Language of document : ECLI:EU:C:2010:536

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

16 settembre 2010 ?(1)

«Riunione di cause»

Nel procedimento C‑357/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con decisione 20 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 19 luglio 2010, nella causa

Duomo Gpa Srl

contro

Comune di Baranzate,

con l’intervento di:

Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni SpA (AIPA),

nel procedimento C‑358/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con decisione 20 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 19 luglio 2010, nella causa

Gestione Servizi Pubblici Srl

contro

Comune di Baranzate,

con l’intervento di:

Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni SpA (AIPA),

e nel procedimento C‑359/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con decisione 20 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 19 luglio 2010, nella causa

Irtel Srl

contro

Comune di Venegono Inferiore,

con l’intervento di:

Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni SpA (AIPA),

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito il primo avvocato generale, sig. P. Mengozzi,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36), degli artt. 3 CE e 10 CE e degli artt. 43 CE, 49 CE e 81 CE (divenuti artt. 49 TFUE, 56 TFUE e 101 TFUE).

2        Essendo connessi per oggetto, tali procedimenti vanno riuniti ai fini della fase scritta e della fase orale, nonché della sentenza, conformemente all’art. 43 del regolamento di procedura.





Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

I procedimenti da C‑357/10 a C‑359/10 sono riuniti ai fini della fase scritta e della fase orale, nonché della sentenza.

Lussemburgo, 16 settembre 2010

Firme


1? Lingua processuale: l’italiano.