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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 1° luglio 2015 — AS «DNB Banka» / Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-326/15)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti

Ricorrente: AS «DNB Banka»

Altra parte nel procedimento: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

Se possa esistere un’associazione autonoma di persone ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 1 quando i membri della medesima siano stabiliti in diversi Stati membri dell’Unione europea, in cui la citata disposizione della direttiva sia stata trasposta con requisiti diversi che non sono compatibili.

Se uno Stato membro possa limitare il diritto di un soggetto passivo di applicare l’esenzione prevista nell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva, quando il soggetto passivo soddisfa tutti i requisiti per l’applicazione dell’esenzione nel proprio Stato membro, ma nelle normative nazionali degli Stati membri di altri membri dell’associazione la citata disposizione sia stata trasposta con restrizioni che limitano la possibilità che i soggetti passivi di altri Stati membri applichino nel proprio Stato membro la corrispondente esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

Se sia ammissibile applicare l’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva ad alcuni servizi nello Stato membro del destinatario dei medesimi, che è soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, quando il prestatore dei servizi, soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, abbia applicato in un altro Stato membro l’imposta sul valore aggiunto a tali servizi conformemente al regime generale, vale a dire ritenendo che l’imposta sul valore aggiunto per detti servizi fosse dovuta nello Stato membro del destinatario dei medesimi, ai sensi dell’articolo 196 della direttiva.

Se si debba intendere per «associazione autonoma di persone» ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva una persona giuridica distinta, la cui esistenza dev’essere dimostrata mediante un accordo specifico di costituzione dell’associazione autonoma di persone.

Se la risposta a tale questione è tale per cui l’associazione autonoma di persone non dev’essere considerata un’entità distinta, se si debba intendere che l’associazione autonoma di persone è un’associazione di imprese vincolate che, nell’ambito della loro attività economica abituale, si prestano reciprocamente servizi di supporto per la realizzazione delle loro attività commerciali, e l’esistenza di siffatta associazione possa essere dimostrata mediante i contratti di servizio conclusi o mediante la documentazione sui prezzi di trasferimento.

Se uno Stato membro possa limitare il diritto di un soggetto passivo di applicare l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista nell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva, quando il soggetto passivo abbia applicato alle operazioni una maggiorazione conforme a quanto richiesto dalla normativa in materia di imposizione diretta dello Stato membro in cui è stabilito.

Se sia applicabile l’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva ai servizi che si ricevono da paesi terzi. In altri termini, se un membro di un’associazione autonoma di persone, ai sensi della citata disposizione della direttiva, che nell’ambito dell’associazione presta servizi ad altri membri della medesima, possa essere soggetto passivo di un paese terzo.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).