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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris - Francia) - Alexandre Achughbabian / Préfet du Val-de-Marne

(Causa C-329/11) 

(Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Normativa nazionale che prevede, in caso di soggiorno irregolare, la pena della reclusione e un'ammenda)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: Alexandre Achughbabian

Convenuto: Préfet du Val-de-Marne

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Cour d'appel de Paris - Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98) - Conformità d'una normativa nazionale che prevede una pena detentiva per un cittadino di un paese terzo per il solo motivo che il suo ingresso o il suo soggiorno nel territorio nazionale sono irregolari - Trattenimento ai fini del riaccompagnamento alla frontiera - Eventuale irregolarità dell'arresto

Dispositivo

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev'essere interpretata nel senso che essa:

-    osta alla normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta normativa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui all'art. 8 di tale direttiva, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del trattenimento non sia stata ancora superata; e

-    non osta a siffatta normativa laddove essa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita da tale direttiva e che soggiorni in modo irregolare in detto territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio.

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1 - GU C 298 dell'8.10.2011.