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Impugnazione proposta il 6 giugno 2017 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 marzo 2017, causa T-112/15, Repubblica ellenica / Commissione europea

(Causa C-341/17 P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou, E. Leftheriotou, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di accogliere l’impugnazione, di annullare la sentenza impugnata del Tribunale del 30 marzo 2017, causa Τ-112/15, nella parte recante rigetto del suo ricorso, di accogliere il ricorso presentato dalla Repubblica ellenica il 2 marzo 2015, di annullare la decisione 2014/950/UΕ della Commissione europea, del 19 dicembre 2014, nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel settore degli aiuti connessi alla superficie per l’anno di domanda 2008 e corrispondenti: a) al 10% dell’importo complessivo delle spese sostenute per gli aiuti relativi ai pascoli; b) al 5% dell’importo complessivo delle spese sostenute per aiuti connessi aggiuntivi e c) al 5 % dell’importo complessivo delle spese sostenute nel settore dello sviluppo rurale, e condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce 6 motivi di impugnazione:

Per quanto attiene alla parte della sentenza impugnata cui fa riferimento il primo motivo di ricorso riguardante la rettifica finanziaria del 10% relativa agli aiuti connessi alle superfici utilizzate come pascoli (punti da 23 a 106 della sentenza impugnata) vengono dedotti tre motivi di impugnazione.

Il primo motivo di impugnazione verte sull’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, riguardo alla definizione di pascolo, sull’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 296 TFUE e sull’insufficiente e inadeguata motivazione della sentenza impugnata.

Il secondo motivo di impugnazione verte sull’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 296 TFUE, e/o motivazione insufficiente della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le censure dedotte dalla Repubblica ellenica in merito alla legittimità della motivazione della decisione della Commissione.

Inoltre, con il terzo motivo di impugnazione viene sostenuto che la sentenza impugnata è stata pronunciata in violazione del principio di proporzionalità nonché in base ad un’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 296 TFUE e con una motivazione insufficiente.

Per quanto attiene alla parte della sentenza impugnata cui fa riferimento il secondo motivo di ricorso relativo alla rettifica finanziaria del 5% nel settore degli aiuti accoppiati aggiuntivi alla superficie (punti da 107 a 137 della sentenza impugnata) vengono dedotti due motivi di impugnazione. Il primo (quarto motivo di impugnazione) verte sull’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e dell’articolo 11 del regolamento n. 885/2006, sull’erronea e/o insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, mentre con il secondo motivo viene dedotto che il giudizio contenuto nella sentenza impugnata è basato su un’erronea applicazione del principio di proporzionalità unitamente ad un’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 296 TFUE, nonché ad una motivazione insufficiente e contraddittoria.

Infine, per quanto attiene alla parte della sentenza impugnata cui fa riferimento il terzo motivo di ricorso relativo alla rettifica finanziaria del 5% nel settore dello sviluppo rurale (punti da 138 a 168 della sentenza impugnata) viene fatto valere che (sesto motivo di impugnazione) la sentenza impugnata, nella parte in cui respinge parzialmente la domanda della Repubblica ellenica, è stata deliberata in totale assenza di motivazione.

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