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Impugnazione proposta l'11 agosto 2011 dalla Total SA e dalla Elf Aquitaine SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 giugno 2011, causa T-206/06, Total e Elf Aquitaine / Commissione

(Causa C-421/11 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Total SA e Elf Aquitaine SA (rappresentanti: avv.ti E. Morgan de Rivery e A. Noël-Baron)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

in via principale:

annullare, in base agli artt. 256 TFUE e 56 del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, la sentenza del Tribunale 7 giugno 2011, causa T-206/06, Total e Elf Aquitaine/Commissione;

accogliere le conclusioni presentate in primo grado dinanzi al Tribunale;

di conseguenza, annullare gli artt. 1, lett. c) e d), 2, lett. b), 3 e 4 della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def.;

in subordine: riformare, in base all'art. 261 TFUE, le ammende inflitte congiuntamente e in solido all'Elf Aquitaine e alla Total in forza dell'art. 2, lett. b), della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., nell'esercizio della sua competenza di piena giurisdizione, a causa dei difetti oggettivi di motivazione e di ragionamento della sentenza (in particolare per quanto riguarda il trattamento da parte del Tribunale del fattore dissuasivo) del Tribunale 7 giugno 2011, causa T-206/06, Total e Elf Aquitaine/Commissione, e ridurre tali ammende congiunte e solidali a EUR 75 562 500 per l'Elf Aquitaine e a EUR 58 500 000 per la Total;

in ulteriore subordine: riformare, in base all'art. 261 TFUE, le ammende inflitte congiuntamente e in solido all'Elf Aquitaine e alla Total in forza dell'art. 2, lett. b), della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., nell'esercizio della sua competenza di piena giurisdizione, a causa dei difetti oggettivi di motivazione e di ragionamento della sentenza, nella proporzione che sembrerà opportuna alla Corte;

in estremo subordine: dispensare l'Elf Aquitaine e la Total dal pagamento degli interessi di mora eventualmente maturati a partire dalla decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., e fino alla data della sentenza nella causa T-217/06, Arkema;

in ogni caso, condannare la Commissione europea a tutte le spese, ivi comprese quelle sostenute dall'Elf Aquitaine e dalla Total dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del presente ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi in via principale e tre motivi in subordine.

Con il primo motivo, la Total SA e l'Elf Aquitaine SA fanno valere la violazione dell'art. 5 TUE da parte del Tribunale, in quanto quest'ultimo avrebbe convalidato il principio della responsabilità automatica delle società controllanti, applicato nella fattispecie dalla Commissione e giustificato dalla nozione di impresa ai sensi dell'art. 101 TFUE. Un'impostazione siffatta sarebbe incompatibile con i principi di attribuzione e di sussidiarietà (prima parte) nonché di proporzionalità (seconda parte).

Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono un'interpretazione manifestamente erronea del diritto nazionale e della nozione di impresa, in quanto il Tribunale avrebbe, segnatamente, conferito un valore giuridico inesatto al principio di autonomia della persona giuridica.

Con il terzo motivo, le ricorrenti affermano, in sostanza, che il Tribunale ha volontariamente rifiutato di trarre le conseguenze dalla natura penale delle sanzioni nel diritto della concorrenza e dai nuovi obblighi derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Il Tribunale avrebbe infatti applicato in maniera abusiva ed erronea la nozione di impresa nel diritto dell'Unione, in spregio alla presunzione di autonomia che fonda il diritto societario nazionale e anche alla natura penale delle sanzioni nel diritto della concorrenza. Inoltre, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'illegittimità del sistema attuale di procedura amministrativa dinanzi alla Commissione.

Con il quarto motivo, le ricorrenti fanno valere una violazione dei diritti della difesa risultante da un'interpretazione erronea dei principi di equità e di parità delle armi. Il Tribunale avrebbe infatti approvato il ricorso della Commissione ad una probatio diabolica ed avrebbe commesso un errore affermando che l'indipendenza di una controllata va valutata in modo generale, con riferimento al suo rapporto con la controllante sotto il profilo del capitale, mentre la medesima dovrebbe essere valutata con riferimento ad un comportamento su un determinato mercato.

Con il quinto motivo, le ricorrenti deducono la violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe brevemente constatato il rigetto del loro argomento da parte della Commissione, senza fornire una qualsivoglia analisi degli argomenti dedotti da quest'ultima (prima parte). Inoltre le ricorrenti deducono errori di diritto relativi all'obbligo di motivazione della Commissione (seconda parte) e addebitano al Tribunale di avere sostituito la propria motivazione a quella della Commissione (terza parte).

Con il sesto motivo, le ricorrenti denunciano una violazione del principio di buona amministrazione, in quanto l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti, società controllanti, è superiore all'importo dell'ammenda inflitta all'Arkema, società controllata responsabile dell'infrazione.

Con il settimo motivo, le ricorrenti censurano al Tribunale di aver commesso diversi errori di diritto nell'applicazione di un fattore moltiplicatore di tre a titolo dell'effetto dissuasivo dell'ammenda. Il Tribunale avrebbe così violato gli Orientamenti del 1998 per il calcolo delle ammende (prima parte) nonché il carattere indivisibile dell'importo di base dell'ammenda (seconda parte).

Con l'ottavo motivo, le ricorrenti chiedono la riduzione dell'importo delle ammende che sono state loro inflitte.

Con il nono ed ultimo motivo, le ricorrenti chiedono l'annullamento degli interessi di mora richiesti dalla Commissione in esecuzione della decisione impugnata nonché della sentenza.

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