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Impugnazione proposta il 7 settembre 2017 da Mykola Yanovych Azarov avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 luglio 2017, causa T-215/15, M. Y. Azarov / Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-530/17 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (rappresentante: A. Egger e G. Lansky, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 7 luglio 2017, causa T-215/15;

statuire essa stessa definitivamente sulla controversia e annullare la decisione (PESC) 2015/364 1 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 2 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nella parte in cui riguardano il ricorrente, con condanna del convenuto alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte;

in subordine, riguardo alla domanda sub 2), rinviare la causa al Tribunale affinché questo statuisca alla luce dei punti di diritto risolti dalla sentenza della Corte, riservando la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fa valere i seguenti motivi:

Il Tribunale avrebbe violato l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, allorché ha dichiarato che il Consiglio ha debitamente motivato le misure restrittive. Il Consiglio non avrebbe sufficientemente illustrato le ragioni effettive e specifiche.

Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha violato i diritti fondamentali. Il Tribunale avrebbe erroneamente valutato l’ingerenza nel diritto di proprietà e nel diritto di esercitare un’attività economica. In particolare, esso avrebbe erroneamente qualificato le misure come adeguate e proporzionate. Inoltre, il Tribunale sarebbe incorso in errori di procedura e avrebbe violato i diritti procedurali.

Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha abusato del suo potere discrezionale. In primo luogo, il Tribunale non avrebbe svolto alcun controllo relativo al ricorrente. In secondo luogo, il Tribunale supporrebbe erroneamente che l’assenza di effettive prove sarebbe irrilevante.

Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha violato il diritto a una buona amministrazione. Anzitutto, sarebbero erronee le considerazioni del Tribunale sull’obbligo di imparzialità del Consiglio. Inoltre, il Tribunale traviserebbe la portata dell’obbligo di svolgere un’indagine accurata. A tale proposito risulterebbe anche una violazione dei diritti procedurali del ricorrente.

Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha commesso alcun «errore manifesto di valutazione». Anzitutto, il Tribunale avrebbe violato il suo obbligo di controllo con riferimento agli atti giuridici impugnati, allorché esso non ha esaminato il procedimento da cui sono originati gli atti giuridici impugnati. Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Tribunale poteva basarsi soltanto su una lettera dell’Ucraina. In tal modo, il Tribunale avrebbe travisato l’obbligo del Consiglio di svolgere indagini accurate. Il Tribunale avrebbe, poi, travisato la portata della più recente giurisprudenza del Tribunale in relazione alle misure restrittive. Il Tribunale argomenta altresì ampiamente in modo puramente politico e travisa il significato dei diritti fondamentali in un paese terzo.

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1 GU 2015, L 62, pag. 25.

2 GU 2015, L 62, pag. 1.