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Ricorso proposto il 30 giugno 2016 – Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-363/16)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e B. Stromsky)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro i termini previsti tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della decisione della Commissione del 22 febbraio 2012 nel procedimento SA.26534 (C 27/2010, già ΝΝ 6/2009), relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di Enómeni Klostoÿfantourgía o, in ogni caso, non avendo comunicato adeguatamente alla Commissione le misure adottate ai sensi dell’articolo 4 della decisione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli articoli 2, 3 e 4 della decisione in parola nonché in forza del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Secondo la decisione della Commissione europea del 22 febbraio 2012 nel procedimento SA.26534, la Repubblica ellenica era tenuta a recuperare entro quattro mesi gli aiuti incompatibili concessi a favore di Enómeni Klostoÿfantourgía, vale a dire la garanzia statale del 2007 e la rinegoziazione degli obblighi previdenziali in sofferenza del 2009, nonché a comunicare adeguatamente alla Commissione europea le misure necessarie a tal fine.

2. Tuttavia, la Repubblica ellenica non ha recuperato gli aiuti in parola entro quattro mesi, come era tenuta a fare. Inoltre, la Repubblica ellenica continua a non provvedere agli atti necessari ai fini dell’esecuzione della decisione. Con atto normativo del 30 dicembre 2015, le autorità greche hanno sospeso per sei mesi il procedimento di vendita all’asta pubblica per la liquidazione del patrimonio della Enómeni Klostoÿfantourgía allo scopo di tentare un possibile ripristino della sua attività, senza aver recuperato gli aiuti incompatibili. In ogni caso, la Repubblica ellenica non ha informato adeguatamente la Commissione europea dei relativi atti per l’esecuzione della decisione.

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