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Impugnazione proposta il 26 agosto 2001 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2011, causa T-210/08, Verhuizingen Coppens NV / Commissione europea

(Causa C-441/11P)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, S. Noë e F. Ronkes Agerbeek).

Altra parte nel procedimento: Verhuizingen Coppens NV.

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea 16 giugno 2001, causa T-210/08, Verhuizingen Coppens / Commissione;

Respingere il ricorso per annullamento, o, comunque, annullare unicamente l'art. 1, lett. i), della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.543 - Servizi di traslochi internazionali), nella parte in cui ritiene responsabile la Verhuizingen Coppens NV per l'accordo sulle commissioni;

Stabilire l'importo della sanzione pecuniaria nel quantum che la Corte giudicherà opportuno;

Condannare la Verhuizingen Coppens alle spese del presente procedimento d'impugnazione ed alle spese per il procedimento dinanzi al Tribunale per la somma che la Corte ritenga appropriata.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che il Tribunale abbia violato il diritto, in particolare gli artt. 263 e 264 TFUE e il principio di proporzionalità, non avendo annullato integralmente la decisione della Commissione che addebita alla Coppens una violazione unica e continuata - e consistente, nel periodo preso in considerazione, in un accordo su commissioni e in un accordo su PDC (sistema di falsi preventivi) -, in quanto non è stato dimostrato che la Coppens fosse al corrente o dovesse essere al corrente dell'accordo sulle commissioni. Nell'interesse parimenti di una corretta amministrazione del diritto e di un'efficace attuazione delle regole sulla concorrenza dell'Unione, il Tribunale avrebbe potuto annullare la decisione impugnata soltanto nella parte in cui ritiene responsabile la Coppens per l'accordo sulle commissioni. ciò in quanto l'integrale annullamento significherebbe che la partecipazione della Coppens all'intesa sui PDC sarebbe esente da sanzioni, slavo che la Commissione non adottasse una nuova decisione concernente tale parte dell'infrazione originaria. Il che, tuttavia, comporterebbe un'inopportuna duplicazione dei procedimenti amministrativo e giudiziario, senza escludere la possibilità di procedere addirittura in contrasto con il principio ne bis in idem.

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