — Criteri di valutazione elencati in un documento di lavoro della Commissione — Efficacia giuridica vincolante — Insussistenza — Obbligo di trasposizione — Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14; direttiva del Consiglio 91/440)

2.        Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento — Presunzioni — Inammissibilità

(Art. 258 TFUE)

1.        Non ha valore giuridico vincolante un documento di lavoro della Commissione che elenca i criteri in base ai quali essa esamina l’indipendenza del gestore nazionale dell’infrastruttura ferroviaria, come richiesta dalla direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, e le misure previste per garantire detta indipendenza, che non è non è mai stato oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, che è stato reso pubblico tre anni dopo la scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva e che non è stato ripreso in alcun atto legislativo.

Pertanto, non può essere rimproverato ad uno Stato membro di non aver tradotto detti criteri in disposizioni legali e regolamentari di trasposizione delle direttive 91/440, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e 2001/14. In tali circostanze, l’omessa trasposizione di detti criteri non può condurre, di per sé, a concludere nel senso dell’assenza di indipendenza decisionale del gestore nazionale dell’infrastruttura ferroviaria rispetto all’impresa nella quale è integrato e che, in quanto holding, supervisiona anche imprese ferroviarie

(v. punti 32, 54, 58, 61)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punto 62)