Language of document : ECLI:EU:T:2011:359

Causa T‑45/07

Unipetrol a.s.

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE — Partecipazione all’intesa — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende»

Massime della sentenza

Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Elementi di prova necessari

(Art. 81, n. 1, CE)

Sotto il profilo dell’onere della prova relativa a una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare sufficientemente l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione. Pertanto, è necessario che la Commissione produca prove precise e concordanti per corroborare la ferma convinzione che l’infrazione ha avuto luogo.

L’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si constata un’infrazione. Il giudice pertanto non può concludere che la Commissione ha dimostrato sufficientemente l’esistenza dell’infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo.

Peraltro, di norma le attività derivanti da pratiche e accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Ne consegue che, anche qualora la Commissione scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, tali documenti saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, pertanto, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza.

Qualora gli elementi presi in considerazione dalla Commissione, pur avendo un certo valore probatorio, non siano sufficienti per giustificare la constatazione dell’esistenza di un’infrazione da parte dell’impresa di cui trattasi, tenuto conto delle contraddizioni nella decisione della Commissione riguardanti, segnatamente, le riunioni organizzate nell’ambito dell’intesa, e del dubbio che deve risolversi a vantaggio dell’impresa di cui trattasi, occorre annullare la decisione della Commissione.

(v. punti 48-49, 66, 68)