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Impugnazione proposta il 26 maggio 2017 da George Haswani avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 marzo 2017, causa T-231/15, Haswani / Consiglio

(Causa C-313/17 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: George Haswani (rappresentante: G. Karouni, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare i punti da 39 a 47 della sentenza del Tribunale del 22 marzo 2017 (causa T-231/15) che dichiarano irricevibile la domanda diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria 1 , e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria 2 , nonché i punti del dispositivo nn. 1, 3, 4, 5;

di conseguenza, disporre la cancellazione del nome del sig. George Haswani dagli allegati agli atti summenzionati;

avocando a sé la causa, annullare la decisione 2015/1836 3 e il regolamento di esecuzione 2015/1828 4 ;

avocando a sé la causa, condannare il Consiglio al pagamento di EUR 700 000 a titolo di risarcimento di ogni danno causato;

annullare la sentenza impugnata, punti 4 e 5 del dispositivo e punti da 91 a 93, in quanto condanna il sig. George Haswani a sopportare, oltre alle spese relative alle proprie domande, due terzi delle spese sostenute dal Consiglio;

condannare il Consiglio alla totalità delle spese, conformemente all’articolo 184, quarto comma, del regolamento di procedura della Corte.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte su un errore di diritto in quanto, ai punti da 39 a 47 della sua sentenza, il Tribunale, alla luce dei requisiti di cui all’articolo 86, paragrafo 4, del suo regolamento di procedura, dichiara irricevibili le conclusioni dirette a ottenere l’annullamento della decisione 2016/850 e del regolamento di esecuzione 2016/840, presentate dal sig. Haswani nella sua seconda memoria di adattamento. Tale errore di diritto è particolarmente evidente al punto 45 della sentenza impugnata.

Il secondo motivo verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale ha considerato, ai punti da 39 a 47 della sua sentenza – più specificamente al punto 47 – che in caso di omissione delle prescrizioni di cui all’articolo 86, paragrafo 4, del suo regolamento di procedura, esso poteva respingere in quanto irricevibili le conclusioni della memoria di adattamento, senza neppure esaminare se il cancelliere avesse o meno inviato al ricorrente una richiesta di regolarizzazione.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto ai punti da 39 a 47 della sentenza impugnata, e più specificamente al punto 46, in quanto il Tribunale ha considerato necessario che il sig. Haswani presentasse nella sua memoria di adattamento, oltre alle conclusioni adattate, una nuova presentazione dei motivi adattati.

In quarto luogo, nell’ambito del potere di avocazione conferitole, la Corte non può far altro che constatare l’illegittimità della decisione e del regolamento di esecuzione del 2015 (2015/1836 e 2015/1828), che dispongono il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti agli imprenditori di spicco che operano in Siria.

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1 GU 2016, L 141, pag. 125.

2 GU 2016, L 141, pag. 30.

3 GU 2015, L 266, pag. 75.

4 GU 2015, L 266, pag. 1.