Language of document : ECLI:EU:C:2015:634

ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

25 settembre 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1 – Condizioni di esecuzione – Diritto penale nazionale che subordina l’esecuzione di un mandato di arresto europeo, oltre che alla doppia incriminazione, alla condizione che il fatto incriminato sia punito con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione»

Nella causa C‑463/15 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 2 settembre 2015, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento

Openbaar Ministerie

contro

A.

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Safjan (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d’arresto europeo emesso dal procureur des Konings bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (procuratore del Re dinanzi al Tribunale di primo grado di Bruxelles, Belgio) nei confronti di A.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando da 5 a 7 e 10 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente tenore:

«(5)      L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)      Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(7)      Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 [UE] e all’articolo 5 [CE]. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(...)

(10)      Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [UE], constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo».

4        L’articolo 1 della suddetta decisione quadro dispone quanto segue:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro».

5        L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Campo d’applicazione del mandato d’arresto europeo», è così formulato:

«1.       Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.

2.      Danno luogo a consegna in base al mandato d’arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:

(...)

4.      Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d’arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso».

6        L’articolo 4, punto 1, della medesima decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», così dispone:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:

1)      se, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; tuttavia in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l’esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente;

(...)».

 Il diritto olandese

7        L’articolo 7, paragrafo 1, della legge sulla consegna (Overleveringswet) dispone:

«1.      La consegna può essere autorizzata solo ai fini:

a)      di un’indagine giudiziaria avviata dalle autorità dello Stato membro emittente sulla base della presunzione, secondo l’autorità giudiziaria emittente, che la persona richiesta abbia commesso:

1°      un reato qualificato come tale dal diritto dello Stato membro emittente, che risulti parimenti inserito nell’elenco di cui all’allegato 1 della presente legge, punibile, secondo la normativa dello Stato membro emittente, con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a tre anni; o

2°      un altro fatto penalmente sanzionato tanto ai sensi del diritto dello Stato membro emittente quanto ai sensi del diritto olandese, al quale si applichi una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi;

b)      dell’esecuzione nei confronti della persona richiesta, nel territorio dello Stato membro emittente, di una pena privativa della libertà della durata di quattro mesi o di una durata maggiore, inflitta per un fatto di cui ai punti 1° e 2°».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

8        Al Rechtbank Amsterdam è stata sottoposta una domanda del pubblico ministero presso tale organo giurisdizionale volta all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso il 6 novembre 2014 dal procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel e diretto all’arresto nonché alla consegna di A. – attualmente detenuto nei Paesi Bassi in esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta in via definitiva dalle autorità giudiziarie olandesi – ai fini dell’esecuzione di un’altra pena privativa della libertà della durata di cinque anni alla quale A. è stato condannato in Belgio.

9        Il suddetto mandato d’arresto europeo fa riferimento a una sentenza pronunciata il 7 ottobre 2014 dalla 43ª sezione penale del Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles).

10      La descrizione dei fatti per i quali A. è stato condannato, contenuta nel mandato d’arresto europeo di cui al procedimento principale, può essere riassunta nei seguenti termini. Il 2 marzo 2013, a Bruxelles, A. ha rotto un vetro, si è seduto a cavalcioni sulla moglie e ha cominciato a strangolarla con una mano, mentre con l’altra mano la colpiva con il vetro rotto all’altezza della testa, del collo e del braccio sinistro. Da un esame medico sulla moglie sono state riscontrate tre ferite causate da un oggetto appuntito e tagliente. In precedenza, nel periodo dal 28 febbraio 2013 al 2 marzo 2013, A. ha inflitto percosse alla moglie.

11      Secondo quanto prospettato dal giudice del rinvio, i fatti che, ai sensi del diritto belga, sono penalmente qualificati come «percosse e lesioni dolose inflitte alla moglie da cui consegue una incapacità lavorativa personale» e «percosse e lesioni dolose inflitte alla moglie» sono entrambi sanzionati, ai sensi del diritto olandese, con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi. Al contrario, il terzo fatto contestato ad A., ovvero il porto di un’arma vietata, sarebbe punibile, secondo il diritto olandese, solo con un’ammenda della terza categoria.

12      Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla possibilità di eseguire il mandato d’arresto europeo di cui trattasi per quanto riguarda tale terzo fatto, alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, della legge sulla consegna, che, secondo tale giudice, prevede che i fatti addebitati alla persona richiesta siano penalmente sanzionati nei due Stati membri interessati e che la durata massima della pena privativa della libertà applicabile a tali fatti sia, sempre in questi due Stati membri, non inferiore a dodici mesi. Si porrebbe tuttavia la questione circa la conformità agli articoli 2, paragrafo 4, e 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 di un rifiuto basato su una tale interpretazione.

13      Alla luce di queste considerazioni, il Rechtbank Amsterdam ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584 consentano che lo Stato membro di esecuzione recepisca tali disposizioni in diritto nazionale in modo tale da porre come condizioni che ai sensi del suo diritto nazionale il fatto costituisca reato e che sia punibile con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi».

 Sul procedimento di urgenza

14      Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale a procedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

15      Il suddetto giudice ha motivato la sua domanda rilevando, segnatamente, che la privazione della libertà di A. in esecuzione della pena inflitta dalle autorità giudiziarie olandesi durerà fino al 1° gennaio 2016. Tuttavia, a partire dal 17 settembre 2015, l’esecuzione di tale pena potrà essere interrotta a condizione che A. venga contemporaneamente allontanato dal territorio olandese.

16      All’udienza che si è tenuta dinanzi al giudice del rinvio il 24 luglio 2015, quest’ultimo ha ordinato la carcerazione di A. a partire dal momento della cessazione della sua detenzione per altre condanne. All’udienza del 18 agosto 2015 il pubblico ministero ha comunicato che avrebbe dato esecuzione a tale ordine se, al momento della cessazione dell’esecuzione della condanna pronunciata dai giudici olandesi, non fosse ancora stata presa una decisione definitiva sul mandato d’arresto europeo.

17      Secondo il giudice del rinvio, che indica che i termini della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo, stabiliti all’articolo 17, paragrafi 3 e 4, della decisione quadro 2002/584, dovevano scadere il 21 settembre 2015, una celere risposta da parte della Corte alla questione pregiudiziale avrebbe un impatto diretto e determinante sulla durata della detenzione penale di A. nei Paesi Bassi. Infine, A. stesso avrebbe richiesto di essere consegnato al più presto alle autorità belghe.

18      A tale proposito, occorre osservare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584, la quale rientra nell’ambito disciplinato dal titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso può quindi essere trattato con procedimento pregiudiziale d’urgenza.

19      In secondo luogo, A. è attualmente privato della libertà, ma potrebbe beneficiare, a partire dal 17 settembre 2015, di un’interruzione della sua pena a condizione del suo allontanamento dal territorio olandese. Tale allontanamento si concretizzerebbe, conformemente alle richieste di A., nella sua consegna alle autorità belghe in esecuzione del mandato d’arresto europeo. In assenza di una decisione sull’esecuzione di tale mandato d’arresto prima del 1° gennaio 2016, A. resterebbe, in linea di principio, detenuto fino all’adozione di tale decisione.

20      Alla luce di tali circostanze, la Quarta Sezione della Corte ha deciso, in data 10 settembre 2015, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di trattare il rinvio pregiudiziale in esame con procedimento d’urgenza.

 Sulla questione pregiudiziale

21      In forza dell’articolo 99 del regolamento di procedura, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

22      La citata disposizione deve essere applicata nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale.

23      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che la consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo sia subordinata, nello Stato membro di esecuzione, non solo alla condizione che il fatto per il quale tale mandato d’arresto è stato emesso costituisca reato ai sensi della legge di tale Stato membro, ma anche alla condizione che esso sia punibile, ai sensi della stessa legge, con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi.

24      A tale riguardo, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 4, punto 1, della decisione quadro, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo se, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, di tale decisione quadro, il fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione. Il suddetto articolo 2, paragrafo 4, precisa che tale facoltà riguarda i reati diversi da quelli previsti al paragrafo 2 di questo stesso articolo, indipendentemente dai loro elementi costitutivi o dalla loro qualifica.

25      La menzionata facoltà di rifiutare l’esecuzione è, pertanto, limitata all’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo riguardi un fatto che non sia menzionato nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisone quadro 2002/584 e che non costituisca reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione.

26      Tuttavia, poiché il porto di un’arma vietata, che è uno dei fatti esaminati nel procedimento principale, costituisce, secondo il giudice del rinvio, reato secondo il diritto olandese, occorre constatare che il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo relativo a tale fatto non è compreso nell’ipotesi esplicitamente prevista agli articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584.

27      Del resto, né gli articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584 né altre disposizioni di quest’ultima prevedono la possibilità di opporsi all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo riguardante un fatto che, pur costituendo reato nello Stato membro di esecuzione, non sia punibile, in tale Stato, con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi.

28      Tale constatazione è rafforzata dall’impianto sistematico della decisione quadro 2002/584 e dagli obiettivi che quest’ultima persegue.

29      Infatti, come emerge dai primi due paragrafi del suo articolo 2, tale decisione quadro fa riferimento, per quanto riguarda i reati che possono essere oggetto di un mandato d’arresto europeo, all’entità delle pene applicabile nello Stato membro di emissione del mandato (v., in tal senso, sentenza Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, EU:C:2007:261, punto 52). Ciò è dovuto al fatto che l’esercizio di un’azione penale o l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per i quali un tale mandato d’arresto è emesso sono effettuati conformemente alle norme di tale Stato membro.

30      Contrariamente al regime dell’estradizione, che la decisione quadro 2002/584 ha soppresso e sostituito con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie, tale decisione quadro non tiene più conto dell’entità delle pene applicabile nello Stato membro di esecuzione. Ciò corrisponde all’obiettivo prioritario perseguito da tale decisione quadro, indicato nel suo considerando 5, di assicurare una libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

31      Dall’insieme delle suesposte considerazioni deriva che gli articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che la consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo sia subordinata, nello Stato membro di esecuzione, non solo alla condizione che il fatto per il quale tale mandato d’arresto è stato emesso costituisca reato ai sensi della legge di tale Stato membro, ma anche alla condizione che esso sia punibile, ai sensi della stessa legge, con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi.

 Sulle spese

32      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Gli articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che la consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo sia subordinata, nello Stato membro di esecuzione, non solo alla condizione che il fatto per il quale tale mandato d’arresto è stato emesso costituisca reato ai sensi della legge di tale Stato membro, ma anche alla condizione che esso sia punibile, ai sensi della stessa legge, con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.