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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) l’11 agosto 2017 – Passenger Rights sp. z o. o. w Warszawie / Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-490/17)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Ricorrente: Passenger Rights sp. z o. o. w Warszawie

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

Questioni pregiudiziali

Se lo sciopero interno organizzato dal sindacato dei lavoratori del vettore rientri nell’ambito delle «circostanze eccezionali» di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato 1 , in combinato disposto con il considerando 14 del medesimo regolamento.

Se, ai fini dell’esonero del vettore dall’obbligo di pagare una compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, in combinato disposto con il considerando 14 del medesimo regolamento, sia sufficiente dimostrare la probabilità che lo sciopero costituisca una circostanza eccezionale che non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso a disposizione del vettore, o se tale presupposto debba essere provato.

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1 GU L 46, pag. 1.