Language of document : ECLI:EU:C:2013:511

Causa C‑627/10

Commissione europea

contro

Repubblica di Slovenia

«Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 91/440/CEE — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 2001/14/CE — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria — Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II della direttiva 91/440 — Articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14 — Gestore dell’infrastruttura — Partecipazione alla programmazione dell’orario di servizio — Gestione del traffico — Articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2001/14 — Assenza di misure volte ad incentivare i gestori dell’infrastruttura a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura ed il livello dei diritti di accesso — Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 — Costo direttamente legato alla prestazione del servizio — Articolo 11 della direttiva 2001/14 — Sistema di prestazioni»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2013

1.        Trasporti — Politica comune — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Separazione tra la gestione dell’infrastruttura e l’attività di trasporto — Funzione essenziale che deve essere affidata ad un organismo indipendente — Nozione — Partecipazione alla programmazione dell’orario di servizio — Inclusione — Gestione del traffico ferroviario — Esclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, art. 14, § 2; direttiva del Consiglio 91/440, art. 6, § 3, e allegato II)

2.        Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(Art. 258, secondo comma, TFUE)

3.        Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Oggetto della lite — Definizione — Modifica in corso di causa — Divieto

[Regolamento di procedura della Corte, artt. 120, d), e 127, § 1]

4.        Ricorso per inadempimento — Atto introduttivo del giudizio — Esposizione delle censure e dei motivi — Requisiti di forma — Formulazione non equivoca delle conclusioni

[Art. 258 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 120, c)]

5.        Trasporti — Trasporti ferroviari — Direttiva 2001/14 — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e imposizione — Imposizione dell’infrastruttura — Fissazione dei diritti sulla base dei costi diretti — Presa in considerazione dei diritti riscossi per altri mezzi di trasporto — Inammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, art. 7, § 3)

6.        Trasporti — Trasporti ferroviari — Direttiva 2001/14 — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e imposizione — Imposizione dell’infrastruttura — Maggiorazione dei diritti per consentire il pieno recupero dei costi da parte del gestore dell’infrastruttura — Obbligo di verifica della capacità dei segmenti di mercato che devono sopportare le maggiorazioni

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, art. 8, § 1)

1.        Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’allegato II della direttiva 91/440, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, nonché dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, uno Stato membro che prevede che il gestore dell’infrastruttura ferroviaria che fornisce esso stesso servizi di trasporto ferroviario, partecipa alla programmazione dell’orario di servizio e, pertanto, alla funzione di assegnazione delle linee ferroviarie o della capacità di infrastruttura.

Pertanto, un’impresa ferroviaria non può essere incaricata della definizione o della valutazione della disponibilità per l’adozione di decisioni relative all’assegnazione delle linee ferroviarie né le possono essere interamente affidati i lavori preparatori all’adozione di decisioni che rientrano tra le funzioni essenziali, come la programmazione dell’orario di servizio.

Risulta dall’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14 che, se il gestore dell’infrastruttura non è indipendente dalle imprese ferroviarie, la funzione di ripartizione delle capacità di infrastruttura dev’essere attribuita ad un organismo preposto all’assegnazione della capacità indipendente dalle imprese ferroviarie sul piano giuridico, organizzativo e decisionale.

Dato che, invece, la gestione del traffico ferroviario non può essere considerata come una funzione essenziale che deve essere affidata ad un organismo indipendente, risulta dall’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 91/440, che la gestione del traffico può essere affidata ad un gestore dell’infrastruttura che è anche un’impresa ferroviaria.

(v. punti 30, 35, 37, 38, 43)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punti 32, 33, 56, 57, 64, 65)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punto 44)

4.        V. il testo della decisione.

(v. punti 45, 46)

5.        Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, uno Stato membro che prevede che il calcolo dei diritti di accesso all’infrastruttura deve tenere conto dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura dei trasporti in altri sottosistemi, in particolare nel trasporto stradale. Infatti, un criterio siffatto non ha manifestamente alcun legame diretto con la prestazione del servizio ferroviario.

(v. punti 66, 68)

6.        Anche se gli Stati membri non sono tenuti, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, a prevedere, nella loro normativa nazionale, le modalità secondo cui il gestore dell’infrastruttura deve determinare la capacità dei segmenti di mercato a sopportare le eventuali maggiorazioni di costo e le circostanze in cui è tenuto a farlo, tale disposizione prevede tuttavia che, ai fini del pieno recupero dei costi da parte del gestore dell’infrastruttura, sia necessario verificare che ciascun segmento di mercato si presti effettivamente all’applicazione di coefficienti di maggiorazione.

(v. punti 70, 71)