Language of document : ECLI:EU:C:2014:2382

Causa C‑404/13

The Queen, su istanza di:

ClientEarth

contro

The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Qualità dell’aria – Direttiva 2008/50/CE – Valori limite per il biossido di azoto – Obbligo di chiedere la proroga del termine stabilito presentando un piano per la qualità dell’aria – Sanzioni»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 novembre 2014

1.        Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite ai fini della protezione della salute umana – Biossido di azoto – Impossibilità di rispettare i valori limite in alcune zone o agglomerati specifici – Proroga del termine – Presupposti – Predisposizione di un piano per la qualità dell’aria – Presentazione di una domanda – Deroghe a tali obblighi – Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 22, § 1, e allegato XI)

2.        Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite ai fini della protezione della salute umana – Biossido di azoto – Impossibilità di rispettare i valori limite in alcune zone o agglomerati specifici – Omessa richiesta, da parte dello Stato membro interessato, di prorogare il termine stabilito dalla direttiva – Predisposizione di un piano per la qualità dell’aria – Circostanza insufficiente a porre rimedio al mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13, 22, § 1, e 23, § 1, comma 2, e allegato XI)

3.        Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite ai fini della protezione della salute umana – Biossido di azoto – Impossibilità di rispettare i valori limite in alcune zone o agglomerati specifici – Piani per la qualità dell’aria – Diritto per i singoli direttamente interessati di ottenere che le autorità nazionali competenti predispongano un siffatto piano

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13 e 22, § 1)

4.        Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite ai fini della protezione della salute umana – Biossido di azoto – Mancato rispetto da parte di uno Stato membro – Omessa richiesta di prorogare il termine stabilito dalla direttiva – Obbligo per gli Stati membri di predisporre un piano per la qualità dell’aria – Obbligo in capo ai giudici nazionali di adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del citato obbligo

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13, 22, § 1, e 23, § 1, comma 2)

1.        L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, deve essere interpretato nel senso che, per poter prorogare di cinque anni al massimo il termine stabilito da tale direttiva per rispettare i valori limite di biossido di azoto indicati nell’allegato XI di quest’ultima, esso impone ad uno Stato membro di farne domanda e di predisporre un piano per la qualità dell’aria, quando emerge in modo oggettivo, tenuto conto dei dati esistenti, e nonostante l’attuazione da parte di tale Stato di adeguate misure di abbattimento, che tali valori non potranno essere rispettati in una zona o in un agglomerato determinati entro il termine indicato. La direttiva 2008/50 non comporta alcuna deroga all’obbligo derivante dal citato articolo 22, paragrafo 1.

(v. punto 35, dispositivo 1)

2.        Nel caso in cui risulti che i valori limite di biossido di azoto stabiliti nell’allegato XI della direttiva 2008/50, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, non possono essere rispettati, in una zona o in un agglomerato determinati di uno Stato membro, dopo la data del 1° gennaio 2010 indicata in tale allegato, senza che tale Stato membro abbia richiesto la proroga di detto termine conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, la predisposizione di un piano per la qualità dell’aria conforme all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva non consente, di per sé sola, di considerare che tale Stato abbia nondimeno adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13 della citata direttiva.

A tale proposito, una diversa interpretazione sarebbe tale da pregiudicare l’effetto utile degli articoli 13 e 22 della direttiva 2008/50, in quanto consentirebbe ad uno Stato membro di sottrarsi al rispetto del termine imposto dall’articolo 13 in presenza di condizioni meno rigorose di quelle imposte da tale articolo 22.

Peraltro, tale interpretazione è corroborata anche dalla constatazione secondo la quale gli articoli 22 e 23 della direttiva 2008/50 sono destinati ad applicarsi, in linea di principio, a fattispecie diverse ed hanno portata distinta.

(v. punti 44, 46, 49, dispositivo 2)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punti 52‑56)

4.        Qualora uno Stato membro non abbia rispettato i requisiti derivanti dall’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, e non abbia richiesto la proroga del termine nelle condizioni previste dall’articolo 22 di tale direttiva, spetta al giudice nazionale competente, eventualmente adito, adottare nei confronti dell’autorità nazionale ogni misura necessaria, come un’ingiunzione, affinché tale autorità predisponga il piano richiesto dalla citata direttiva nelle condizioni previste da quest’ultima.

Per quanto riguarda il contenuto di tale piano, emerge dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 che, se è vero che gli Stati membri dispongono di un determinato margine di valutazione per la determinazione delle misure da adottare, è pur vero che questi ultimi devono, comunque, garantire che il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

(v. punti 57, 58, dispositivo 3)