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Ricorso proposto l'8 agosto 2011 - Szajner / UAMI - Forge de Laguiole (LAGUIOLE)

(Causa T-453/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente : Gilbert Szajner (Saint-Maur-des-Fossés, Francia) (rappresentante: avv. A. Lakits-Josse)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Forge de Laguiole SARL (Laguiole, Francia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 1° giugno 2011 nella parte in cui ha dichiarato nullo il marchio comunitario n. 2 468 379 per i prodotti oggetto della domanda di dichiarazione di nullità, delle classi 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 e 34;

condannare la società Forge de Laguiole a sopportare le proprie spese nonché le spese del sig. Szajner, comprese le spese di rappresentanza.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo "LAGUIOLE" per prodotti e servizi rientranti, tra l'altro, nelle classi 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 e 38 - marchio comunitario n. 2 468 379

Titolare del marchio comunitario: il ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Forge de Laguiole SARL

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda di dichiarazione di nullità è stata presentata sulla base dell'art. 53, n. 1, lett. c), e dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009, fondata sulla denominazione sociale della Forge de Laguiole

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario n. 2 468 379

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009, in quanto, da un lato, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che la denominazione sociale della Forge de Laguiole non fosse soggetta al principio di specialità e che la denominazione potesse essere protetta per attività non effettivamente svolte dalla Forge de Laguiole e, dall'altro, non esisterebbe alcun rischio di confusione tra la denominazione sociale della Forge de Laguiole, utilizzata per i coltelli, e il marchio "LAGUIOLE", depositato per prodotti estranei alla coltelleria.

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