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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n°33 de Madrid (Spagna) il 29 dicembre 2016 – Montero Mateos / Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

(Causa C-677/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n°33 de Madrid

Parti

Ricorrente: Montero Mateos

Resistente: Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

Questione pregiudiziale

Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito nell’ordinamento comunitario con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio 1 , debba essere interpretata nel senso che l’estinzione di un contratto a tempo determinato di «interinidad» finalizzato alla copertura di un posto vacante, dovuta alla scadenza del termine con riferimento al quale il contratto stesso è stato stipulato tra il datore di lavoro e la lavoratrice, costituisce una ragione oggettiva in base alla quale si giustifica il fatto che, in tale caso, il legislatore nazionale non abbia previsto il versamento di alcuna indennità di fine rapporto, mentre nel caso di un lavoratore a tempo indeterminato in una situazione comparabile, che sia stato licenziato per una causa oggettiva, si prevede il versamento di un’indennità corrispondente a 20 giorni retribuiti per ogni anno di servizio.

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1 GU 1999, L 175, pag. 1.