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Ricorso proposto il 30 gennaio 2014 – Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-48/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e J. Rodrigues, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano1 ;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il Parlamento deduce tre motivi.

In primo luogo, il Parlamento ritiene che la scelta della base giuridica operata dal Consiglio sia errata, in quanto le misure oggetto della direttiva impugnata fanno parte delle attribuzioni dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’articolo 192 TFUE. Tali misure avrebbero quindi dovuto essere adottate sulla base di tale articolo, seguendo la procedura legislativa ordinaria, e non sulla base degli articoli 31 e 32 EA.

In secondo luogo, il Parlamento constata che la direttiva impugnata, per il fatto di prevedere regole di controllo e di analisi che si sovrappongono a quelle già in vigore in forza della direttiva 98/83/CE2 , pone a rischio la certezza del diritto.

In terzo luogo, il Parlamento sostiene che con l’adozione della direttiva impugnata il Consiglio ha violato il principio di leale cooperazione tra le istituzioni, di cui all’articolo 136, paragrafo 2, TUE.

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1 GU L 296, pag. 12.

2 Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330, pag. 32).